lunedì 28 ottobre 2019

Ebbrezza: l’automobilista non può rifiutare di sottoporsi agli esami ematici

La Cassazione ha chiarito che non sussiste, in capo all’automobilista, il diritto di rifiutare di sottoporsi al prelievo del sangue volto a verificare il tasso alcolemico o l’assunzione di sostanze stupefacenti, ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica. Così è stato precisato con la sentenza n. 38581, depositata il 12 settembre 2019.

Prelievo ematico. La Corte d’Appello, confermando la decisione di primo grado, condannava l’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza e rifiuto dell’accertamento del tasso alcolemico o della presenza di stupefacenti (articoli 186, comma 7 e 187, comma 8, del codice della strada).

L’uomo ricorreva in Cassazione affermando che la polizia giudiziaria aveva richiesto l’accertamento ematico per verificare il tasso alcolemico o la presenza di tracce di sostanze stupefacenti, e dunque per accertare la sussistenza degli estremi del reato imputato all’automobilista, a prescindere da ogni finalità diagnostico-terapeutica. Lamentava che il rifiuto di sottoposizione al suddetto accertamento, invasivo ed incidente sulla libertà personale, non potesse rilevare penalmente, costituendo tale rifiuto l’esercizio di un diritto.
Non esiste il diritto a rifiutare l’esame. La Corte afferma che la doglianza è manifestatamente infondata. Infatti, il codice della strada prevede una sanzione penale per colui che rifiuta di essere sottoposto agli accertamenti idonei ad appurare il tasso alcolemico o l’assunzione di sostanze stupefacenti, al di fuori delle finalità terapeutiche, così da verificare il reato della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica.
Da questo i Giudici fanno derivare la mancanza di un diritto a rifiutare di sottoporsi al prelievo ematico, posto che inoltre tale condotta integra gli estremi di reato.
Alla luce di ciò, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
fonte: www.lastampa.it

La “mano morta” è violenza sessuale

Confermata la condanna per un uomo che ha molestato una signora, toccandole il fondoschiena. Per i Giudici non vi sono dubbi sulla lettura dell’episodio: il palpeggiamento è stato invasivo dell’intimità della donna.

Scatta la condanna. La ‘mano morta’ sul fondoschiena di una donna vale una condanna per violenza sessuale. A ribadirlo in modo chiaro è la Cassazione, sottolineando la gravità del comportamento tenuto da un uomo che ha pensato bene di ‘approcciare’ in modo per nulla elegante una signora, che dal canto suo, una volta subito il palpeggiamento, ha reagito con vigore – «gliene ho dette di tutti i colori», ha raccontato – e ha poi sporto denuncia (Cassazione sez. III Penale, sentenza n.  38606/2019).

Contatto. Decisiva la ricostruzione dell’episodio. Fondamentale il racconto della vittima, la quale ha spiegato che l’uomo sotto processo «le ha messo una mano sul fondoschiena».
Nessun dubbio, quindi, sulla gravità del comportamento in discussione, poiché, osservano i Giudici, «il toccamento di quella specifica zona erogena è stato improvviso ed inaspettato, invasivo dell’intimità della donna e animato da chiari impulsi sessuali» percepiti dalla vittima che «protestò energicamente (“gliene ho dette di tutti i colori”)» con l’uomo.
Evidente, quindi, la consumazione del reato di «violenza sessuale», spiegano i giudici della Cassazione, poiché, come detto, «vi fu lascivo contatto con la zona erogena del fondoschiena della donna». Tale dato è decisivo, poiché «è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa (zone genitali o comunque erogene), essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata o che la vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore o che quest’ultimo consegua» o meno «la soddisfazione erotica».

Tirando le somme, anche il palpeggiamento del sedere è catalogabile come «violenza sessuale», poiché «l’elemento della violenza può estrinsecarsi anche nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa, tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell’impossibilità di difendersi».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it

mercoledì 2 ottobre 2019

Anche su #WhatsApp arriveranno i messaggi che si autodistruggono

WaBetaInfo ha pubblicato alcune schermate dell’ultima versione beta di WhatsApp. Gli screenshot mostrano una nuova funzione che permette di cancellare i messaggi dopo un certo periodo di tempo. Cliccando su “on/off” si può attivare o disattivare “disappearing messages” (questo il nome della funzionalità) e poi selezionare l’intervallo di tempo, oltre al quale viene cancellato il messaggio o il contenuto multimediale. Al momento, si può scegliere tra cinque secondi e un’ora. Un intervallo molto largo che ha comunque le sue ragioni. La prima opzione infatti, permetterebbe di condividere foto private da non mostrare a nessuno. Infine, se si da un’occhiata ancora più attenta alla schermata, si può notare che la nuova funzionalità è stata implementata all’interno delle impostazioni per i gruppi. Insomma, in un primo momento, “disappearing messages” potrebbe essere dedicata solo alle conversazioni con più partecipanti e non a quelle tra singoli utenti.

WhatsApp sta puntando molto sulla privacy dei messaggi e dei contenuti e la piattaforma sta assomigliando sempre di più a Telegram. Da tempo, l’app di messaggistica offre una funzionalità simile: una chat segreta in cui i messaggi scambiati scompaiono dai telefoni dopo un certo periodo di tempo. A dare però inizio alla moda dei contenuti che si cancellano da soli dopo poco tempo è stata Snapchat.

fonte: www.lastampa.it

Carta della famiglia: modalità per il rilascio

È approdata in Gazzetta Ufficiale la disciplina attuativa della Carta della famiglia destinata alle famiglie con almeno tre figli conviventi di età non superiore a ventisei anni. Le carte già emesse, rilasciate ai sensi della normativa precedente alla legge istitutiva (l. n. 145/2018), hanno validità sino alla loro scadenza naturale, indicata nella Carta medesima.

Beneficiari. Possono ottenere la Carta le famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a ventisei anni. Il nucleo familiare regolarmente residente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica tra i quali sussiste un rapporto di filiazione, anche adottiva, con almeno uno dei due genitori.
Modalità di rilascio. La richiesta è presentata da uno dei genitori del nucleo familiare ed è utilizzabile da tutti i componenti del medesimo nucleo familiare. La Carta viene emessa in via telematica, su richiesta degli interessati, dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante una piattaforma digitale articolata in un portale internet e in corrispondenti applicazioni per i principali sistemi operativi di telefonia mobile. Mediante accesso alla piattaforma, il richiedente è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti richiesti ai beneficiari.
Agevolazioni. La Carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concesse dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. In ogni caso, gli sconti e/o le riduzioni concesse devono essere almeno pari al 5% del prezzo offerto al pubblico.
Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede ad aggiornare l'elenco dei soggetti aderenti sul proprio sito istituzionale nonché sul menzionato portale dedicato alla Carta.
L'utilizzo, limitato all'ottenimento dei benefici, è consentito ai soli componenti del nucleo familiare. Sono vietati la cessione della Carta e l'uso della stessa come carta di credito o di debito.

Fonte: www.fiscopiu.it