Sbaglia il giudice che dispone la confisca sull'intero ammontare del debito tributario in presenza di un parziale pagamento, come documentato con l'istanza di applicazione di pena su richiesta delle parti. La Cassazione con la sentenza 4733 accoglie il ricorso contro l'applicazione della misura su tutta la somma dovuta per dichiarazione infedele, malgrado la totale estinzione del debito fosse arrivata prima della sentenza di patteggiamento. Il giudice, a parere della difesa, era partito dall'errato presupposto che si trattasse di un adempimento solo parziale.
Il ricorso è fondato. Per i reati tributari, infatti, la confisca diretta o di valore nei confronti dei beni profitto o prodotto del reato, non “opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro” (articolo 12-bis, comma secondo Dlgs 74/2000, introdotto dal Dlgs 158/2017). La Suprema corte ricorda che la locuzione “non opera” non significa che, a fronte dell'accordo sulle rate la misura non possa essere adottata, ma che non è efficace per la parte coperta dall'impegno, salva la possibilità di disporla se il “patto” non viene rispettato e il versamento non arriva. Il profitto che può essere sottoposto a confisca – chiariscono ancora i giudici – equivale all'ammontare dell'imposta evasa, e il pagamento di questa annulla l'indebito vantaggio da aggredire con il provvedimento ablatorio. Per questo un provvedimento successivo comporterebbe un'inammissibile duplicazione della sanzione. Né si può affermare che in caso di patteggiamento la misura debba comunque essere adottato malgrado il pagamento anche se tardivo.
fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato
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venerdì 2 febbraio 2018
Reati tributari: il pagamento parziale esclude la confisca sull'intero debito
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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