sabato 3 febbraio 2018

Pensioni, no all’aumento dell’età per 15 professioni usuranti

«Firmato da Giuliano Poletti il decreto che esenta 15 professioni gravose da adeguamento età pensionabile a speranza di vita. Il sistema pensionistico non va scardinato. Vanno protette le fasce più esposte della società», scrive su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Queste 15 categorie di lavoratori, che svolgono compiti particolarmente gravosi, saranno esenti dall’aumento dell’età pensionabile a 67 anni nel 2019. Per loro resterà il limite di età di 66 anni e sette mesi e anche in caso di ulteriori aumenti dell’età per andare a riposo potranno godere di un “vantaggio” di cinque mesi sugli altri lavoratori.
Il decreto ministeriale sulle 15 categorie di lavori gravosi «consente di allargare la platea dell’Ape sociale e dei precoci per il 2018 e permette nel 2019 e 2020 il pensionamento senza il previsto adeguamento alla speranza di vita a circa 49.800 lavoratori». Lo spiega Stefano Patriarca, uno dei tecnici di Palazzo Chigi che ha lavorato al dossier. Questi numeri, prosegue, «vanno ad aggiungersi ai 69.400 lavoratori che potranno usufruire o dell’Ape sociale (che consente l’uscita dal mercato del lavoro anche con 4 anni di anticipo) o pensionarsi con 41 anni di contributi a qualsiasi età» (i precoci).
Nel complesso, quindi, «tra il 2017 e il 2020 circa 119.200 persone potranno, se vorranno, anticipare l’uscita dal mercato del lavoro senza nessuna penalizzazione della pensione. Tutto ciò con un intervento finanziario a carico dello Stato coerente con le necessità di stabilizzazione finanziaria del bilancio pubblico», sottolinea Patriarca.
Le 15 categoria “salvate” dall’aumento dell’età pensionabile sono operai dell’industria estrattiva, operai dell’edilizia e della manutenzione degli edifici, conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, conciatori di pelli e pellicce, conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, conduttori di mezzi pesanti e camion, personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido, facchini e addetti allo spostamento merci, personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti, operai agricoli, marittimi, pescatori e operai siderurgici di seconda fusione.

fonte: Pensioni, no all’aumento dell’età per 15 professioni usuranti - La Stampa

venerdì 2 febbraio 2018

Lavoro di pubblica utilità: modalità di esecuzione non dipendono dall'imputato

L'imputato ammesso a svolgere il lavoro di pubblica utilità rimane estraneo all'individuazione dell'istituzione e delle modalità di esecuzione della misura.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza resa sul caso in esame, che aveva visto negarsi al ricorrente la dichiarazione di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool poiché il lavoro di pubblica utilità disposto ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 era stato eseguito in un luogo diverso da quello originariamente previsto in sentenza e tale circostanza non avrebbe dato al giudice la possibilità di esprimere utili valutazioni in ordine all'adeguatezza rispetto ai fini rieducativi. In particolare, l'ordinanza impugnata rigettava l'istanza volta alla declaratoria di estinzione del reato argomentando che il positivo svolgimento dell'attività prescritta era da escludere in quanto la stessa non era stata espletata presso il Servizio Giardini di Roma Capitale bensì presso una Biblioteca.
Nel ricorso veniva censurata la motivazione del provvedimento e denunciata la violazione di legge rappresentandosi come la scelta di destinare il ricorrente alle Istituzioni Biblioteche anzichè al Servizio Giardini fosse stata presa dal Dipartimento Politiche Sociali, che aveva in carico il ricorrente, e fosse stata regolarmente comunicata all'Autorità Giudiziaria, unitamente al programma di lavoro; comunicazione, cui aveva fatto seguito la relazione finale di positiva prestazione  del lavoro, in conformità a quanto previsto dal programma.
La Corte di cassazione, valorizzando anche i rilevi della Procura Generale che si è pronunciata per l'accoglimento del ricorso, ha ribadito l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità  (Cass. Pen., Sez. 4, n. 53327 del 15/11/2016, Rv. 268693) secondo cui, in tema di guida sotto l'influenza dell'alcool o di stupefacenti, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesto dalla legge che l'imputato debba indicare l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività lavorativa e le modalità di esecuzione della misura, essendo sufficiente che egli non esprima la sua opposizione. Ha quindi precisato la Corte che l'imputato ammesso a svolgere il lavoro di pubblica utilità rimane estraneo all'individuazione dell'istituzione e delle modalità di esecuzione della misura, essendo questa rimessa al giudice con l'ausilio delle strutture convenzionate.
Nel caso di specie la variazione del luogo di esecuzione dell'attività era intervenuta a seguito di regolare comunicazione da parte dell'Ente competente senza che l'Autorità giudiziaria manifestasse il proprio dissenso rispetto ad essa. Ragion per cui, ad avviso della Corte, una volta eseguito il lavoro di pubblica utilità come programmato dall'Ente e tacitamente assentito dall'Autorità Giudiziaria, senza che al ricorrente fossero addebitabili mutamenti discrezionali, l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, così come concretatasi, non avrebbe potuto essere ritenuta senza titolo ed effetti.
Sulla scorta di tali argomentazioni e del riscontro in atti circa l'esito positivo dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Corte, annullando senza rinvio l'impugnata ordinanza in accoglimento del ricorso, ha riconosciuto gli effetti previsti dall'art. 186, comma 9 bis, dichiarando pertanto estinto il reato e disponendo, altresì, la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida, nonchè la revoca della confisca del veicolo sequestrato.

fonte: Lavoro di pubblica utilità: modalità di esecuzione non dipendono dall'imputato | Altalex

Tar di Bolzano:“Il menù vegano all’asilo non è un diritto”

Un anno fa lo stesso Tar aveva dato ragione a una famiglia di Merano. Ma all’epoca la difesa del Comune era stata scarna: il menù vegano, a scuola, non c’è. Questa volta, invece, il Comune di Bolzano è stato più solido: c’è un regolamento che prevede un limite di 4 menù dietetici. E il Tar gli ha dato ragione: sono sufficienti. Dovranno farsene una ragione i genitori di una bambina di un asilo nido che avevano presentato ricorso ai giudici amministrativi chiedendo che la figlia potesse avere alla mensa cibo vegano. Per i giudici, però, l’asilo ha già quattro scelte dietetiche, vegetariane, senza carne suina o bovina. Spetta al Comune stabilire le disponibilità organizzative e finanziarie, ma i menù personalizzati sono previsti solo per motivi di salute e non per quelli etico-religiosi.
La decisione dei giudici ha riacceso un dibattito aperto da tempo e che vede i pediatri critici nei confronti di chi sceglie menù vegani nei confronti di bambini così piccoli. Claudio Maffeis, dell’università di Verona e referente della Società italiana di pediatria, sostiene che l’alimentazione vegana on è di per sé sufficiente, richiede un’integrazione, per questo i genitori devono essere consapevoli che se vogliono sceglierla per i propri figli si pongono alcuni limiti. Se la quantità di energia e di proteine non è sufficiente si possono avere diversi problemi al sistema nervoso centrale, sull’accrescimento del piccolo e si può sviluppare l’anemia.

fonte: “Il menù vegano all’asilo non è un diritto” - La Stampa

Reati tributari: il pagamento parziale esclude la confisca sull'intero debito

Sbaglia il giudice che dispone la confisca sull'intero ammontare del debito tributario in presenza di un parziale pagamento, come documentato con l'istanza di applicazione di pena su richiesta delle parti. La Cassazione con la sentenza 4733 accoglie il ricorso contro l'applicazione della misura su tutta la somma dovuta per dichiarazione infedele, malgrado la totale estinzione del debito fosse arrivata prima della sentenza di patteggiamento. Il giudice, a parere della difesa, era partito dall'errato presupposto che si trattasse di un adempimento solo parziale.
Il ricorso è fondato. Per i reati tributari, infatti, la confisca diretta o di valore nei confronti dei beni profitto o prodotto del reato, non “opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro” (articolo 12-bis, comma secondo Dlgs 74/2000, introdotto dal Dlgs 158/2017). La Suprema corte ricorda che la locuzione “non opera” non significa che, a fronte dell'accordo sulle rate la misura non possa essere adottata, ma che non è efficace per la parte coperta dall'impegno, salva la possibilità di disporla se il “patto” non viene rispettato e il versamento non arriva. Il profitto che può essere sottoposto a confisca – chiariscono ancora i giudici – equivale all'ammontare dell'imposta evasa, e il pagamento di questa annulla l'indebito vantaggio da aggredire con il provvedimento ablatorio. Per questo un provvedimento successivo comporterebbe un'inammissibile duplicazione della sanzione. Né si può affermare che in caso di patteggiamento la misura debba comunque essere adottato malgrado il pagamento anche se tardivo.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato