lunedì 9 novembre 2015

Regime penale tributario: cambiano i reati ma anche le possibilità di estinguerli

Il Dlgs 158/2015 , in attuazione della delega fiscale, rivisita totalmente il regime penale tributario. Cambiano così i reati ma anche le possibilità di estinguerli. Si tratta della più importante modifica al Dlgs 74/2000 (relativo ai delitti in materia di imposte dirette e Iva) dalla sua entrata in vigore. Le conseguenze sono rilevanti: da un lato alcuni illeciti penali non saranno più tali (si pensi agli omessi versamenti sotto determinate soglie o ai costi indeducibili all'interno della dichiarazione infedele), dall'altro si procede alla criminalizzazione di nuove violazioni (è il caso della omessa presentazione della dichiarazione della dichiarazione del sostituto) oltre che all'inasprimento delle pene. Da evidenziare poi nuove regole sulla rilevanza del pagamento del debito tributario costituente reato anche attraverso le rateazioni che bloccano addirittura la confisca ed è stata prevista un'aggravante che riguarda i professionisti intermediari. Tutte queste norme non solo entrano in vigore subito, ma hanno immediati effetti sia per il passato, sia per l'immediato futuro.

Le dichiarazioni fraudolente - La norma (articolo 2, del Dlgs 74/2000), nella precedente formulazione, puniva con la reclusione da 18 mesi a 6 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicasse in una delle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi. Commetteva, dunque, questo reato il contribuente che, ricevute fatture per operazioni inesistenti, ne tenesse poi conto ai fini della deducibilità delle imposte sui redditi e/o della detraibilità dell'Iva in sede di dichiarazione annuale. Ne consegue che il momento consumativo era rappresentato esclusivamente dalla presentazione della dichiarazione annuale che in concreto avviene nella seconda metà dell'anno successivo a quello in cui le fatture sono state ricevute e contabilizzate. In questo lungo arco temporale il contribuente, che pure avendo inserito in contabilità questi documenti non li considerava poi ai fini della dichiarazione, non commetteva alcuna violazione penale.

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Ruba nel magazzino di un bar, ma i Carabinieri non la perdono di vista: è furto tentato e non consumato

La Cassazione (sentenza 42395/15) ha ribadito il principio per cui integra il delitto di furto tentato e non consumato la condotta avvenuta sotto il costante controllo del personale incaricato della sorveglianza, poiché in tal caso non può ritenersi realizzata la sottrazione della cosa, conservando il possessore originario una relazione con il bene e potendo il medesimo in ogni momento interrompere l’azione delittuosa.

Il caso

Il Tribunale, all’esito del giudizio abbreviato, riteneva una donna responsabile di furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento e la Corte d’appello confermava tale decisione. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione la donna, lamentando che la Corte di merito avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del delitto tentato in favore del reato di furto consumato, nonostante fosse stato predisposto un servizio di osservazione sia all’interno che all’esterno del bar ove erano avvenuti i fatti per cui è causa e un carabiniere, all’interno del deposito, avesse osservato l’imputata prelevare in più occasioni diverse stecche di sigarette.

Inoltre, la ricorrente deduceva che i giudici di secondo grado avevano erroneamente ritenuto integrata l’aggravante dell’uso di mezzo fraudolento. Il controllo costante del personale di sorveglianza impedisce la consumazione del delitto. Gli Ermellini hanno ritenuto fondata la prima censura mossa dal ricorrente. Sul punto, i Giudici di Piazza Cavour hanno ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità integra il delitto di furto tentato e non consumato la condotta di colui che prelevi merce dai banchi di un supermercato e superi le casse sottraendosi al pagamento, se il fatto avviene sotto il costante controllo del personale incaricato della sorveglianza, poiché in tal caso non può ritenersi realizzata la sottrazione della cosa, conservando il possessore originario una relazione con il bene e potendo il medesimo in ogni momento interrompere l’azione delittuosa.

Non solo, le Sezioni Unite del Supremo Collegio hanno affermato il principio secondo cui, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell’azione furtiva in essere, realizzato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.

L’uso di una chiave falsa integra l’aggravante. Non può, invece attribuirsi pregio alla seconda doglianza svolta dal ricorrente, continuano da Piazza Cavour, ben potendo l’uso di una chiave falsa costituire escogitazione capace di sorprendere la volontà contraria del proprietario e vanificare le difese che questi ha apprestato a difesa delle proprie cose. Nel caso di specie, poi, l’imputata non solo aveva aperto la porta del magazzino di un bar con una chiave falsa, ma aveva altresì provveduto a richiuderla per evitare che il titolare si accorgesse dell’intrusione. Per quanto sopra esposto, la Corte ha riqualificato il fatto di reato come furto tentato.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Ruba nel magazzino di un bar, ma i Carabinieri non la perdono di vista: è furto tentato e non consumato - La Stampa

domenica 8 novembre 2015

Agenzia delle Entrate k.o. per lite temeraria

Fisco condannato per lite temeraria. L’Agenzia delle entrate dovrà versare 35 mila euro di risarcimento a un’impresa per avere emesso (e poi successivamente difeso in giudizio) un accertamento notificato oltre la scadenza dei termini di decadenza dell’azione accertatrice. Così ha deciso la Ctp Milano con la sentenza n. 8502/15/15, depositata il 23 ottobre scorso, accogliendo il ricorso di un’azienda che si era vista richiedere dall’erario più di 21 milioni di euro, tra imposte, sanzioni e interessi. Tutto inizia nel 2002 con una verifica della guardia di finanza. Secondo le Fiamme gialle l’impresa era esterovestita: pur essendo formalmente residente in Olanda, la sede effettiva era in Italia e quindi doveva essere considerata dal punto di vista fiscale come un soggetto residente. Il conseguente avviso di accertamento, però, veniva emanato dall’Agenzia delle entrate solo nel febbraio 2014, ossia circa 12 anni dopo i rilievi della Gdf. L’ufficio recuperava a tassazione per gli anni 2001 e 2002 dividendi e plusvalenze incassati dal soggetto olandese ma che, secondo il fisco, avrebbero dovuti essere dichiarati e tassati in Italia: ai 10 milioni euro di imposte evase, si aggiungevano 11 milioni di sanzioni. A parere del fisco, nessun termine di prescrizione tributaria era stato violato: i cinque anni a disposizione per i controlli in caso di omessa dichiarazione dovevano infatti ritenersi raddoppiati in quanto le somme evase superavano le soglie di punibilità penale previste dal dlgs n. 74/2000. Ai 10 anni così determinati, doveva poi essere aggiunta l’ulteriore proroga di termini sancita dall’articolo 10 della legge n. 289/2002. Una tesi però immediatamente confutata dalla società contribuente, che impugnava la rettifica invocando la prescrizione delle annualità accertate. Trovando accoglimento da parte dei magistrati tributari.

fonte: www.italiaoggi.it//Entrate k.o. per lite temeraria - News - Italiaoggi

sabato 7 novembre 2015

Partite Iva, i vecchi «minimi» conservano gli sconti

Dal 2016 il regime forfettario sarà, come previsto dal disegno di legge di stabilità per tale anno, l'unico agevolato e in caso di inizio di una nuova attività si applicherà l'aliquota del 5% per i primi 5 anni. Resta, però, salva l'applicazione del regime dei minimi da parte dei soggetti che nel 2015 e negli anni precedenti hanno scelto di avvalersene.

Nell'anno in corso i contribuenti che iniziano una nuova attività e fruiscono del regime forfetario possono, di fatto, applicare l'aliquota del 10%(anziché del 15) sul reddito imponibile determinato applicando all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti un coefficiente di redditività. Non è, quindi, possibile dichiarare una perdita. La legge di stabilità per il 2015, nell'introdurre tale regime, aveva stabilito che i contribuenti i quali, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, si erano avvalsi del regime dei minimi avrebbero potuto continuare a fruirne per il periodo che residuava al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

In sede di conversione in legge del decreto legge 192 del 2014 era stata poi introdotta la “proroga” dello stesso regime per le persone fisiche che esercitano attività d'impresa e arti e professioni in possesso dei requisiti previsti, «consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015».

Era stata, in tal modo, adottata una “soluzione-ponte”, in attesa di una riforma organica della materia, che è avvenuta nel disegno di legge di stabilità per il 2016, che ha previsto l'applicazione dell'aliquota del 5 anziché del 15% per l'anno di inizio dell'attività e per i quattro successivi. È stata, però, eliminata la precedente previsione del prolungamento dell'applicazione del regime di favore fino al compimento del 35° anno di età.

Nel comma 3 dell'articolo 8 è stato espressamente stabilito che i contribuenti che hanno intrapreso una nuova attività nel 2015 avvalendosi del regime forfettario e fruendo della riduzione di un terzo del reddito possono applicare la nuova aliquota del 5% nei successivi 4 anni, cioè dal 2016 al 2019. Non è stata, invece, prevista una disciplina transitoria per i soggetti che nel 2015 e negli anni precedenti hanno scelto di fruire del regime “dei minimi”. Nella legge 190 del 2015 era stato stabilito, come detto, che i contribuenti che nel 2014 si erano avvalsi di tale regime avrebbero potuto continuare a fruirne fino alla scadenza naturale.

Si ritiene che, in mancanza di una espressa previsione contraria, tale disposizione normativa resti ferma e i contribuenti interessati possano, di conseguenza, continuare a fruire del regime “dei minimi” fino alla sua naturale scadenza ed eventualmente fino al 35° anno di età. Il disegno di legge di stabilità non prevede l'abolizione neanche della disposizione relativa ai soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2015 e si ritiene, pertanto, che anch'essi possano continuare a fruire del regime di vantaggio. Si tratta, d'altra parte, di misure in relazione alle quali erano state in precedenza stanziate le risorse economiche necessarie a coprire le perdite di gettito, che non appaiono “recuperate” nella relazione tecnica del disegno di legge.

A partire dal 6° anno di esercizio dell'attività i contribuenti potranno continuare a fruire del regime forfetario - applicando l'aliquota del 15% - senza limiti di tempo, sempre che sussistano le condizioni richieste dalla norma. Si ricorda che l'attività può essere considerata “nuova” se:
non sia stata esercitata, nei tre anni precedenti l'inizio della stessa attività, un'arte o professione o un'attività d'impresa, anche nell'ambito di imprese familiari, società o associazioni professionali;
non venga proseguita l'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
non sia proseguita un'attività d'impresa svolta da un altro soggetto che abbia realizzato, nell'anno precedente a quello di partenza del nuovo regime, ricavi superiori al limite stabilito per accedere al regime agevolato.

fonte: www.ilsole24ore.com//Partite Iva, i vecchi «minimi» conservano gli sconti - Il Sole 24 ORE