giovedì 14 gennaio 2021

Canone Rai: se non hai il televisore puoi chiedere l'esenzione entro il 31 gennaio

Chi non possiede un televisore ha tempo fino al 31 gennaio 2021 per inviare l'autocertificazione all'Agenzia delle entrate ed essere così esonerato dal pagamento del canone per il 2021. Ricordiamo che la dichiarazione ha validità annuale, quindi chi l'ha fatta per il 2020 deve rifarla anche per il nuovo anno. 
L'autocertificazione può essere presentata direttamente online in due modalità:
- tramite un’applicazione web (Fisconline) disponbile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o dall'erede;
- oppure tramite un intermediario abilitato (CAF, commercialisti, consulenti del lavoro...).
In alternativa, la dichiarazione può essere spedita via posta, assieme alla copia di un documento di identità, in plico raccomandato senza busta all'indirizzo Agenzia delle entrate - Ufficio di Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino. Una terza modalità di invio della dichiarazione è tramite PEC (posta elettronica certificata), purché questa sia firmata tramite firma digitale. Dovrà essere quindi inviata tramite PEC all'indirizzo: cp22.sat@postacertificata.rai.it.

venerdì 8 gennaio 2021

Imputati innocenti: paga lo stato se c’è l’assoluzione

Sarà lo Stato a pagare le spese legali agli imputati innocenti. Questa la novità introdotta dalla manovra economica 2021 in tema di giustizia: la legge 178/20 è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 322/2020 e le relative disposizioni sono contenute nei commi 1015-1022 dell'unico articolo. Soltanto gli imputati assolti con sentenza piena e definitiva possono ottenere il rimborso a valere sul fondo ad hoc costituito presso il ministero della Giustizia con una dotazione di 8 milioni l'anno: sarà un decreto di Via Arenula a definire i criteri per l'erogazione delle provvidenze, tenendo conto del numero dei gradi di giudizio che l'interessato è stato costretto ad affrontare e della durata complessiva del processo.
Formula e dispositivo
È fissato a 10.500 euro il massimo delle spese legali rimborsabili all'imputato assolto ex articolo 530 cpp in modo irrevocabile. Non basta dunque un generico proscioglimento ma serve una sentenza pronunciata con una delle seguenti formule: il fatto non sussiste; l'imputato non ha commesso il fatto; il fatto non costituisce reato; il fatto non è previsto dalla legge come reato. Quest'ultima formula, tuttavia, può non essere sufficiente: comprende infatti la depenalizzazione dei fatti oggetto d'imputazione, che invece è esclusa dal beneficio come l'estinzione del reato per amnistia o prescrizione e l'assoluzione parziale, vale a dire da uno o alcuni capi d'imputazione ma con condanna per altri. Insomma: ai fini della rifusione degli esborsi per la difesa conta anche il dispositivo della pronuncia.
Beneficio esentasse
Il rimborso non concorre alla formazione del reddito e sarà ottenuto in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo alla definitiva assoluzione. Come documenti servono: la fattura del difensore, con l'indicazione dell'avvenuto pagamento; il parere di congruità dei compensi indicati nella parcella, emesso dal Consiglio dell'Ordine forense competente; la copia della sentenza liberatoria, con l'attestazione di irrevocabilità della cancelleria.
Retroattività esclusa
Il decreto attuativo dovrà essere adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, avvenuta il primo gennaio. E sarà interessante verificare i criteri di rimborso indicati perché l'eventuale raccordo a principi internazionali, ad esempio la giurisprudenza Cedu, potrebbe incidere in modo sensibile sulla determinazione dell'ammontare; il tutto mentre le risorse sono comunque limitate. Senza dimenticare che spesso i processi penali si concludono in Cassazione: il parametro del numero di giudizi cui è stato sottoposto l'imputato assolto può risultare di per sé poco significativo. Il beneficio si applica soltanto alle assoluzioni divenute definitive nel 2021.
Diritti perfetti
I criteri per l'erogazione dei rimborsi assumono particolare rilievo in quanto è determinato in 8 milioni di euro per ogni anno lo stanziamento a disposizione del ministero della Giustizia: il limite di spesa non è superabile. A tal fine la disposizione istituisce, nello stato di previsione del dicastero di via Arenula, a partire dal 2021, un fondo ad hoc «per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti», con la dotazione della cifra indicata. Dai tecnici parlamentari arriva tuttavia un rilievo sulla norma che investe diritti soggettivi «perfetti»: risulta difficile modulare l'onere unitario entro il tetto dei 10 mila euro e sarebbe stato forse opportuno acquisire dati, a partire dal numero dei casi di assoluzione piena registrati negli ultimi dieci anni.
fonte:www.italiaoggi.it

domenica 3 gennaio 2021

Morte del minore senza cintura: responsabile il conducente

La Suprema Corte, sez. IV penale, con la sentenza 17 settembre-24 novembre 2020, n. 32864 ha chiarito che l’obbligo del rispetto dell’adozione delle cautele, previste dalla legge (riguardanti il minore), da disporre ed attuare prima di mettere in marcia il veicolo, permane, in termini di vigilanza, anche nel corso del tragitto.
Nello specifico, l’art. 172 C.d.S. prevede, per quanto attiene ai minori, che i bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
Pertanto, la violazione delle cautele, ut supra, comporta una responsabilità a titolo di omicidio colposo a carico del conducente del veicolo, se da tali violazioni ne deriva la morte del minore.
Per di più, non sono rilevanti eventuali comportamenti del minore volti a disinserire i dispositivi di sicurezza previsti, in quanto è a carico del conducente sia l’adozione di tali cautele ad inizio marcia che durante il tragitto.
Il fatto
La decisione scaturisce dal doppio grado di giudizio che condannava il ricorrente per omicidio colposo ai danni di una minore seduta sul sedile posteriore dell’autovettura condotta dallo stesso ricorrente. Occorso un tamponamento di un’auto proveniente da tergo, la bambina sbalzava fuori dall’abitacolo del veicolo e, di conseguenza, ne veniva provocata la morte.
Al conducente veniva contestato, oltremodo, a sensi dell’art. 172 C.d.S., il fatto che, in qualità di conducente, non aveva provveduto ad assicurare la bambina al sedile posteriore del veicolo, con le specifiche dotazioni che, in caso di sinistro, avrebbero evitato lo sbalzo della minore fuori dal veicolo o l’urto contro parti rigide dello stesso.
Il ricorrente, deducendo una violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al rapporto di causalità tra la sua condotta e l’evento dannoso, sosteneva, contrariamente, che la minore era stata regolarmente assicurata al sedile dell’autovettura al momento della partenza ma, durante il viaggio, la stessa si era inopinatamente privata del sistema di ritenzione.
Riteneva, altresì, che nessuna colpa era a lui adducibile in quanto era impegnato alla guida e, pertanto, impossibilitato a monitorare costantemente i sedili posteriori del veicolo per verificare che la minore vi fosse costantemente allacciata.
Con secondo motivo di gravame deduceva violazione di legge in relazione ai criteri adottati nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto la sentenza impugnata priva dei vizi dedotti dalla difesa ricorrente e, avallando quanto deciso dal Giudice di Appello, ha ribadito la sussistenza della relazione causale tra la condotta di guida del ricorrente con l’evento, considerando, inoltre, la tesi difensiva, ut supra, inverosimile oltre che irrilevante: “atteso che l’obbligo del rispetto delle adozioni delle cautele imposte dalla legge al momento della intrapresa marcia, permane in termini di vigilanza, anche nel corso del tragitto”.
Dunque, priva di coerenza, legittimità e plausibilità è stata valutata la circostanza che la minore si sarebbe slacciata dal sistema di ritenuta in modo da non essere percepita dal conducente e dagli altri accompagnatori adulti.
Pertanto, la Consulta, ritenendo congruo e adeguato anche il trattamento sanzionatorio determinato dalla sentenza oggetto di gravame, ha dichiarato inammissibile il ricorso.
(fonte:www.altalex.com)

Il Fisco riparte: in arrivo 50 milioni di cartelle

Trentacinque milioni di cartelle esattoriali ferme da mesi, più altri 15 milioni di accertamenti e avvisi: totale 50 milioni di atti del Fisco, in pratica uno per ogni italiano, in arrivo a partire dalle prossime settimane. Sono tutte scadenze precedenti la pandemia, che poi il governo nel corso del 2020 ha più volte rinviato per limitare i danni. E anche stavolta sul tavolo della maggioranza, sollecitata anche dalle opposizioni, c’è l’idea di andare incontro ai contribuenti in extremis. Un’intenzione che era già emersa prima del varo della manovra, a dire il vero, senza concretizzarsi: «Penso che serva una rottamazione quater per gli anni dal 2016 al 2019 per dare respiro nei casi di morosità incolpevoli – spiega la viceministra grillina dell’Economia Laura Castelli –. Un nuovo saldo e stralcio potrebbe evitare la notifica di milioni di cartelle».
Per le casse pubbliche l’operazione non è indolore, anche a fronte del crollo delle entrate fiscali nel 2020 e, in particolare, della riduzione di un terzo del gettito delle entrate da accertamenti e controlli: nei primi dieci mesi dell’anno – spiega il ministero del Tesoro – in cassa sono arrivati 3 miliardi di euro in meno, -30,8%. In attesa di nuovi provvedimento del governo, per gli interessati restano le agevolazioni fissate per l’emergenza Covid, e valide per tutto il nuovo anno, che guardano soprattutto alla rateizzazione, concessa a chi non riesce a pagare in un’unica soluzione: su tutte, la tolleranza fino a dieci rate arretrate anziché cinque e la possibilità di aderire a una dilazione di sei anni con domanda semplice per debiti fino a 100 mila euro anziché 60 mila.
I bonus
Intanto sul lato opposto, cioè quello dei crediti vantati dai cittadini, un’analisi dei commercialisti di Elexia mostra l’impennata degli ultimi anni, e in particolare del 2020 segnato dalla pandemia: i crediti Irpef superano quota 23 miliardi di euro, +50% dal 2009, e interessano un contribuente su due (21,7 milioni, il 52% del totale). È la conseguenza del larghissimo uso dei bonus fiscali come strumento di politica economica, come mostra il dato delle agevolazioni per la ristrutturazione delle case sfruttati da quasi dieci milioni di italiani, per un valore di 6,7 miliardi di euro.
In grande crescita anche le detrazioni: 36,2 milioni di contribuenti hanno scelto quelle da lavoro dipendente, 12,2 milioni quella per familiari a carico.