mercoledì 30 aprile 2014

Rimborso spese al genitore che ha mantenuto il figlio: se ha natura indennitaria è giusta la determinazione equitativa

In materia di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha mantenuto il figlio fin dalla nascita ha natura indennitaria. Pertanto, il giudice di merito può usare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 3559/14.

Il caso

Il Tribunale dei Minorenni di Napoli dichiarava non luogo a provvedere in merito alla richiesta di dichiarazione di paternità proposta da una madre nei confronti di un uomo e disponeva, a carico di quest’ultimo, il versamento, in via equitativa, di un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, condannandolo, inoltre, al pagamento di cinquemila euro a titolo di contributo al mantenimento per il periodo precedente. La donna ricorre per Cassazione, lamentando l’esiguità della somma e il mancato riconoscimento del diritto al rimborso di una quota delle spese straordinarie da lei anticipate. Natura equitativa della valutazione dell’indennizzo. La ricorrente non contesta il ricorso all’equità come criterio per la valutazione dell’indennizzo: ella tiene conto, cioè, di quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui, in materia di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha mantenuto il figlio fin dalla nascita ha natura indennitaria, essendo diretta ad indennizzare il genitore che ha riconosciuto il figlio a causa degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Pertanto, il giudice di merito può usare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso, costituendo quest’ultimo parametro di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale. La ricorrente, contesta, invece, le sentenze di merito perché, nell’applicare il criterio equitativo, nella determinazione delle somme pregresse non motivano il criterio di quantificazione e non consentono un controllo giurisdizionale delle decisioni. Gli Ermellini respingono la censura, facendo notare che i criteri utilizzati dal giudice di merito – le esigenze della minore e la condizione economica dei genitori – sono stati ben evidenziati. Gli indici ISTAT utilizzati per la determinazione sono corretti, tenendo conto del tenore di vita medio dei genitori e del fatto che l’uomo doveva anche provvedere al mantenimento di due figli nati da un precedente matrimonio. Il ricorso, alla luce di ciò, va respinto.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Rimborso spese al genitore che ha mantenuto il figlio: se ha natura indennitaria è giusta la determinazione equitativa

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