Per la Cassazione non contrasta con l’ordine pubblico e, dunque, può essere trascritto in Italia l’atto di nascita formato all’estero in cui un bambino è registrato come figlio di due madri (colei che lo ha partorito e quella che ha donato l’ovulo, fecondato con seme di uomo anonimo).
Il caso. Due donne, una spagnola e l’altra italiana, si sposano in Spagna; per realizzare il loro progetto familiare, l’italiana mette a disposizione un proprio ovulo che, fecondato con gamete di donatore anonimo, viene impiantato nell’utero della donna spagnola. Nasce in Spagna un bambino che, nell’atto di nascita, viene indicato come figlio di entrambe le donne (madre “A” colei che ha partorito e madre “B” l’altra). Interviene poi il divorzio fra le due donne e l’ufficiale di stato civile italiano rifiuta la trascrizione dell’atto di nascita straniero, siccome contrario all’ordine pubblico. Il Tribunale di Torino conferma la legittimità dell’operato dell’ufficiale di stato civile; di contrario avviso, invece, la locale Corte d’appello che ordina la trascrizione dell’atto di nascita. Tanto la Procura generale presso quella Corte, quanto il Ministero dell’Interno ricorrono per Cassazione. La Suprema Corte però respinge entrambi i ricorsi.
Ammessa la trascrizione in Italia dell’atto di nascita straniero. La sentenza in questione presenta diversi elementi in comune con la precedente decisione (la n. 12962 del 22 giugno scorso), resa sempre dalla Prima Sezione della Cassazione, sulla c.d. stepchild adoption. Ciò non tanto per il fatto che entrambe le pronunce disattendono la richiesta della Procura Generale di trasmissione del fascicolo alle Sezioni unite, quanto per una ragione sostanziale. La Corte di legittimità dà atto infatti dell’esistenza di modelli familiari diversi, all’interno dei quali il progetto di filiazione può essere realizzato anche dalla coppia dello stesso sesso (in entrambe le fattispecie, due donne). La Cassazione, in modo sistematico, enuclea espressamente quattro principi di diritto:
1) l’ordine pubblico, la cui contrarietà impedisce la trascrizione in Italia di atti dello stato civile formati all’estero, attiene ad «esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo». La Cassazione conferma pertanto l’orientamento che considera l’ordine pubblico in senso internazionale. Se infatti detta nozione rimandasse solo ai principi dell’ordinamento interno «le norme di conflitto sarebbero operanti solo ove conducessero all’applicazione di norme materiali, aventi contenuto analogo a quelle italiane, cancellando le diversità tra i sistemi giuridici e rendendo inutili le regole del diritto internazionale privato».
2) la trascrizione in Italia di un atto di stato civile validamente formato all’estero, nel quale risulti la nascita del figlio da due madri non contrasta con l’ordine pubblico (nell’accezione anzidetta), per il fatto che il legislatore nazionale non prevede o vieta tale fattispecie. L’elemento fondamentale che il giudice deve valutare è infatti quello dell’interesse del minore, la cui identità personale verrebbe lesa ove non fosse dichiarato il vincolo di genitorialità con la madre genetica; ciò «in considerazione delle conseguenze pregiudizievoli concernenti la possibilità non solo di acquisire anche la cittadinanza italiana e i diritti ereditari, ma anche (..) di circolare liberamente nel territorio italiano e di essere rappresentato dal genitore nei rapporti con le istituzioni italiane».
3) la donazione di un ovulo da una donna alla propria partner, che partorisce grazie al gamete di maschio anonimo, realizza una fattispecie differente dalla maternità surrogata. Si tratta infatti di «una tecnica fecondativa simile ad una fecondazione eterologa (..) in virtù dell’apporto genetico di un terzo (ignoto)».
4) il principio sancito dall’articolo 269, comma 3° del Codice Civile (per cui madre è colei che partorisce) non impedisce il riconoscimento in Italia di un atto di nascita estero, in cui il bambino risulta figlio di due madri (quella che ha partorito e quella genetica). La norma non introduce un principio di ordine pubblico, «perché la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell’interesse del minore».
Conclude la Suprema Corte evidenziando come nessun divieto sussista per la coppia dello stesso sesso di accogliere o anche di generare figli, pure con il ricorso alla tecnica utilizzata nella specie, prendendo anche le distanze dalla propria precedente pronuncia n. 24001 dell’11 novembre 2014 che (pur nell’ambito di una diversa fattispecie) aveva dichiarato lo stato di abbandono di un minore nato all’estero da maternità surrogata.
Fonte: www.ilfamiliarista.it/Figlio di due madri: la Cassazione lo ammette - La Stampa
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
martedì 4 ottobre 2016
Figlio di due madri: la Cassazione lo ammette

Buca nella strada esterna al centro abitato: responsabile comunque il Comune per la caduta
Colpe equamente divise tra il Comune e le due donne finite a terra col loro ciclomotore a causa di una buca. Imprudente la condotta tenuta dalla conducente e dalla passeggera. Evidente, però, anche la responsabilità dell’ente locale per non avere provveduto alla manutenzione della strada, pur collocata al di fuori del centro abitato. Così ha deciso la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19612/16 del 30 settembre.
Controllo. Nessun dubbio sulla dinamica dell’incidente: due donne hanno riportato «lesioni personali» a seguito della «caduta dal loro ciclomotore», caduta provocata da «una buca presente nel manto stradale». Allo stesso tempo, però, è emersa anche la «condotta imprudente» tenuta alla guida del veicolo.
Ciò spinge i giudici d’appello a ritenere corresponsabili in pari misura per l’incidente Comune e persone danneggiate.
E questa valutazione non può essere messa in discussione, sanciscono ora in Cassazione, dal richiamo al fatto che «il tratto di strada» incriminato «era esterno al perimetro del centro abitato». Questo elemento, difatti, non fa venir meno la necessità del «controllo» da parte del Comune.
In sostanza, «la distinzione fra strade interne e strade esterne», concludono i magistrati, non libera aprioristicamente l’ente pubblico dai propri doveri. A maggior ragione quando, come in questa vicenda, «la buca» non si è certo formata all’improvviso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Buca nella strada esterna al centro abitato: responsabile comunque il Comune per la caduta - La Stampa
Controllo. Nessun dubbio sulla dinamica dell’incidente: due donne hanno riportato «lesioni personali» a seguito della «caduta dal loro ciclomotore», caduta provocata da «una buca presente nel manto stradale». Allo stesso tempo, però, è emersa anche la «condotta imprudente» tenuta alla guida del veicolo.
Ciò spinge i giudici d’appello a ritenere corresponsabili in pari misura per l’incidente Comune e persone danneggiate.
E questa valutazione non può essere messa in discussione, sanciscono ora in Cassazione, dal richiamo al fatto che «il tratto di strada» incriminato «era esterno al perimetro del centro abitato». Questo elemento, difatti, non fa venir meno la necessità del «controllo» da parte del Comune.
In sostanza, «la distinzione fra strade interne e strade esterne», concludono i magistrati, non libera aprioristicamente l’ente pubblico dai propri doveri. A maggior ragione quando, come in questa vicenda, «la buca» non si è certo formata all’improvviso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Buca nella strada esterna al centro abitato: responsabile comunque il Comune per la caduta - La Stampa

domenica 2 ottobre 2016
WhatsApp e Facebook al vaglio del Garante privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un’istruttoria invitando WhatsApp e Facebook a fornire tutti gli elementi e i dati utili ai fini della verifica della nuova privacy policy, per garantirne l’utilizzo in piena sintonia con la normativa italiana.
La nuova privacy policy. A seguito dell’introduzione della nuova privacy policy effettuata daWhatsApp a fine agosto, che prevede la messa a disposizione di Facebook di alcune informazioni riguardanti gli account dei singoli utenti di WhatsApp, anche per finalità di marketing, il garante per la protezione dei dati personali ha avviato un’istruttoria volta a chiarire:
– quale sia la tipologia di dati che WhatsApp vuole mettere a disposizione di Facebook;
– quali siano le modalità volte all’acquisizione del consenso da parte degli utenti alla comunicazione dei dati;
– e, infine, quali siano le modalità per garantire l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa italiana sulla privacy, considerando il fatto che dall’avviso inviato ai singoli device la revoca del consenso e il diritto di opposizione paiono esercitabili in un arco di tempo limitato.
La comunicazione dei dati. Al fine di ottenere tali informazione, il Garante ha invitato WhatsAppe Facebook a fornire tutti gli elementi e i dati utili. Con il particolare riferimento a WhatsApp, il Garante ha richiesto chiarimenti in merito ai dati degli utenti, chiedendo in particolare se questi siano anch’essi comunicati alla società di Menlo Park.
Il principio di finalità. Infine, ha chiesto di fornire elementi riguardo al rispetto del principio di finalità, considerato che nell’informativa originariamente resa agli utenti WhatsApp non si faceva alcun riferimento alla finalità di marketing.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /WhatsApp e Facebook al vaglio del Garante privacy - La Stampa
La nuova privacy policy. A seguito dell’introduzione della nuova privacy policy effettuata daWhatsApp a fine agosto, che prevede la messa a disposizione di Facebook di alcune informazioni riguardanti gli account dei singoli utenti di WhatsApp, anche per finalità di marketing, il garante per la protezione dei dati personali ha avviato un’istruttoria volta a chiarire:
– quale sia la tipologia di dati che WhatsApp vuole mettere a disposizione di Facebook;
– quali siano le modalità volte all’acquisizione del consenso da parte degli utenti alla comunicazione dei dati;
– e, infine, quali siano le modalità per garantire l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa italiana sulla privacy, considerando il fatto che dall’avviso inviato ai singoli device la revoca del consenso e il diritto di opposizione paiono esercitabili in un arco di tempo limitato.
La comunicazione dei dati. Al fine di ottenere tali informazione, il Garante ha invitato WhatsAppe Facebook a fornire tutti gli elementi e i dati utili. Con il particolare riferimento a WhatsApp, il Garante ha richiesto chiarimenti in merito ai dati degli utenti, chiedendo in particolare se questi siano anch’essi comunicati alla società di Menlo Park.
Il principio di finalità. Infine, ha chiesto di fornire elementi riguardo al rispetto del principio di finalità, considerato che nell’informativa originariamente resa agli utenti WhatsApp non si faceva alcun riferimento alla finalità di marketing.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /WhatsApp e Facebook al vaglio del Garante privacy - La Stampa

Postino in malattia beccato a fare il dj: licenziato
Problemi a un ginocchio. Il postino è costretto a rimanere a casa, con tanto di certificato medico. Durante il periodo di malattia, però, viene beccato a esibirsi come disc jockey in diverse manifestazioni. E tale passione gli costa il posto di lavoro.
Disc jockey. Ben 60 i giorni di malattia riconosciuti al dipendente di ‘Poste Italiane’. L’uomo, operativo come «portalettere», ha lamentato i postumi di un «trauma discorsivo al ginocchio destro».
Durante il periodo trascorso a casa, però, il postino ha pensato bene di indossare i più affascinanti panni di «disc jockey». Lo ha fatto, sia chiaro, non tra le mura domestiche, bensì pubblicamente, in occasione di «diverse manifestazioni». E questi suoi comportamenti sono stati riportati ai rappresentanti dell’azienda, che hanno reagito nella maniera più dura, cioè col «licenziamento».
In piedi. Il provvedimento adottato dalla società è stato ritenuto corretto in Appello, in netto contrasto con quanto stabilito in Tribunale. E ora a spazzare tutti i dubbi sono i magistrati della Cassazione, pronunciandosi a favore dell’azienda (sentenza n. 19187/2016 del 28 settembre).
Sconfitta definitiva, quindi, per il lavoratore, postino di giorno e dj di notte. Addio perciò all’impiego come «portalettere» per ‘Poste Italiane’.
Secondo i giudici è evidente la violazione compiuta dal dipendente, che ha svolto una «attività lavorativa» secondaria vera e propria, nonostante l’«assenza per malattia» riconosciutagli dalla società alla luce delle precarie condizioni fisiche da lui lamentate.
In particolare, è ritenuto significativo il fatto che l’uomo abbia fatto il dj in alcune manifestazioni «restando per lungo tempo in piedi, con l’impegno, non marginale, di garantire la buona riuscita degli spettacoli». Ciò ha inevitabilmente pregiudicato, secondo i giudici, «la guarigione e il rientro in servizio», proprio considerando che il postino si era messo in malattia per un problema al ginocchio.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Postino in malattia beccato a fare il dj: licenziato - La Stampa
Disc jockey. Ben 60 i giorni di malattia riconosciuti al dipendente di ‘Poste Italiane’. L’uomo, operativo come «portalettere», ha lamentato i postumi di un «trauma discorsivo al ginocchio destro».
Durante il periodo trascorso a casa, però, il postino ha pensato bene di indossare i più affascinanti panni di «disc jockey». Lo ha fatto, sia chiaro, non tra le mura domestiche, bensì pubblicamente, in occasione di «diverse manifestazioni». E questi suoi comportamenti sono stati riportati ai rappresentanti dell’azienda, che hanno reagito nella maniera più dura, cioè col «licenziamento».
In piedi. Il provvedimento adottato dalla società è stato ritenuto corretto in Appello, in netto contrasto con quanto stabilito in Tribunale. E ora a spazzare tutti i dubbi sono i magistrati della Cassazione, pronunciandosi a favore dell’azienda (sentenza n. 19187/2016 del 28 settembre).
Sconfitta definitiva, quindi, per il lavoratore, postino di giorno e dj di notte. Addio perciò all’impiego come «portalettere» per ‘Poste Italiane’.
Secondo i giudici è evidente la violazione compiuta dal dipendente, che ha svolto una «attività lavorativa» secondaria vera e propria, nonostante l’«assenza per malattia» riconosciutagli dalla società alla luce delle precarie condizioni fisiche da lui lamentate.
In particolare, è ritenuto significativo il fatto che l’uomo abbia fatto il dj in alcune manifestazioni «restando per lungo tempo in piedi, con l’impegno, non marginale, di garantire la buona riuscita degli spettacoli». Ciò ha inevitabilmente pregiudicato, secondo i giudici, «la guarigione e il rientro in servizio», proprio considerando che il postino si era messo in malattia per un problema al ginocchio.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Postino in malattia beccato a fare il dj: licenziato - La Stampa

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