giovedì 31 ottobre 2019

Guida in stato di ebbrezza anche se il veicolo è fermo

Il reato di guida in stato di ebbrezza sussiste anche quando il conducente non viene fermato mentre è alla guida di un veicolo in quanto è sufficiente l’accertamento dello stato di alterazione.
È quanto emerge dalla sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 9 ottobre 2019, n. 41457.

Secondo quanto disposto dall’art. 186, comma 7, cod. strad., viene punito il conducente di un mezzo che rifiuta di sottoporsi all’esame alcolimetrico richiesto dagli agenti di polizia in caso di incidente stradale, ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione dell’alcool.

Il termine “conducente” si riferisce a colui che guida o che ha guidato, fino a poco prima della richiesta degli agenti di polizia, un veicolo, come si desume, oltre che dal significato letterale della norma incriminatrice, anche dal divieto, fissato dal comma 1, di guidare in stato di ebbrezza conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, che indica chiaramente come sia genericamente vietata qualsivoglia conduzione di veicoli nella fase in cui la capacità percettiva e reattiva possano essere condizionate negativamente da una precedente assunzione di quelle bevande.

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Anche la giurisprudenza di legittimità si è espressa in tal senso, affermando che ai fini della sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di “guida” la condotta di chi si trovi all’interno del veicolo quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in un’area pubblica o quantomeno destinata al pubblico (Cass. pen., Sez. VII, 20 gennaio 2010, n. 10476).

Analogamente si è affermato che in materia di circolazione stradale la “fermata” costituisce una fase della circolazione, di talché è del tutto irrilevante se il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest, fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto (Cass. pen., Sez. IV, 25 settembre 2007, n. 37631).

Nella fattispecie l’imputato era stato fermato dagli agenti di polizia dopo che lo stesso era stato videoripreso alla guida del veicolo in movimento. Secondo gli ermellini non è possibile affermare che dopo aver parcheggiato l’imputato abbia perso la qualifica di conducente, diventando un mero pedone della strada, posto che era stato visto alla guida pochi attimi prima di essere stato fermato dai poliziotti.

fonte:www.altalex.it

lunedì 28 ottobre 2019

Alcoltest inattendibile se effettuato diverse ore dopo l'incidente

No al reato di guida in stato di ebbrezza qualora l'alcoltest sia effettuato diverse ore dopo il sinistro se non è accompagnato da elementi indiziari dello stato di alterazione al momento dell'evento.

È quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 27 settembre 2019, n. 39725.

Nella fattispecie, l'alcoltest era stato effettuato dopo diverse ore dal momento dell'intervento delle Forze dell'ordine sul luogo del sinistro nel quale l'imputato era rimasto coinvolto. La positività dell'esame alcolimetrico, con un andamento ascendente, essendo la prima misurazione pari a g/l 0,95 e la seconda pari a g/l 1,05, non era in grado di indicare, all'atto dell'accertamento del tasso alcolico, di avere assunto alcool dopo il sinistro e prima del test.

Secondo gli ermellini, il rilievo dell'incremento della dose ematica di alcool a quella distanza di tempo dall'ultima possibile assunzione era ritenuto dal ricorrente incompatibile con la regola scientifica, espressa dalla curva di Widmark, al fine di giustificarne la compatibilità con la ricostruzione assunta.

Le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota curva di Widmark, secondo cui la concentrazione di alcool, in andamento crescente tra i 20 e i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo, variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione (Cass. pen., Sez. IV, 13 settembre 2018, n. 45211).

La giurisprudenza ha precisato anche che il decorso di un intervallo di tempo di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico rende necessario, verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e c), cod. strad., la presenza di altri elementi indiziari (Cass. pen., Sez. IV, 17 novembre 2014, n. 47298).

Ne deriva che la considerazione dell'elemento probatorio inerente l'effettuazione dei controlli spirometrici, svolti dopo un lungo lasso temporale rispetto al momento dell'assunzione, impedisce di attribuire a quei rilievi un valore scientifico certo circa lo stato di ebbrezza risalente ad un momento di ore precedente a quello dell'effettuazione del controllo, qualora la parabola si presenti ancora ascendente durante l'esecuzione del test.
fonte: www.altalex.com

Ebbrezza: l’automobilista non può rifiutare di sottoporsi agli esami ematici

La Cassazione ha chiarito che non sussiste, in capo all’automobilista, il diritto di rifiutare di sottoporsi al prelievo del sangue volto a verificare il tasso alcolemico o l’assunzione di sostanze stupefacenti, ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica. Così è stato precisato con la sentenza n. 38581, depositata il 12 settembre 2019.

Prelievo ematico. La Corte d’Appello, confermando la decisione di primo grado, condannava l’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza e rifiuto dell’accertamento del tasso alcolemico o della presenza di stupefacenti (articoli 186, comma 7 e 187, comma 8, del codice della strada).

L’uomo ricorreva in Cassazione affermando che la polizia giudiziaria aveva richiesto l’accertamento ematico per verificare il tasso alcolemico o la presenza di tracce di sostanze stupefacenti, e dunque per accertare la sussistenza degli estremi del reato imputato all’automobilista, a prescindere da ogni finalità diagnostico-terapeutica. Lamentava che il rifiuto di sottoposizione al suddetto accertamento, invasivo ed incidente sulla libertà personale, non potesse rilevare penalmente, costituendo tale rifiuto l’esercizio di un diritto.
Non esiste il diritto a rifiutare l’esame. La Corte afferma che la doglianza è manifestatamente infondata. Infatti, il codice della strada prevede una sanzione penale per colui che rifiuta di essere sottoposto agli accertamenti idonei ad appurare il tasso alcolemico o l’assunzione di sostanze stupefacenti, al di fuori delle finalità terapeutiche, così da verificare il reato della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica.
Da questo i Giudici fanno derivare la mancanza di un diritto a rifiutare di sottoporsi al prelievo ematico, posto che inoltre tale condotta integra gli estremi di reato.
Alla luce di ciò, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
fonte: www.lastampa.it

La “mano morta” è violenza sessuale

Confermata la condanna per un uomo che ha molestato una signora, toccandole il fondoschiena. Per i Giudici non vi sono dubbi sulla lettura dell’episodio: il palpeggiamento è stato invasivo dell’intimità della donna.

Scatta la condanna. La ‘mano morta’ sul fondoschiena di una donna vale una condanna per violenza sessuale. A ribadirlo in modo chiaro è la Cassazione, sottolineando la gravità del comportamento tenuto da un uomo che ha pensato bene di ‘approcciare’ in modo per nulla elegante una signora, che dal canto suo, una volta subito il palpeggiamento, ha reagito con vigore – «gliene ho dette di tutti i colori», ha raccontato – e ha poi sporto denuncia (Cassazione sez. III Penale, sentenza n.  38606/2019).

Contatto. Decisiva la ricostruzione dell’episodio. Fondamentale il racconto della vittima, la quale ha spiegato che l’uomo sotto processo «le ha messo una mano sul fondoschiena».
Nessun dubbio, quindi, sulla gravità del comportamento in discussione, poiché, osservano i Giudici, «il toccamento di quella specifica zona erogena è stato improvviso ed inaspettato, invasivo dell’intimità della donna e animato da chiari impulsi sessuali» percepiti dalla vittima che «protestò energicamente (“gliene ho dette di tutti i colori”)» con l’uomo.
Evidente, quindi, la consumazione del reato di «violenza sessuale», spiegano i giudici della Cassazione, poiché, come detto, «vi fu lascivo contatto con la zona erogena del fondoschiena della donna». Tale dato è decisivo, poiché «è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa (zone genitali o comunque erogene), essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata o che la vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore o che quest’ultimo consegua» o meno «la soddisfazione erotica».

Tirando le somme, anche il palpeggiamento del sedere è catalogabile come «violenza sessuale», poiché «l’elemento della violenza può estrinsecarsi anche nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa, tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell’impossibilità di difendersi».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it