mercoledì 17 gennaio 2018

L’impresa affittante risponde dei debiti contratti dall’affittuario nell’esercizio dell’azienda

Con un revirement che può avere conseguenze significative sulle operazioni di affitto di azienda, la Cassazione (sentenza 23581 del 9 ottobre 2017, presidente Didone, relatore Di Marzio) muta il consolidato orientamento che negava la sussistenza della responsabilità dell’impresa affittante per i debiti contratti dall’affittuario nell’esercizio dell’azienda.
La vicenda
Una società per azioni domanda l’insinuazione al passivo di un fallimento per un credito sorto al tempo in cui l’azienda debitrice, poi retrocessa alla società fallita, era condotta in affitto da una terza società.
L’istanza viene respinta dapprima dal giudice delegato e poi dal Tribunale di Roma sul presupposto che l’accollo dei debiti da parte del cessionario previsto dall’articolo 2560 del Codice civile non sia applicabile al caso dell’affitto di azienda (nello stesso senso si vedano le sentenze 3027 del 1981 e 2386 del 1958 della Cassazione, e 2937 del 2016 del Consiglio di Stato).
La decisione
La Suprema corte, investita della questione, ricorda innanzitutto che il meccanismo dell’accollo cumulativo dei debiti aziendali è disposizione inderogabile a tutela dei creditori ed è «conseguenza necessaria e ineliminabile» di ogni trasferimento d’azienda, espressione che deve intendersi inclusiva della restituzione di essa all’impresa concedente al termine dell’affitto (si vedano anche le sentenze 16724 del 2003 e 11318 del 2004). Pertanto, come in questo caso si trasferiscono i contratti esistenti (articolo 2558 del Codice Civile), così deve avvenire anche per i debiti.
La Cassazione invoca, inoltre, a sostegno della propria statuizione, l’articolo 104-bis della legge fallimentare (introdotto nel 2006) che espressamente deroga all’articolo 2560 in caso di retrocessione a un fallimento dell’azienda affittata, a conferma – a contrariis – della sua applicabilità nei casi ordinari.
Le conseguenze
La Cassazione si è dunque basata sull’articolo 104-bis della legge fallimentare, norma per certi versi superflua dato che l’articolo 2560 del Codice civile si applica ai trasferimenti della “proprietà” del compendio aziendale, mentre in caso di affitto vi è solo un mutamento di gestione.
Il nuovo orientamento della Cassazione potrebbe inoltre penalizzare lo strumento dell’affitto di azienda. Sviluppando coerentemente il ragionamento della Corte si dovrebbe infatti concludere che, anche al momento della stipulazione dell’affitto, l’affittuario dovrebbe assumersi per legge tutti i debiti dell’azienda affittata; e lo stesso dovrebbe avvenire, naturalmente, anche quando l’affitto sia concesso da un fallimento, cosa che priverebbe di ogni appeal questa modalità di prosecuzione dell’attività imprenditoriale in fase di crisi.

Fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

martedì 16 gennaio 2018

Particolare tenuità applicabile all’omissione di soccorso stradale

Non è punibile il conducente se non provvede a soccorrere la vittima che abbia riportato lesioni di poco conto.
E' quanto ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza del 10 gennaio 2018, n. 54809.
Gli ermellini precisano innanzitutto come l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strad. (omissione di soccorso stradale), sia integrato anche dalla presenza del mero dolo eventuale, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti.
Il dolo eventuale si configura normalmente quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza delgi elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio; è sufficiente che, per le modalità di verificazione del sinistro, e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente si rappresenti la probabilità o anche la sola possibilità che dall'incidente sia derivato un danno alle persone e che queste necessitino di assistenza e, pur tuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi (Cass. pen., Sez. IV, 1 aprile 2014, n. 15040).
I giudici del merito avevano escluso, nella fattispecie, l'applicabilità della particolare tenuità del fatto facendo riferimento all'agire del conducente nel contesto del sinistro come indicativo della intensità del dolo.
Preme ricordare che, come statuito dalle Sezioni Unite, “la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente” (Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2016, n. 13681).
I giudici di merito non hanno tenuto conto del rilievo della natura delle minime lesioni riportate dalla vittima, elemento che induce il Collegio a ritenere che il fatto sia sussumibile, senza necessità di ulteriori accertamenti, nella previsione di cui all'art. 131-bis c.p.

Fonte: Particolare tenuità applicabile all’omissione di soccorso stradale | Altalex

Il genitore può opporsi alle vaccinazioni dei figli se immuni

In caso di conflitto fra ex coniugi circa le vaccinazioni a cui sottoporre i figli, il Tribunale di Milano ricorda la vaccinazione può non essere effettuata in presenza di immunizzazione a seguito di malattia naturale accertata tramite analisi sierologica da svolgersi presso la struttura sanitaria competente.
Il caso. Tizia ha proposto ricorso chiedendo che i due figli minori venissero sottoposti a tutte le profilassi vaccinali obbligatorie previste dall’art. 1, commi 1 e 1-bis, d.l. 7 giugno 2017, n. 73 oltre ad alcune vaccinazioni facoltative, ponendo le relative spese a carico del padre Caio. La ricorrente ha allegato che da quando l’ex coniuge si era avvicinato alla medicina omeopatica i due minori, a causa dell’opposizione del padre, non erano stati sottoposti ai vaccini ora previsti come obbligatori.
Caio, con memoria difensiva, ha chiesto di poter sottoporre i figli agli “esami anticorporali” che, consentendo di accertare l’esistenza di anticorpi di memoria presenti nell’organismo, si sostanziano nell’”analisi seriologica” in grado di esonerare dall’obbligo di vaccinazione in ragione dell’avvenuta immunizzazione.
Nessun obbligo vaccinale se risulta accertata l’immunizzazione a seguito di malattia naturale. Secondo il Tribunale di Milano, nel caso di specie, la posizione di Caio merita di essere considerata in quanto il d.l. n. 73/2017 prevede che la vaccinazione possa non essere effettuata in presenza di immunizzazione a seguito di malattia naturale, condizione che può essere accertata solo tramite un’analisi sierologica svolta dai medici dell’ASST competente.
Pertanto, non essendo stata eccepita dal resistente la sussistenza di un «accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate», unica circostanza che consentirebbe di omettere o differire le vaccinazioni, il Tribunale dispone che i figli delle parti vengano sottoposti alla profilassi obbligatoria non ancora eseguita con la sola esclusione di quelle vaccinazioni atte a prevenire malattie per cui sia accertata la loro immunizzazione a seguito di malattia naturale comprovata dagli esiti dell’analisi sierologica che dovrà essere tempestivamente effettuata presso un ospedale pubblico a spese del padre. Qualora risulti che i minori siano in parte immunizzati dovranno essere loro somministrati vaccini in formulazione monocomponente o combinata in modo da escludere l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste l’immunizzazione, nei limiti delle disponibilità del SSN.
Per quanto riguarda, invece, i vaccini non obbligatori, la domanda viene rigettata poiché la loro mancata attuazione non si considera pregiudizievole per la salute dei minori stante anche l’età degli stessi e la scarsissima diffusione delle malattie collegate sul territorio di riferimento.

Fonte: www.ilfamiliarista.it/Il genitore può opporsi alle vaccinazioni dei figli se immuni - La Stampa

domenica 14 gennaio 2018

Arrivano le strisce “salva-pedone”: dopo i test, il debutto a Viguzzolo. Ecco come funzionano

Sarà inaugurato a fine mese, a Viguzzolo, «Pedone sicuro», uno dei primi impianti del genere in Piemonte, ma che presto sarà affiancato da altre installazioni analoghe anche in provincia. Si tratta di una sistema di illuminazione del segnale verticale di passaggio pedonale ogni volta che un pedone si avvicina alle strisce orizzontali. L’idea è di un’azienda mantovana, ma la distribuzione e la commercializzazione è della valenzana Blindo Office Energy e quello di via Primo Maggio nel paese tortonese (in pratica la strada provinciale 99 che attraversa l’abitato) sarà una delle prime installazioni come spiegano i titolari di «Pedone sicuro»: «Abbiamo sperimentato l’impianto in alcuni comuni, ma Viguzzolo è il nostro “numero zero”, dove forniremo all’ente un servizio di noleggio dell’impianto, una formula con costi bassi e la manutenzione della struttura». Il concetto è semplice, ma rivoluzionario: un sistema wireless che, quando il pedone si avvicina al passaggio stradale, manda un impulso al cartello verticale che segnala l’attraversamento strada e che a sua volta si illumina e lampeggia per avvisare le auto in arrivo.
L ’installazione di «Pedone sicuro» è imminente: ottenuto l’ok degli enti preposti, giovedì la struttura verrà montata per le prove di collaudo e verifica, preludio all’inaugurazione di fine mese: non un impianto semaforico, bensì un sistema di sicurezza per educare pedoni e automobilisti al reciproco rispetto. «I vantaggi per la sicurezza stradale sono evidenti, perché l’automobilista in poco tempo si abituerà all’idea che, se un segnale lampeggia, è perché un pedone attende di attraversare la strada: le statistiche dicono che, ai primi posti nelle categorie di incidenti, ci sono proprio quelli legati a investimenti di pedoni. Per gli enti pubblici, invece, ci sarà la possibilità di fornire un servizio alla comunità a costi contenuti e con formule e sistemi di installazione non invasivi» aggiungono alla Blindo Office Energy. Rispetto alle strisce pedonali «intelligenti» (quelle che al passaggio del pedone illuminano tutta l’area di attraversamento strada e il manto stradale, commercializzate sempre dalla ditta valenzana e che stanno prendendo piede nelle grandi città dotate di arterie stradali di ampie dimensioni), la soluzione di Viguzzolo non ha costi esorbitanti (per il noleggio non si arriva a 150 euro al mese) e non impone interventi strutturali sulla strada perché l’installazione non ha bisogno di scavi o di collegamenti elettrici particolari, ma solo dell’applicazione della cartellonistica verticale dotata del sistema «Pedone sicuro».

fonte: Arrivano le strisce “salva-pedone”: dopo i test, il debutto a Viguzzolo. Ecco come funzionano - La Stampa