Il dipendente concorrente del datore di lavoro è licenziabile
La Cassazione con la sentenza 19096/13 conferma un principio già espresso in precedenti sentenze, ovvero che risulta legittimo il licenziamento, per violazione dell’obbligo di fedeltà all’azienda, del dipendente che, pur continuando a lavorare per il proprio datore di lavoro, detiene una quota societaria in un’attività in totale concorrenza. Non vale il fatto che l’attività non sia ancora entrata in funzione o che il dipendente sospeso ceda la propria partecipazione, in quanto la perdita del rapporto di fiducia tra datore e lavoratore, dipende anche solo dall’atteggiamento mentale di quest’ultimo. Nel caso, la Corte di appello di Salerno aveva ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente di una società, impegnata nell’attività medica, che aveva, nel periodo in cui era dipendente, una partecipazione in una società a responsabilità limitata svolgente attività in totale concorrenza. Secondo la sentenza della Corte d’Appello "la violazione dell’obbligo di fedeltà, configurabile in caso di attività anche solo progettuali per la costituzione di una società operante in concorrenza con l’impresa del datore di lavoro, era nella specie sussistente, in quanto la costituzione della srl era già avvenuta ed era potenzialmente produttiva di danno per la parte datoriale, in ragione del suo oggetto sociale". Il licenziato è quindi ricorso in Cassazione, in particolare, motivando che nel momento in cui aveva ricevuto la nota di sospensione dal datore di lavoro, informato dei fatti, "e prima della contestazione disciplinare, aveva dismesso ogni partecipazione alla società, mentre la condotta posta in essere anteriormente era consistita in atti meramente preparatori, insuscettibili di recare danni concreti alla società datrice di lavoro". La Suprema Corte richiama alcune sentenze precedenti ricordando che "l'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato va collegato ai principi generali di correttezza e buonafede e pertanto impone al lavoratore di tenere un comportamento leale nei confronti del proprio datore di lavoro, astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche potenzialmente per cui, ai fini della violazione dell’obbligo di fedeltà incombente sul lavoratore, è sufficiente la mera preordinazione di una attività contraria agli interessi del datore di lavoro anche solo potenzialmente produttiva di danno". Richiamando altre sentenze, si ricorda che "integra violazione del dovere di fedeltà ed è potenzialmente produttiva di danno, la costituzione, da parte di un lavoratore dipendente, di una società per lo svolgimento della medesima attività economica volta dal datore di lavoro". Per la Cassazione "è del tutto indifferente che subito dopo la sospensione cautelare il ricorrente abbia dismesso la sua partecipazione alla neo-costituita società, essendo determinante l’effetto costituito dal venir meno del rapporto fiduciario per avere il datore di lavoro rilevato nel proprio dipendente una propensione a non curare gli interessi dell’impresa cui appartiene". Sulla base delle sentenze richiamate e delle considerazioni incluse nella sentenza, la Suprema Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio, sulla base dell’esito alterno nei gradi di merito.
Fonte: http://fiscopiu.it/news/il-dipendente-concorrente-del-datore-di-lavoro-licenziabile
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venerdì 30 agosto 2013
Il dipendente concorrente del datore di lavoro è licenziabile
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