venerdì 13 gennaio 2017

Sciopero dei Commercialisti tra il 26 febbraio ed il 6 marzo 2017

Sciopero ufficiale dei commercialisti e degli esperti contabili italiani. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito l’associazione nazionale commercialisti ha proclamato l’astensione collettiva della categoria per il periodo compreso tra il 26 febbraio ed il 6 marzo 2017. Si tratta del primo storico sciopero nazionale. Nei prossimi giorni verrà diffuso il vademecum operativo.
I motivi sono ormai noti. I professionisti fiscali e contabili iscritti all’ordine dei dottori commercialisti (ma non solo: la protesta è di tutte le categorie, ivi compresi i consulenti del lavoro ed i tributaristi) lamentano una continua, disorganica e irrazionale produzione legislativa. Il pomo della discordia è rappresentato dallo spesometro trimestrale (otto nuovi adempimenti a regime), ma è tutto il sistema che deve essere rivisto.
Ecco il comunicato ufficiale dell’associazione nazionale commercialisti dove viene proclamato lo sciopero della categoria:
“Le Associazioni nazionali dei commercialisti, ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO, firmatarie del codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2014, proclamano l’astensione collettiva della categoria.
Nonostante al tavolo di confronto tra le Associazioni scriventi ed il Ministero delle Finanze, aperto prima dell’approvazione della legge di stabilità e del decreto fiscale collegato, siano state presentate, discusse, ed in particolare condivise, numerose proposte di semplificazione fiscale e di razionalizzazione delle scadenze, gli ultimi provvedimenti legislativi, quali il D.L. 193/2016 e la Legge di Stabilità 2017, hanno disatteso le aspettative di semplificazioni aggravando gli adempimenti e disconoscendo ancora una volta il rispetto dello Statuto del contribuente. Si rende pertanto necessaria una azione più netta e decisa per dare voce e corpo alla protesta ed al rifiuto della ormai inaccettabile vessazione dei contribuenti e dei professionisti che li affiancano per assisterli ed aiutarli.
L’astensione, già anticipata nel corso della manifestazione del 14/12/2016, riguarderà le seguenti attività:
1) Invio telematico delle dichiarazioni annuali IVA relative all’anno 2016;
2) Rappresentanza in seno alle Commissioni tributarie.
L’astensione avrà decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 26.02.2017 e terminerà alle ore 24:00 del giorno 06.03.2017.
Durante il periodo di astensione saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili di cui all’art. 5 del codice di autoregolamentazione vigente.
E’ stato richiesto un incontro al MEF ed all’Agenzia delle Entrate per illustrare le modalità di effettuazione dell’astensione collettiva e per concordare ulteriori dettagli organizzativi.
Sarà cura delle associazioni di categoria organizzare incontri sul territorio per sensibilizzare ed informare i colleghi sulle corrette modalità di astensione.(...)"

Fonte: www.informazionefiscale.it/Ufficiale: sciopero commercialisti tra il 26 febbraio ed il 6 marzo 2017 | Informazione Fiscale

Sinistro stradale: fatale fu il ciglio erboso, la Provincia non può sottrarsi al risarcimento

La Provincia di Foggia veniva chiamata in giudizio per il risarcimento del danno subito da un autista che, alla guida del proprio autocarro, aveva sbandato e si era ribaltato poiché la ruota anteriore destra aveva sdrucciolato fuori dal piano stradale a causa di un notevole dislivello tra la strada asfaltata e la contigua zona erbosa.
I giudici rigettavano la domanda di risarcimento perché l’attore aveva dichiarato ai carabinieri intervenuti sul posto che l’incidente era dovuto alla manovra con cui egli aveva evitato un’autovettura proveniente in senso opposto, sconfinando sul ciglio erboso e non accorgendosi del rovinoso “scalino”, nascosto dalla folta vegetazione.
Il danneggiato ricorre in Cassazione.
Scarpate, fossi e banchine laterali. La Corte coglie l’occasione per ribadire che le scarpate stradali, provinciali e comunali, come i fossi e le banchine laterali, sono parte delle strade medesime e dunque soggette al medesimo regime di demanialità. Si tratta dunque di elementi accessori alla strada determinanti ai fini dell’accertamento dell’agibilità della stessa.
La responsabilità del custode. L’art. 2501 c.c. impone al proprietario o gestore della strada l’onere della custodia non solo della carreggiata ma anche agli elementi accessori o pertinenze. La pubblica amministrazione ha dunque l’obbligo di provvedere alla manutenzione dei fossi e delle scarpate stradali, oltre che di segnalare appositamente eventuali situazioni di pericolo o insidia in relazione alla sede stradale e all’adiacente zona non asfaltata. Uno “scalino” fra carreggiata e ciglio erboso nascosto dalla vegetazione costituisce indubbiamente un pericolo occulto rispetto al quale l’amministrazione non può sottrarsi agli obblighi di manutenzione.
Nel caso di specie, pur avendo accertato che la manovra dell’attore era di per sé sufficiente a causare il sinistro, l’assenza di segnalazioni del pericolo stradale determinato dal fosso laterale impedisce al giudice di limitarsi a valutare la prevedibilità del pericolo e gli impone di accertare la responsabilità della Provincia per la mancata manutenzione della strada.
Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Sinistro stradale: fatale fu il ciglio erboso, la Provincia non può sottrarsi al risarcimento - La Stampa

giovedì 12 gennaio 2017

Nel 2017 arriva l’APE, il prestito pensionistico

Introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, l’APE è l’acronimo di “Anticipo Pensionistico”. In pratica, un prestito che consentirà a chi ha raggiunto almeno i 63 anni di età di anticipare il proprio pensionamento.
Requisiti. La finestra è aperta tra il 1° maggio 2017 e il 31 dicembre 2018, a patto che si abbiano almeno 20 anni di contributi sulle spalle (e che si possa accedere alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi) e una pensione non inferiore a 700€ al mese (1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria).
Come funziona? L’APE, che può essere richiesto a patto di essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata INPS, è un prestito corrisposto in quote mensili per 12 mensilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Essendo un prestito, andrà restituito: ciò avverrà a partire dalla maturazione al diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni. Sono esclusi dall’APE coloro i quali sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
Per accedere all’APE, il soggetto richiedente dovrà presentare una domanda all’INPS, il quale verificherà il possesso dei requisiti, certificherà il diritto e comunicherà al soggetto richiedente l’importo minimo e massimo dell’APE ottenibile. La durata minima ottenibile è di 6 mesi, mentre l’entità minima e massima dell’APE saranno determinate da un decreto del Governo che sarà emanato nei prossimi mesi.
Entro il 10 settembre 2018, lo stesso Governo dovrà trasmettere alle Camere una relazione sui risultati delle sperimentazioni relative all’APE.

Fonte: www.fiscopiu.it/Nel 2017 arriva l’APE, il prestito pensionistico - La Stampa

martedì 10 gennaio 2017

Lezioni miste di nuoto alle bimbe, la Corte di Strasburgo boccia il ricorso di due genitori musulmani

La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha bocciato il ricorso di due genitori musulmani di Basilea (Svizzera) che avevano rifiutato di lasciar partecipare le figlie ancora alle lezioni obbligatorie miste di nuoto impartite agli alunni delle scuole primarie.
Secondo Strasburgo, le autorità basilesi non hanno violato la libertà di coscienza e di religione infliggendo ai genitori delle bimbe multe per complessivi 1.400 franchi.
Nella sentenza pubblicata oggi, la Corte internazionale afferma che le autorità cantonali non hanno "oltrepassato il margine di apprezzamento considerabile di cui godono" in questo ambito. Secondo i giudici di Strasburgo questo margine consentiva loro di "far primeggiare l'obbligo per i bambini di seguire integralmente la scolarità e il successo della loro integrazione sull'interesse privato dei genitori di vedere le loro figlie dispensate dai corsi di nuoto misti per motivi religiosi".I due genitori musulmani di Basilea, di origine turca ma naturalizzati svizzeri, si erano visti bocciare il ricorso nel marzo 2012 dal Tribunale federale, che aveva confermato la sanzione inflitta dalle autorità basilesi nel luglio 2010 e approvata dal Tribunale amministrativo cantonale nell'agosto 2011.
La coppia aveva motivato il suo veto nell'agosto 2008 - quando le bambine avevano rispettivamente sette e nove anni - con la volontà di educare le figlie conformemente ai precetti del Corano. I corsi di nuoto misti - avevano osservato - sono inoltre incompatibili con il senso del pudore che desideravano inculcare alle figlie ancor prima della pubertà.
Il Tribunale federale aveva respinto i loro argomenti e mantenuto la propria giurisprudenza al riguardo, stabilita tre anni prima, quando aveva sentenziato che l'obbligo di partecipare ai corsi di nuoto misti non costituisce una violazione inammissibile della libertà religiosa, nemmeno per i bambini di confessione musulmana.

Fonte: www.italiaoggi.it/Lezioni miste di nuoto alle bimbe, la Corte di Strasburgo boccia il ricorso di due genitori musulmani - News - Italiaoggi