venerdì 30 agosto 2013

Stop alle brutture, anche se rispettano lo stile architettonico dell’edificio

 Stop alle brutture, anche se rispettano lo stile architettonico dell’edificio

Gli Ermellini non ritengono convincenti le conclusioni della Corte territoriale, secondo la quale la realizzazione di un manufatto di discreta volumetria, occupante gran parte del terrazzo dell’ultimo piano, doveva ritenersi consentita in quanto rispettava lo stile del condominio: occorre valutare se l’aspetto architettonico possa prescindere del tutto dal decoro architettonico riscontrato. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 10048/13.

Il caso: un’opera contestata. Il Tribunale di Udine condanna un condomino alla demolizione dell’opera realizzata sulla terrazza del proprio appartamento sito all’ultimo piano dell’edificio condominiale; la pronuncia, però, viene ribaltata in sede di Appello, in quanto i giudici di secondo grado ritengono che vada distinto l’aspetto architettonico dal decoro architettonico. In sostanza, la struttura realizzata dal condomino aveva sì comportato un’alterazione delle linee e della struttura caratterizzanti l’insieme dell’edificio, rispettandone però lo stile architettonico, per cui il nuovo manufatto non costituiva una stonatura rispetto all’unitarietà dell’edificio stesso. La questione è posta al vaglio della Cassazione. Il Condominio contesta essenzialmente la distinzione tra aspetto architettonico e decoro architettonico richiamata dai giudici di merito: il primo sarebbe costituito dallo stile architettonico dell’edificio, mentre il secondo consisterebbe nell’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture dell’edificio, che ne formano una determinata armonica fisionomia. Nel caso, la Corte territoriale ha ritenuto che lo stile del condominio fosse stato comunque rispettato e pertanto l’opera doveva ritenersi consentita: a giudizio del ricorrente, però, seguendo questo ragionamento si potrebbe realizzare qualunque «bruttura» alla sola condizione che questa segua il medesimo stile architettonico usato nella realizzazione dell’edificio. Secondo gli Ermellini la censura è fondata, dal momento che le conclusioni dei giudici di secondo grado non appaiono coerenti: va ricordato che la nozione di aspetto architettonico (art. 1127 c.c.) non coincide con quella di decoro (art. 1120 c.c.), che è più restrittiva. In pratica, l’intervento edificatorio deve essere decoroso rispetto allo stile dell’edificio e non deve rappresentare comunque una rilevante disarmonia rispetto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne le originarie linee architettoniche, alterandone la fisionomia e la peculiarità impressa dal progettista. A giudizio della Cassazione, non è chiaro se l’aspetto architettonico possa prescindere del tutto dal decoro architettonico riscontrato: il condomino infatti, aveva realizzato un manufatto di discreta volumetria, occupante gran parte dell’originario terrazzo dell’ultimo piano e pertanto alterante le linee originarie dello stabile. Secondo i giudici di legittimità bisogna stabilire se tutto ciò comporti un apprezzabile pregiudizio dell’aspetto architettonico dell’edificio nel suo insieme; a tal proposito bisogna tener presente che la giurisprudenza di legittimità ritiene che l’adozione nella parte sopraelevata dell’edificio di uno stile diverso da quello della parte preesistente comporta normalmente un mutamento peggiorativo dell’aspetto architettonico complessivo, percepibile da qualunque osservatore. Per questi motivi la Cassazione cancella con rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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