Secondo la Cassazione la ricezione di un corrispettivo non è elemento necessario per l’integrazione del delitto previsto per colui che ceda il minore o si ingerisca nella sua consegna in violazione dell’art. 71 l. n. 184/1983. Lo ha affermato la Suprema Corte con sentenza n. 2173/2018.
Il caso. La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva condannato il padre biologico di un minore per aver, insieme alla propria compagna, partecipato all’accordo con cui un medico ginecologo aveva loro promesso, dietro corrispettivo, l’affidamento di un nascituro. L’accordo prevedeva, inoltre, l’alterazione dello stato di nascita del neonato da parte del medico in modo che risultasse figlio naturale della coppia affidataria, fattispecie che non si era poi realizzata per un imprevisto sopravvenuto al momento della trasmissione dell’atto all’Ufficio di Stato civile del Comune. La madre biologica, nello specifico, era stata riconosciuta responsabile sia del delitto ex art. 71 l. n. 183/1984 per essersi prestata consapevolmente alla consegna del proprio figlio pur senza partecipare all’accordo economico, sia del delitto di simulazione del reato per aver denunciato, circa tra mesi dopo il parto, l’avvenuta illecita operazione di consegna del proprio bambino attribuendo però la gravidanza a una violenza sessuale mai avvenuta. Avverso tale sentenza la coppia ha proposto ricorso per cassazione.
Quando la presenza di un corrispettivo è condizione di punibilità. Secondo la Suprema Corte i motivi dedotti dai ricorrenti sono in parte inammissibili e in parte infondati. In particolare, si ritiene infondata la questione di diritto dedotta in relazione alla fattispecie di reato prevista dall’art. 71 l. n. 184/1983. Infatti, tale norma non richiede che l’affidamento illegale del minore sia avvenuto nell’ambito di una procedura formale di adozione ed esige ai fini dell’integrazione del reato che vi sia stato il pagamento di un corrispettivo economico o di altra utilità solo per chi riceve il minore in illecito affidamento con il carattere della definitività e quindi della tendenziale stabilità, non essendo tale elemento necessario per l’integrazione del delitto nei confronti di colui che ceda il minore o si ingerisca nella sua consegna, essendo previsto anche un aggravamento di pena nel caso in cui il fatto sia commesso da un genitore.
Differenze con il reato di alterazione di stato. Non si può ravvisare poi nessun contrasto tra le sentenze citate nei motivi di ricorso (Cass. 20 gennaio 1987, n. 3659 Cass. 16 ottobre 2012, n. 40610 e Cass. 18 gennaio 2016, n. 1797) che si riferiscono a problematiche differenti che non rilevano nel caso di specie. Sulla base dell’orientamento delineato da tali sentenze, infatti, si è solo affermato che in caso di alterazione della filiazione naturale ci si trova al di fuori dell’operatività del reato previsto dall’art. 71 l. n. 184/1983 poiché l’inserimento in una nuova famiglia si realizza per effetto della falsa certificazione di stato senza ricorso all’istituto dell’adozione mentre nel caso in cui non vi sia alterazione dello stato civile del neonato si configura il reato ex art. 71 l. cit. in quanto l’inserimento della famiglia affidataria avviene in violazione dell’istituto dell’adozione.
Nella fattispecie in esame il ricorrente non ha alcun interesse a vedersi riconoscere l’integrazione del più grave reato di alterazione di stato (sia pure nella forma del tentativo) che costituisce la fattispecie alternativa a quella accertata in fatto e ritenuta nella sentenza impugnata. Non assume, pertanto, rilievo nel caso concreto stabilire se possa configurarsi il concorso formale tra i reati di alterazione di stato ex art. 567 c.p. e di affidamento illegittimo di minori ex art. 71 l. cit. o se le relative fattispecie si pongano in rapporto di reciproca alternatività l’una con l’altra. La Cassazione pertanto rigetta i ricorsi.
Fonte: www.ilfamiliarista.it
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
martedì 19 febbraio 2019
Utero in affitto: reato anche se la madre non riceve un corrispettivo
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
sabato 16 febbraio 2019
Messaggi offensivi: niente reato se sono reciproci
Davanti alla Corte di Cassazione cadono definitivamente le accuse nei confronti di una donna, che invece era stata ritenuta colpevole dal Tribunale. Decisiva è la sottolineatura della reciprocità delle offese.
Messaggi offensivi a raffica. Sotto accusa una donna, che ha tempestato di messaggi il cellulare di un uomo. A salvarla, però, è il ‘botta e risposta’, cioè il fatto che il destinatario le abbia replicato a tono (Cassazione, sentenza n. 7067/19, sez. I penale).
Messaggi. In Tribunale la donna sotto processo viene ritenuta colpevole del reato di «molestia telefonica» per aver «recato disagio a un uomo attraverso reiterati messaggi telefonici di contenuto ingiurioso e minaccioso». Di conseguenza ella viene condannata alla «pena di 200 euro di ammenda» e a versare «200 euro» a titolo di «risarcimento» alla persona offesa.
Scambio. Tuttavia, i Giudici della Cassazione evidenziano un dettaglio non secondario della vicenda: «l’esistenza di uno scambio reciproco di offese» fra la donna e l’uomo.
Questo elemento cambia completamente le carte in tavola. Per i Giudici, difatti, bisogna tenere bene a mente che «non è configurabile il reato di molestia o di disturbo alle persone» – previsto dall’art. 660 del codice penale – «allorché vi sia reciprocità delle molestie», proprio come in questa vicenda.
Impossibile, di conseguenza, ritenere punibile il comportamento tenuto dalla donna, concludono i Magistrati.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
Messaggi offensivi a raffica. Sotto accusa una donna, che ha tempestato di messaggi il cellulare di un uomo. A salvarla, però, è il ‘botta e risposta’, cioè il fatto che il destinatario le abbia replicato a tono (Cassazione, sentenza n. 7067/19, sez. I penale).
Messaggi. In Tribunale la donna sotto processo viene ritenuta colpevole del reato di «molestia telefonica» per aver «recato disagio a un uomo attraverso reiterati messaggi telefonici di contenuto ingiurioso e minaccioso». Di conseguenza ella viene condannata alla «pena di 200 euro di ammenda» e a versare «200 euro» a titolo di «risarcimento» alla persona offesa.
Scambio. Tuttavia, i Giudici della Cassazione evidenziano un dettaglio non secondario della vicenda: «l’esistenza di uno scambio reciproco di offese» fra la donna e l’uomo.
Questo elemento cambia completamente le carte in tavola. Per i Giudici, difatti, bisogna tenere bene a mente che «non è configurabile il reato di molestia o di disturbo alle persone» – previsto dall’art. 660 del codice penale – «allorché vi sia reciprocità delle molestie», proprio come in questa vicenda.
Impossibile, di conseguenza, ritenere punibile il comportamento tenuto dalla donna, concludono i Magistrati.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Per riottenere la somma versata in più al Fisco si può chiedere il rimborso entro 48 mesi
Il contribuente che si rende conto di aver versato di più rispetto al dovuto può scegliere o di attendere l'anno successivo ed effettuare la compensazione con quanto dovuto oppure chiedere il rimborso entro 48 mesi. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 4172/2019.
La Corte nel motivare la propria decisione ha richiamato il condono tombale previsto dalla legge 289/2002 che se è vero che elide i debiti non produce altrettanto con i crediti che restano comunque dovuti al contribuente. Si legge nella sentenza che il cittadino ha la possibilità di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione, e incidenti sull'obbligazione tributaria, che è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso in base all'articolo 38 del Dpr 602/1973, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria. Pertanto è sempre consentito al contribuente in sede contenziosa fare valere l'esistenza dell'errore dichiarativo, poiché in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini ex articolo 43 del Dpr 600/1973 se diretta a evitare un danno per la Pa (articolo 2, comma 8 del Dpr 322/1998).
Se intesa ai sensi del successivo comma 8 bis, a emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro 48 mesi dal versamento e in ogni caso, opporsi, in sede contenzioso alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria.
fonte: CassaForense-DatAvvocato
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
giovedì 14 febbraio 2019
Fuga dal matrimonio: solo tre italiani ogni mille abitanti si sposano
«Vuoi sposarmi?» Tra richieste mancate e rifiuti inattesi, a pronunciare il fatidico «sì» in Italia sono in pochi, pochissimi, appena tre italiani ogni mille abitanti. Un dato che in termini di concentrazione fa dell’Italia uno dei Paesi dell’Ue col più basso indice matrimoniale. È il penultimo dato di tutta l’Unione europea, migliore solo di quello sloveno.
Per avere un’idea, l’indice tricolore è inferiore di oltre il doppio a quello di Lituania e Romania (sette matrimoni per mille abitanti). Il matrimonio appare dunque in crisi prima ancora di arrivare all’altare, secondo i dati Eurostat diffusi oggi in occasione di San Valentino, festa degli innamorati. Che se nella Penisola si promettono amore, evitano però di farlo in maniera ufficiale.
Tra cerimonie in chiesa o in Comune, nel 2017 sono stati celebrati 191.287 matrimoni, peraltro in calo rispetto alle funzioni dell’anno precedente (203.258), a riprova della poca fiducia risposta nell’unione nel sacro vincolo. E dire che i numeri assoluti sono tra i i più alti dell’Ue, con la sola Polonia ad aver registrato un maggior numero di unioni dell’Italia (192.157). Se uomini e donne colpiti da Cupido non mancano, in Italia però c’è una minore propensione a coronare la relazione sentimentale convolando a nozze.
fonte: www.lastampa.it
Per avere un’idea, l’indice tricolore è inferiore di oltre il doppio a quello di Lituania e Romania (sette matrimoni per mille abitanti). Il matrimonio appare dunque in crisi prima ancora di arrivare all’altare, secondo i dati Eurostat diffusi oggi in occasione di San Valentino, festa degli innamorati. Che se nella Penisola si promettono amore, evitano però di farlo in maniera ufficiale.
Tra cerimonie in chiesa o in Comune, nel 2017 sono stati celebrati 191.287 matrimoni, peraltro in calo rispetto alle funzioni dell’anno precedente (203.258), a riprova della poca fiducia risposta nell’unione nel sacro vincolo. E dire che i numeri assoluti sono tra i i più alti dell’Ue, con la sola Polonia ad aver registrato un maggior numero di unioni dell’Italia (192.157). Se uomini e donne colpiti da Cupido non mancano, in Italia però c’è una minore propensione a coronare la relazione sentimentale convolando a nozze.
fonte: www.lastampa.it
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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