La Provincia di Foggia veniva chiamata in giudizio per il risarcimento del danno subito da un autista che, alla guida del proprio autocarro, aveva sbandato e si era ribaltato poiché la ruota anteriore destra aveva sdrucciolato fuori dal piano stradale a causa di un notevole dislivello tra la strada asfaltata e la contigua zona erbosa.
I giudici rigettavano la domanda di risarcimento perché l’attore aveva dichiarato ai carabinieri intervenuti sul posto che l’incidente era dovuto alla manovra con cui egli aveva evitato un’autovettura proveniente in senso opposto, sconfinando sul ciglio erboso e non accorgendosi del rovinoso “scalino”, nascosto dalla folta vegetazione.
Il danneggiato ricorre in Cassazione.
Scarpate, fossi e banchine laterali. La Corte coglie l’occasione per ribadire che le scarpate stradali, provinciali e comunali, come i fossi e le banchine laterali, sono parte delle strade medesime e dunque soggette al medesimo regime di demanialità. Si tratta dunque di elementi accessori alla strada determinanti ai fini dell’accertamento dell’agibilità della stessa.
La responsabilità del custode. L’art. 2501 c.c. impone al proprietario o gestore della strada l’onere della custodia non solo della carreggiata ma anche agli elementi accessori o pertinenze. La pubblica amministrazione ha dunque l’obbligo di provvedere alla manutenzione dei fossi e delle scarpate stradali, oltre che di segnalare appositamente eventuali situazioni di pericolo o insidia in relazione alla sede stradale e all’adiacente zona non asfaltata. Uno “scalino” fra carreggiata e ciglio erboso nascosto dalla vegetazione costituisce indubbiamente un pericolo occulto rispetto al quale l’amministrazione non può sottrarsi agli obblighi di manutenzione.
Nel caso di specie, pur avendo accertato che la manovra dell’attore era di per sé sufficiente a causare il sinistro, l’assenza di segnalazioni del pericolo stradale determinato dal fosso laterale impedisce al giudice di limitarsi a valutare la prevedibilità del pericolo e gli impone di accertare la responsabilità della Provincia per la mancata manutenzione della strada.
Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Sinistro stradale: fatale fu il ciglio erboso, la Provincia non può sottrarsi al risarcimento - La Stampa
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venerdì 13 gennaio 2017
Sinistro stradale: fatale fu il ciglio erboso, la Provincia non può sottrarsi al risarcimento
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