venerdì 6 settembre 2013

Marketing virale da arginare e spam solo con il consenso, anche sui social network

Nella Gazzetta Ufficiale 174/2013 sono state pubblicate due delibere del Garante per la protezione dei dati personali. La prima riguarda il consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto attraverso strumenti tradizionali e automatizzati di contatto. La seconda, datata invece 4 luglio, traccia le linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam.  In materia di spamming - invio di comunicazioni promozionali e di materiale pubblicitario senza il consenso dei destinatari - il Garante ha dettato «Regole per un corretto uso dei sistemi automatizzati e l'invio di comunicazioni elettroniche», basato sulla normativa al tempo in vigore e, in particolare, sulla legge n. 675/1996. Successivamente é entrato in vigore il Codice che ha abrogato e sostituito la suddetta legge e le altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ribadendone i principi nel mutato panorama normativo. Ancor più recentemente, a partire dal 2009, sono state effettuate varie modifiche del Codice che hanno inciso peraltro sulla sfera dei soggetti tutelati e sui diritti azionabili dai destinatari dello spam, determinando l'esigenza di intervenire nuovamente sul tema. Proprio tale esigenza ha portato il Garante a dettare delle linee guida in materia. In particolare, il Garante si è occupato di «marketing virale», cioè le comunicazioni promozionali inviate tramite piattaforme tecnologiche di proprietà di soggetti terzi spesso situati all'estero e non agevolmente individuabili, di «marketing mirato», grazie all'uso di meccanismi di profilazione dell'utente, e del c.d. «social spam», lo spamming attraverso i social network. Inoltre – si osserva - «sempre più spesso lo spam coinvolge anche i minori ai quali é doveroso assicurare una tutela rafforzata da parte dell'ordinamento giuridico e, quindi, una particolare attenzione anche da parte di questa Autorità». Tra le varie tutele che il Garante prevede c’è la necessità dei provider installare appositi filtri «che consentano, con ragionevole grado di certezza, di riconoscere lo spam, evitando, tuttavia, che tali dispositivi comportino una lesione della riservatezza degli interessati». Per quanto riguarda, in particolare, il social spam, per poter inviare messaggi promozionali agli utenti di Facebook, Twitter o di servizi di messaggistica e Voip, come Skype, Whatsapp, Viber, Messenger ecc., è necessario il consenso specifico del destinatario. In pratica, il fatto che i dati siano accessibili in rete, non vuol dire che possano essere utilizzati liberamente per attività di marketing «virale» o «mirato». Cos’è il «marketing virale»? Per «marketing virale» ci si riferisce agli utenti di Internet che suggeriscono o raccomandano ad altri l'utilizzo di un determinato prodotto o servizio. Ultimamente, questa tecnica promozionale si sta diffondendo anche per prodotti non strettamente connessi a Internet: veicolo del messaggio resta comunque la comunità del web, che può comunicare in maniera chiara, veloce e gratuita. «Per agevolare la diffusione del messaggio» – spiega il Garante - «il soggetto promotore offre un incentivo o un bonus o altro bene economico ai destinatari delle comunicazioni che a loro volta, in cambio, si offrano di inoltrare o comunque far conoscere a terzi (talora con e-mail o sms) la comunicazione promozionale ricevuta». Quando tale attività viene svolta con modalità automatizzate e per finalità di marketing, può rientrare nello spam se non rispettano principi relativi all’informativa e al consenso. Tuttavia, non é soggetto al Codice il trattamento dei dati effettuato da chi, ricevendo una proposta promozionale, la inoltri «a titolo personale», consigliando il prodotto o il servizio ai propri amici, utilizzando strumenti automatizzati. Infine, con riguardo al trattamento svolto per finalità di «marketing diretto», è previsto che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore sia consentito solo con il consenso del contraente o dell'utente; consenso, che «é da considerarsi validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente, oltre che documentato per iscritto, come sancisce la regola generale di cui all'art. 23 del Codice». La delibera si occupa del «marketing diretto», ossia per quanto riguarda l'invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, attraverso il ricorso a strumenti automatizzati di contatto come la posta elettronica, il telefax, i messaggi del tipo mms (multimedia messaging service) o sms (short message service) o strumenti di altro tipo. Anche tali attività – viene chiarito - devono essere precedute dall’acquisizione di un valido consenso. Nel perseguire finalità di «marketing diretto» tramite modalità automatizzate di contatto, viene acquisito il consenso degli interessati ai sensi del citato art. 130, potendo, tuttavia, effettuare il medesimo trattamento anche mediante modalità tradizionali, come la posta cartacea o le chiamate telefoniche tramite operatore, senza dover richiedere agli stessi interessati un ulteriore consenso, «sempreché l'interessato non abbia esercitato nei confronti di un singolo titolare uno specifico diritto di opposizione al trattamento».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

La Stampa - Marketing virale da arginare e spam solo con il consenso, anche sui social network

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