Dalla motivazione del provvedimento di trattenimento della corrispondenza da parte del Giudice, deve emergere un’adeguata disamina del caso concreto da cui derivi un pericolo specifico, non bastando un semplice richiamo ad un pericolo generico per l’ordine e la sicurezza dell’istituto. È quanto emerge dalla sentenza 7286/14 della Cassazione.
Il caso
Nel novembre 2012, il Magistrato di Sorveglianza di Novara ha emesso un decreto di nulla osta al trattenimento di una missiva in arrivo ad un detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all’art.41-bis ord. pen., giustificando tale decisione per la dubbia interpretazione del contenuto della lettera, potenzialmente capace di nascondere delle comunicazioni lesive per l’ordine e la sicurezza. Il tribunale di Sorveglianza di Torino, nel febbraio 2013, conferma la decisione del Magistrato di sorveglianza, comprese le motivazioni. Il difensore del detenuto propone ricorso per cassazione accusando un vizio di violazione di legge ed un vizio di motivazione, causato da un contenuto generico dell’ordinanza, in cui mancano riferimenti specifici a quanto scritto nella lettera o al comportamento del detenuto. La motivazione deve essere estremamente specifica. L’art.15 Cost. stabilisce che la libertà di corrispondenza possa essere limitata soltanto da un provvedimento giudiziario specificamente motivato. Ciò vale anche per i detenuti in regime speciale, per cui, in questo ambito, valgono le regole previste dai commi da 1 a 4 dell’art.18 ter legge n. 354/1975, da cui si ricava che i provvedimenti di trattenimento possano essere adottati soltanto per esigenze attinenti alle indagini, di prevenzione di reati, oppure per ragioni di sicurezza dell’istituto penitenziario. Per questo motivo il Giudice non potrà limitarsi ad esporre un generico pericolo se manca qualsiasi indicazione di alcun elemento di fatto, da cui desumere tale rischio. Alla luce di queste ragioni, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal difensore del detenuto e lo ha rinviato al Tribunale di Sorveglianza, in quanto il Magistrato di Sorveglianza ha motivato la sua decisione soltanto con dei pericoli generici, non legati ai presupposti di legge. Il Tribunale di Sorveglianza, invece, nella conferma dell’ordinanza, ha recepito acriticamente gli stessi motivi, qualificando come «criptico» il contenuto della lettera. In questo modo, il Tribunale ha compiuto lo stesso errore, evitando di esplicitare alcun dato fattuale che permettesse di comprendere il percorso valutativo seguito.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it \\La Stampa - Per limitare la corrispondenza di un detenuto occorre una motivazione specifica e un pericolo concreto
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martedì 29 aprile 2014
Per limitare la corrispondenza di un detenuto occorre una motivazione specifica e un pericolo concreto
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