martedì 5 maggio 2015

Niente benefici fiscali sulla prima casa se non ci si vive per davvero

Niente agevolazioni fiscali sulla prima casa se il contribuente non va veramente a viverci. Tra gli argomenti affrontati dalla Cassazione, c’è stato recentemente (sentenza del 30 aprile 2015, n. 8847) anche i plurimi atti di rivendita e acquisto di immobili da adibire a prima casa dopo il godimento del beneficio in virtù dell’acquisto originario.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate: il contribuente aveva rivenduto la prima casa acquistata meno di cinque anni prima, acquistando una nuova casa che però non era mai stata adibita come abitazione principale. In tal senso, la Corte ha sottolineato come la decadenza delle agevolazioni tributarie per l’acquisto della prima casa è evitata se il contribuente entro un anno dalla vendita acquista un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale; allo scadere di tale termine (poi dilazionato a 18 mesi in virtù della Legge 23 dicembre 2000 n. 388) il contribuente perde il diritto all’agevolazione (si veda la sentenza n. 3783/2013).

Per conservare il beneficio fiscale bisogna però adibire effettivamente l’immobile a propria abitazione. La dichiarazione di voler adibire l’immobile a propria abitazione principale non è dunque valida, secondo la Suprema Corte, che sottolinea la necessità di risiedere stabilmente nel nuovo immobile, vigendo altrimenti un vantaggio per chi vende e compra appartamenti nell’arco di un quinquennio senza mai stabilire in essi la propria abitazione. I benefici fiscali sono d’altronde vigenti solo in relazione del raggiungimento dell’obiettivo che ci si è posti in precedenza.

Fonte: www.fiscopiu.it/Niente benefici fiscali sulla prima casa se non ci si vive per davvero - La Stampa

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