martedì 22 febbraio 2022

Social network, il like su post antisemiti è grave indizio di istigazione all’odio razziale

Assumono valore indiziante rispetto alla commissione di un reato anche le forme di gradimento espresse attraverso il like sul social network Facebook.
Questo è quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, sezione I penale, con la sentenza 9 febbraio 2022, n. 4534.
Il fatto
La sentenza che si annota è stata emessa a seguito di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva confermato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG nei confronti del ricorrente, accusato di condotte di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e di partecipazione ad associazioni aventi tale oggetto.
In particolare, i giudici della cautela avevano ritenuto sussistenti gravi indizi di reità in ordine ad entrambi i reati valorizzando, fra l’altro, l’inserimento di like, e il conseguente rilancio di post e di commenti dal contenuto antisemita sul social network attraverso account riconducibili al ricorrente, nonché conversazioni telefoniche da cui era emersa l’adesione dello stesso a un gruppo di estrema destra neonazista. Avevano, inoltre, ritenuto non genuina (e quindi non idonea a escludere il pericolo di recidiva) la resipiscenza dell’indagato.
Avverso l’ordinanza veniva proposta impugnazione di legittimità per violazione di legge e vizio di motivazione, assumendo che il like non potesse considerarsi dimostrativo dell’appartenenza al gruppo né della condivisione di scopi illeciti, costituendo unicamente un’espressione di gradimento, e che non vi fosse correlazione fra la misura applicata (obbligo di firma) e l’obiettivo di evitare la reiterazione dei reati.
Il Procuratore Generale chiedeva che il ricorso venisse dichiarato inammissibile.
La sentenza
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile condividendo le argomentazioni del Tribunale del riesame in ordine al valore gravemente indiziante delle interazioni riconducibili al ricorrente sulla piattaforma virtuale.
In particolare, assume interesse la considerazione delle modalità di funzionamento del social network Facebook, incentrato su un algoritmo che attribuisce rilievo anche alle forme di gradimento (c.d. like), consentendo un continuo rilancio e “galleggiamento” del post che riceve più commenti o che è contrassegnato dal “mi piace” o like.
La Corte di cassazione ha, quindi, ritenuto immune da vizi logici l’ordinanza impugnata, che aveva desunto l’appartenenza del ricorrente alla comunità virtuale, avente gli scopi di propaganda e incitamento all’odio, dalle plurime manifestazioni di adesione e condivisione di post dal contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio, nonché il pericolo concreto di diffusione dei messaggi suddetti dalle funzionalità del “newsfeed” ossia del continuo aggiornamento delle notizie e delle attività sviluppate dai contatti di ogni singolo utente.
Anche con riferimento alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato la Corte ha respinto le censure del ricorrente escludendo che dalle conversazioni intercettate emergesse alcun profilo di resipiscenza dell’indagato che, pur venuto a conoscenza delle perquisizioni eseguite nei confronti di altri indagati, aveva continuato, ancorché con maggior prudenza, a gravitare nel contesto ideologico e relazionale del movimento incriminato.
L’efficacia della misura è stata poi confermata avendo riguardo alla spinta deterrente esercitata dai periodici contatti con l’Autorità.
Di qui l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una multa a favore della cassa delle ammende.
fonte: altalex.com

È reato diffondere il video erotico con un minore anche se quest'ultimo è d'accordo

Sussiste pornografia minorile nel caso di diffusione di materiale erotico con un minore, essendo del tutto irrilevante un suo eventuale consenso: questo è quanto hanno deciso le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con la sentenza 9 febbraio 2022, n. 4616.

La questione posta all'attenzione delle Sezioni Unite è: Se, e in quali limiti, la condotta di produzione di materiale pornografico realizzata con il consenso del minore ultraquattordicenne, nel contesto di una relazione con persona maggiorenne, configuri il reato di cui all'art. 600-ter primo comma, n. 1, c.p.”.
La normativa di riferimento, dunque, è costituita dall'art. 600-ter c.p., introdotto dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, il quale, a seguito di diverse modifiche legislative, punisce, al suo primo comma, chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca minori degli anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche.
Il nostro legislatore ha inteso realizzare un sistema che, nel suo complesso, assicuri la più ampia tutela del minore sanzionando non solo chi abbia con lo stesso un rapporto finalizzato alla produzione del materiale erotico, ma anche colui che, pur non abusando direttamente della persona del minore, con la sua domanda alimenti l'offerta e la mercificazione del minore stesso.
Secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza di legittimità, ai fini del reato di produzione di materiale pedopornografico, di cui all'art. 600-ter, comma 1, c.p., non è richiesto l'accertamento del concreto pericolo di diffusione del materiale (Cass. pen., Sez. Un., 31 maggio 2018, n. 51815). Poiché il reato di pornografia minorile, mediante il quale l'ordinamento appresta una tutela penale anticipata della libertà sessuale del minore, reprimendo quei comportamenti prodromici che, anche se non necessariamente a fine di lucro, ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del suo corpo e l'immissione nel circuito perverso della pedofilia, ha natura di reato di pericolo concreto, la condotta di chi impieghi uno o più minori per produrre spettacoli o materiali pornografici è punibile, salvo l'ipotizzabilità di altri reati, quando abbia una consistenza tale da implicare un concreto pericolo di diffusione del materiale prodotto (Cass. pen., Sez. Un., 31 maggio 2000, n. 13).
Ciò premesso, secondo gli ermellini, il discrimine tra il penalmente rilevante e il penalmente irrilevante non è il consenso del minore in quanto tale, ma la configurabilità della sua utilizzazione, con la conseguenza che si fuoriesce dalla condotta sanzionabile solo nel caso di produzione di materiale pornografico realizzato senza la “utilizzazione” del minore e con il consenso espresso da parte di colui che abbia raggiunto l'età per manifestarlo.
Con il termine “utilizzazione” si indica la condotta di chi manovri, adoperi, strumentalizzi o sfrutti il minore servendosi dello stesso e facendone uso nel proprio interesse, piegandolo ai propri fini come se fosse uno strumento. Affinché si possa configura l'utilizzazione del minore occorre l'abusività della condotta connessa alla posizione di supremazia rivestita dal soggetto agente nei confronti del minore, nelle modalità con le quali il materiale pornografico viene prodotto (violenza, minaccia o inganno), nel fine commerciale e nell'età dei minori coinvolti.
Con specifico riferimento al consenso del minore, si precisa che il consenso all'atto sessuale non implica necessariamente anche il consenso alla registrazione dell'attività o alle riprese di carattere intimo di natura pornografica, trattandosi di un quid che si aggiunge all'atto sessuale; è necessario che il minore esprima il proprio consenso anche in relazione alla ulteriore attività di ripresa delle immagini e, ovviamente, anche alla successiva conservazione delle immagini da parte di chi le abbia realizzate nell'ambito della relazione o del rapporto.
Sulla base di tali considerazioni, secondo le Sezioni Unite, si ha “utilizzazione” del minore quando, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento delle volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale solo condotte realmente prive di offensività rispetto all'integrità psico-fisica dello stesso.
Ma il primo comma della disposizione in commento deve essere, a sua volta, raccordato con i comma terzo e quarto, aventi ad oggetto la circolazione e la diffusione del materiale pedopornografico; sul punto la giurisprudenza ha da tempo affermato che il reato di cessione, con qualsiasi mezzo, anche telematico, di materiale pedopornografico è configurabile anche nel caso in cui detto materiale sia realizzato dallo stesso minore, così ricomprendendo anche i casi di “pornografia domestica”, ovvero i casi in cui il materiale sia destinato a rimanere nella disponibilità esclusiva delle parti coinvolte nel rapporto (Cass. pen., Sez. III, 11 giugno 2021, n. 35198).
Detto materiale, quindi, non può mai essere posto in circolazione; se ciò si avvera, il minore ancorché non utilizzato nella fase iniziale, deve essere ritenuto strumentalizzato successivamente, nella fase di cessione e diffusione delle immagini e il materiale realizzato, se posto in circolazione, deve essere ritenuto prodotto attraverso l'utilizzazione del minore, rientrando ancora una volta all'interno del primo comma dell'art. 600-ter c.p.
Non rileva che la richiesta di divulgazione del materiale provenga o sia assentita dal minore, posto che quest'ultimo non può mai prestare validamente consenso alla circolazione del materiale realizzato, in quanto non ha raggiunto ancora quel livello di maturità tale da consentirgli una valutazione davvero consapevole in ordine alle ricadute negative della mercificazione del suo corpo attraverso la divulgazione delle immagini erotiche, anche in considerazione del fatto che la circolazione stessa potrebbe essere reiterata nel tempo rispetto al momento della realizzazione delle immagini (Cass. pen., Sez. III, 21 novembre 2019, n. 5522).
In conclusione, la diffusione verso terzi del materiale pornografico realizzato con un minore degli anni diciotto integra il reato di cui all'art. 600-ter, terzo e quarto comma, c.p., ed il minore non può prestare consenso ad essa.
fonte: altalex.com

lunedì 21 febbraio 2022

Bonus psicologo: fino a 600 euro per rimediare ai danni causati dalla pandemia

È già stato approvato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera come emendamento alla legge di conversione del decreto Milleproroghe che dovrebbe ottenere a breve l'approvazione definitiva. Stiamo parlando del cosiddetto "bonus psicologo", un contributo per venire incontro a chi deve sostenere i costi delle sedute di psicoterapia.
Una misura che a quanto parte si è resa necessaria per venire incontro ai disagi e ai disturbi di carattere psichico che questi due anni di pandemia (e la conseguente crisi economica) hanno causato a un numero sempre crescente di persone. Si legge infatti nel testo dell'emendamento che "tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le Regioni e le Provincie Autonome erogano, fino all'esaurimento delle risorse... un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicoterapeuti".
A quanto ammonta il bonus
Il bonus dovrebbe interessare un numero di persone che varia da 16 mila a 18 mila e prevede un rimborso massimo di 600 euro che varia in base all'Isee, abbassandosi mano a mano che l'Isee di chi lo richiede si alza, fino ad azzerarsi per chi ha un Isee sopra i 50 mila euro. 
La cifra è stata calcolata tenendo conto delle tariffe minime di mercato per ogni seduta di psicoterapia (che si aggira attorno ai 50 euro) e andrà a coprire quindi un massimo di 12 sedute. Va ricordato che non ci si potrà rivolgere a chiunque, ma a uno degli oltre 100 mila specialisti privati iscritti regolarmente all'albo degli psicoterapeuti.
Come si ottiene il bonus
È ancora presto per dirlo. Al momento bisogna attendere che la legge di conversione del decreto Milleproroghe venga approvata da Camera e Senato (e con esso anche l'emendamento che riguarda appunto questo bonus). Le modalità di richiesta, quindi, di assegnazione ed erogazione verranno stabilite con un successivo decreto del Ministero della Salute in concerto col MEF, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge: di fatto solo allora saranno note le procedure per richiederlo e sarà stabilito se si tratterà di un rimborso dei costi oppure di un voucher spendibile presso un professionista.

venerdì 11 febbraio 2022

Bollette luce e gas a rate, tutto quello che c'è da sapere

Da inizio 2022 i clienti domestici e le piccole imprese in difficoltà possono richiedere la rateizzazione delle bollette non pagate emesse nei primi quattro mesi dell'anno. La novità, introdotta dall'ultima Legge di Bilancio, è stata deliberata a fine 2021 dall'Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
Quali fatture sono ammesse alla rateizzazione
La possibilità di rateizzare gli importi è prevista solo per le fatture non pagate emesse tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, sia per i clienti del mercato tutelato che di quello libero dell'energia. Alla rateizzazione sono ammessi soltanto i clienti morosi, vale a dire quelli che hanno fatto scadere il termine per il pagamento delle fatture; non è prevista la possibilità di accordarsi prima della scadenza per dilazionare gli importi. L'offerta di rateizzazione arriva infatti con il sollecito di pagamento o con la messa in mora del cliente, il fornitore precisa nella comunicazione termini e modalità di pagamento di quanto dovuto. 
Come funziona la rateizzazione delle bollette
Il pagamento può essere dilazionato per un periodo non superiore a 10 mesi, con il vantaggio che all'importo non vengono applicati gli interessi. Il 50% dell'importo va comunque versato con la prima rata, mentre la restante metà va versata in rate successive di uguale valore. La periodicità dei pagamenti a questo punto segue quella della fatturazione, quindi se la fatturazione è bimestrale, anche la rata dovrà essere pagata ogni due mesi. Se l'importo da dilazionare è inferiore a 50 euro, infine, il numero delle rate può essere ridotto, ma devono essere almeno due.