venerdì 6 settembre 2013

L’avvocato concede un’intervista, ma attenzione alla pubblicità occulta

Intervista rilasciata da una avvocato, ma in realtà si tratta di una pubblicità allo studio. Anche se è stato abrogato il divieto per i legali, non è esclusa la sanzione disciplinare in caso di pubblicità occulta. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 10304/13.

Il caso
«Tra Germania e Italia accompagnando clienti nella costituzione di joint venture e partnership all’estero». Questo il titolo di un articolo pubblicato su un periodico mensile (allegato ad un quotidiano nazionale). Dei riferimenti alle problematiche connesse ai rapporti commerciali e societari, però, neanche l’ombra. Totalmente messa in luce, invece, l’attività professionale dell’avvocato che ha rilasciato l’intervista: struttura dello studio, competenze e tutte le attività dello studio professionale, con numerose fotografie a corredo. Di conseguenza, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ritenendo che l’intervista violasse le norme deontologiche in materia di pubblicità e informazione dell’attività professionale e che i chiarimenti forniti dall’avvocato non fossero sufficienti, applicava la sanzione dell’avvertimento. La professionista, dopo la conferma della sanzione da parte del CNF, presenta così ricorso per cassazione. Niente da fare però, anche i giudici di Cassazione ritengono illecito il comportamento tenuto dall’avvocato. Tant’è vero che lo stesso art. 4, comma 2, d.p.r. n. 137/2012 statuisce che «la pubblicità informativa deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria» (Cass. SSUU n. 19705/2012). La Cassazione sottolinea che, nella fattispecie, la pubblicità è stata svolta con modalità lesive della dignità e del decoro della professione. E, inoltre, forma e modalità dell’intervista «non consentivano al lettore di percepire con immediatezza di trovarsi al cospetto di una informazione pubblicitaria», che può definirsi «occulta».Anche perché, si legge nella sentenza delle Sezioni Unite, nel caso, «non è in discussione il “diritto” al libero esercizio di una “pubblicità promozionale” dell’attività professionale, bensì esclusivamente la modalità secondo la quale detta pubblicità sia realizzabile nel doveroso rispetto di precisi e specifici limiti deontologici disciplinarmente rilevanti».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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