La Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza n. 27766, depositata il 5 maggio 2017, ha accolto il ricorso presentato da Salvatore Riina avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva rigettato le sue richieste di differimento dell’esecuzione della pena e, in subordine, di esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare.
Stato di salute. La Suprema Corte motiva che, in presenza di patologie implicanti un significativo scadimento delle condizioni generali e di salute del detenuto – nel caso specifico plurime patologie che interessano vari organi vitali e sindrome di Parkinson –, il giudice di merito è tenuto a verificare, e motivare adeguatamente, se lo stato di detenzione carceraria comporti una sofferenza nonché un’afflizione di intensità tali da superare il livello insito nella legittima esecuzione della pena. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe ritenuto non sussistere alcuna incompatibilità tra l’infermità fisica del ricorrente con il regime carcerario basandosi unicamente sulla trattabilità delle patologie del detenuto anche in ambiente carcerario, senza dunque alcuna valutazione complessiva dello stato di logoramento fisico in cui si trova il ricorrente aggravato, oltretutto, dall’avanzata età.
Le motivazioni della Corte. Ritiene invece la Cassazione che «affinché la pena non si risolva in un trattamento inumano e degradante, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 27, comma 3, Cost. e 3 Cedu, lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario, idoneo a giustificare il differimento dell’esecuzione della pena per infermità fisica o l’applicazione della detenzione domiciliare non deve ritenersi limitato alla patologia implicante un pericolo per la vita della persona, dovendosi piuttosto avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare un’esistenza al di sotto della soglia di dignità che deve essere rispettata pure nella condizione di restrizione carceraria»; inoltre esiste «un diritto a morire dignitosamente che […] deve essere assicurato al detenuto ed in relazione al quale, il provvedimento di rigetto del differimento dell’esecuzione della pena e della detenzione domiciliare, deve adeguatamente motivare».
Pur concordando sull’altissima pericolosità del detenuto in questione, nonché sul suo indiscusso spessore criminale, la Cassazione osserva come il giudice di merito non abbia però chiarito come tale pericolosità possa definirsi attuale in considerazione della sopravvenuta precarietà delle condizioni di salute e del più generale stato di decadimento fisico dello stesso. Per tali ragioni annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Bologna.
Fonte: www.ilpenalista.it/Diritto ad una morte dignitosa: accolto il ricorso di Riina - La Stampa
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
martedì 6 giugno 2017
Diritto ad una morte dignitosa: accolto il ricorso di Riina
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
lunedì 5 giugno 2017
Entrate: in arrivo 100 mila avvisi bonari per le dichiarazioni 2014
Centomila lettere in arrivo per altrettanti cittadini che, secondo i dati in possesso del fisco, non hanno dichiarato, nel 2014, dei redditi percepiti l`anno precedente. Lo comunica l'Agenzia delle entrate, spiegando che non si tratta di avvisi di accertamento, ma di semplici comunicazioni, che viaggiano via posta ordinaria o via pec, con cui l`agenzia informa che, dall`incrocio delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, risultano delle somme non dichiarate, in tutto o in parte.
I destinatari delle lettere, tra cui per la prima volta figurano anche titolari di reddito di lavoro autonomo, potranno quindi giustificare l`anomalia o presentare una dichiarazione integrativa e mettersi in regola beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. "Con questa nuova tornata di comunicazioni - si legge in una nota -, il fisco continua a percorrere la strada del dialogo preventivo, con l`obiettivo di evitare che un errore o una dimenticanza possano trasformarsi, senza che il contribuente ne abbia consapevolezza, in un avviso di accertamento vero e proprio, che comporta il pagamento di sanzioni e interessi in misura piena".
Novità in arrivo anche sul fronte dell`assistenza: chi riceve una di queste lettere, potrà trovare nel proprio cassetto fiscale la dichiarazione 2014, pronta da integrare sulla base di un prospetto precompilato (disponibile solo per alcuni tipi di reddito) o del prospetto di dettaglio. Potrà quindi fare le correzioni in modalità assistita, inviare l`integrativa e stampare l`F24 per versare gli importi dovuti.
Fonte:www.italiaoggi.it/Entrate: in arrivo 100 mila avvisi bonari per le dichiarazioni 2014 - News - Italiaoggi
I destinatari delle lettere, tra cui per la prima volta figurano anche titolari di reddito di lavoro autonomo, potranno quindi giustificare l`anomalia o presentare una dichiarazione integrativa e mettersi in regola beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. "Con questa nuova tornata di comunicazioni - si legge in una nota -, il fisco continua a percorrere la strada del dialogo preventivo, con l`obiettivo di evitare che un errore o una dimenticanza possano trasformarsi, senza che il contribuente ne abbia consapevolezza, in un avviso di accertamento vero e proprio, che comporta il pagamento di sanzioni e interessi in misura piena".
Novità in arrivo anche sul fronte dell`assistenza: chi riceve una di queste lettere, potrà trovare nel proprio cassetto fiscale la dichiarazione 2014, pronta da integrare sulla base di un prospetto precompilato (disponibile solo per alcuni tipi di reddito) o del prospetto di dettaglio. Potrà quindi fare le correzioni in modalità assistita, inviare l`integrativa e stampare l`F24 per versare gli importi dovuti.
Fonte:www.italiaoggi.it/Entrate: in arrivo 100 mila avvisi bonari per le dichiarazioni 2014 - News - Italiaoggi
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
domenica 4 giugno 2017
Volo cancellato e mancata comunicazione: indennizzo spetta anche se l’acquisto è online
In tema di trasporto aereo, il regolamento (CE) n. 261/2004 stabilisce norme comuni sulla compensazione e l'assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.
In caso di cancellazione il passeggero ha diritto, fra gli altri, alla compensazione pecuniaria (c.d. indennizzo) da parte del vettore aereo, salvo che sia stato informato della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto.
L'indennizzo è dovuto anche anche quando il contratto di trasporto è stato stipulato tramite un agente di viaggi online? Il vettore è responsabile anche se ha comunicato tempestivamente la cancellazione all'agenzia?
A queste domande risponde la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza 11 maggio 2017, pronunciata nella causa C-302/16.
Il vettore aereo operativo è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria di cui al regolamento (CE) n. 261/2004 in caso di cancellazione del volo che non è stata oggetto di una comunicazione ai passeggeri almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, anche qualora tale vettore abbia informato di tale cancellazione, almeno due settimane prima di tale orario, l’agente di viaggio tramite il quale il contratto di trasporto è stato stipulato con il passeggero interessato e quest’ultimo non sia stato informato da tale agente entro detto termine.
Lo ha riconosciuto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza in epigrafe, evidenziando come un’interpretazione del genere delle norme vale non soltanto ove il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente tra il passeggero interessato e il vettore aereo, ma anche qualora tale contratto sia stato stipulato per il tramite di un terzo, quale un’agenzia di viaggi online, in quanto solo una tale interpretazione è in grado di soddisfare l’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri enunciato al considerando 1 del summenzionato regolamento.
La vicenda
La vicenda all'esame della Corte è di stretta attualità, in un’epoca nella quale quotidianamente si concludono un numero sempre maggiore di contratti online, in quanto concerne un caso in cui un passeggero olandese, acquistato, per il tramite di un’agenzia di viaggi online, un biglietto per un volo operato dalla SLM, richiedeva a tale vettore aereo il pagamento della compensazione pecuniaria di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7 del regolamento n. 261/2004, per il motivo che esso non sarebbe stato informato della cancellazione di tale volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto.
Successivamente, il passeggero adiva il rechtbank NoordNederland (tribunale dei Paesi Bassi settentrionali) al fine di ottenere la condanna della SLM, con sentenza immediatamente esecutiva, al pagamento dell’importo suddetto.
La SLM si opponeva tale domanda, sostenendo, innanzitutto, che il passeggero avesse stipulato un contratto di viaggio con un agente di viaggio. Essa precisava, inoltre, che tutti gli agenti di viaggio che commercializzano i suoi biglietti erano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto e che, essendo usuale che i vettori aerei comunichino le proprie informazioni relative ai voli agli agenti di viaggio che hanno stipulato il contratto di viaggio e di trasporto in nome dei passeggeri, in modo che tali agenti trasmettano tali informazioni ai passeggeri, doveva ritenersi che il passeggero fosse stato informato della cancellazione del suo volo più di due settimane prima dell’orario di partenza previsto dello stesso.
Il rechtbank NoordNederland (tribunale dei Paesi Bassi settentrionali), ritenendo che il regolamento n. 261/2004 non precisi le modalità secondo cui il vettore aereo deve informare i passeggeri in caso di cancellazione del volo nell’ipotesi di un contratto di trasporto stipulato per il tramite di un agente di viaggio o di un sito Internet, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Quali requisiti (formali e sostanziali) debba soddisfare l’esecuzione dell’obbligo di comunicazione, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004, qualora il contratto di trasporto sia stato stipulato per il tramite di un agente di viaggio o la prenotazione sia stata effettuata mediante un sito Internet».
La sentenza della Corte
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di rispondere al quesito del giudice del rinvio, ha ricordato che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004, in caso di cancellazione di un volo, i passeggeri interessati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo operativo conformemente all’articolo 7 di tale regolamento, a meno che non siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 261/2004, l’onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo di cui trattasi, incombe al vettore aereo operativo.
Per giurisprudenza costante (ad es. sentenza del 16 novembre 2016, Hemming e a., C 316/15, EU:C:2016:879) – hanno osservato i Giudici europei - ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte: nella specie, dal tenore letterario chiaro di tali disposizioni deriva che, qualora il vettore aereo operativo non sia in grado di dimostrare che il passeggero interessato è stato informato della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, esso è tenuto a pagare la compensazione prevista da tali disposizioni.
La Corte ha rilevato inoltre che, contrariamente a quanto sostiene la SLM, un’interpretazione del genere vale non soltanto ove il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente tra il passeggero interessato e il vettore aereo, ma anche qualora tale contratto sia stato stipulato per il tramite di un terzo, quale, come nel procedimento principale, un’agenzia di viaggi online.
Infatti, come deriva tanto dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 261/2004, quanto dai considerando 7 e 12 dello stesso, il vettore aereo che opera o ha l’intenzione di operare un volo è l’unico responsabile della compensazione dei passeggeri per l’inadempimento degli obblighi derivanti da tale regolamento, tra i quali, in particolare, l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dello stesso.
Solo una tale interpretazione, secondo la Corte, è in grado di soddisfare l’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri enunciato al considerando 1 del regolamento n. 261/2004, che garantisce che il passeggero il cui volo sia stato prenotato per il tramite di un terzo prima di essere cancellato, sia in grado di identificare il soggetto debitore della compensazione pecuniaria di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7 di tale regolamento.
Conclusivamente, la Corte ha anche richiamato la sentenza del 17 settembre 2015, van der Lans, C 257/14, EU:C:2015:618, rilevando che gli obblighi assolti dal vettore aereo operativo in forza del regolamento n. 261/2004 non compromettono il suo diritto di chiedere il risarcimento, conformemente al diritto nazionale applicabile, a qualsiasi soggetto all’origine dell’inadempimento di tale vettore ai propri obblighi, inclusi i terzi, come prevede l’articolo 13 di tale regolamento.
Ha di conseguenza risposto alla questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e l’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria di cui a tali disposizioni in caso di cancellazione del volo che non è stata oggetto di una comunicazione ai passeggeri almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, anche qualora tale vettore abbia informato di tale cancellazione, almeno due settimane prima di tale data, l’agente di viaggio tramite il quale il contratto di trasporto è stato stipulato con il passeggero interessato e quest’ultimo non sia stato informato da tale agente entro detto termine.
Fonte:www.altalex.com/Volo cancellato e mancata comunicazione: indennizzo spetta anche se l’acquisto è online | Altalex
In caso di cancellazione il passeggero ha diritto, fra gli altri, alla compensazione pecuniaria (c.d. indennizzo) da parte del vettore aereo, salvo che sia stato informato della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto.
L'indennizzo è dovuto anche anche quando il contratto di trasporto è stato stipulato tramite un agente di viaggi online? Il vettore è responsabile anche se ha comunicato tempestivamente la cancellazione all'agenzia?
A queste domande risponde la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza 11 maggio 2017, pronunciata nella causa C-302/16.
Il vettore aereo operativo è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria di cui al regolamento (CE) n. 261/2004 in caso di cancellazione del volo che non è stata oggetto di una comunicazione ai passeggeri almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, anche qualora tale vettore abbia informato di tale cancellazione, almeno due settimane prima di tale orario, l’agente di viaggio tramite il quale il contratto di trasporto è stato stipulato con il passeggero interessato e quest’ultimo non sia stato informato da tale agente entro detto termine.
Lo ha riconosciuto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza in epigrafe, evidenziando come un’interpretazione del genere delle norme vale non soltanto ove il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente tra il passeggero interessato e il vettore aereo, ma anche qualora tale contratto sia stato stipulato per il tramite di un terzo, quale un’agenzia di viaggi online, in quanto solo una tale interpretazione è in grado di soddisfare l’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri enunciato al considerando 1 del summenzionato regolamento.
La vicenda
La vicenda all'esame della Corte è di stretta attualità, in un’epoca nella quale quotidianamente si concludono un numero sempre maggiore di contratti online, in quanto concerne un caso in cui un passeggero olandese, acquistato, per il tramite di un’agenzia di viaggi online, un biglietto per un volo operato dalla SLM, richiedeva a tale vettore aereo il pagamento della compensazione pecuniaria di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7 del regolamento n. 261/2004, per il motivo che esso non sarebbe stato informato della cancellazione di tale volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto.
Successivamente, il passeggero adiva il rechtbank NoordNederland (tribunale dei Paesi Bassi settentrionali) al fine di ottenere la condanna della SLM, con sentenza immediatamente esecutiva, al pagamento dell’importo suddetto.
La SLM si opponeva tale domanda, sostenendo, innanzitutto, che il passeggero avesse stipulato un contratto di viaggio con un agente di viaggio. Essa precisava, inoltre, che tutti gli agenti di viaggio che commercializzano i suoi biglietti erano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto e che, essendo usuale che i vettori aerei comunichino le proprie informazioni relative ai voli agli agenti di viaggio che hanno stipulato il contratto di viaggio e di trasporto in nome dei passeggeri, in modo che tali agenti trasmettano tali informazioni ai passeggeri, doveva ritenersi che il passeggero fosse stato informato della cancellazione del suo volo più di due settimane prima dell’orario di partenza previsto dello stesso.
Il rechtbank NoordNederland (tribunale dei Paesi Bassi settentrionali), ritenendo che il regolamento n. 261/2004 non precisi le modalità secondo cui il vettore aereo deve informare i passeggeri in caso di cancellazione del volo nell’ipotesi di un contratto di trasporto stipulato per il tramite di un agente di viaggio o di un sito Internet, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Quali requisiti (formali e sostanziali) debba soddisfare l’esecuzione dell’obbligo di comunicazione, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004, qualora il contratto di trasporto sia stato stipulato per il tramite di un agente di viaggio o la prenotazione sia stata effettuata mediante un sito Internet».
La sentenza della Corte
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di rispondere al quesito del giudice del rinvio, ha ricordato che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004, in caso di cancellazione di un volo, i passeggeri interessati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo operativo conformemente all’articolo 7 di tale regolamento, a meno che non siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 261/2004, l’onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo di cui trattasi, incombe al vettore aereo operativo.
Per giurisprudenza costante (ad es. sentenza del 16 novembre 2016, Hemming e a., C 316/15, EU:C:2016:879) – hanno osservato i Giudici europei - ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte: nella specie, dal tenore letterario chiaro di tali disposizioni deriva che, qualora il vettore aereo operativo non sia in grado di dimostrare che il passeggero interessato è stato informato della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, esso è tenuto a pagare la compensazione prevista da tali disposizioni.
La Corte ha rilevato inoltre che, contrariamente a quanto sostiene la SLM, un’interpretazione del genere vale non soltanto ove il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente tra il passeggero interessato e il vettore aereo, ma anche qualora tale contratto sia stato stipulato per il tramite di un terzo, quale, come nel procedimento principale, un’agenzia di viaggi online.
Infatti, come deriva tanto dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 261/2004, quanto dai considerando 7 e 12 dello stesso, il vettore aereo che opera o ha l’intenzione di operare un volo è l’unico responsabile della compensazione dei passeggeri per l’inadempimento degli obblighi derivanti da tale regolamento, tra i quali, in particolare, l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dello stesso.
Solo una tale interpretazione, secondo la Corte, è in grado di soddisfare l’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri enunciato al considerando 1 del regolamento n. 261/2004, che garantisce che il passeggero il cui volo sia stato prenotato per il tramite di un terzo prima di essere cancellato, sia in grado di identificare il soggetto debitore della compensazione pecuniaria di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7 di tale regolamento.
Conclusivamente, la Corte ha anche richiamato la sentenza del 17 settembre 2015, van der Lans, C 257/14, EU:C:2015:618, rilevando che gli obblighi assolti dal vettore aereo operativo in forza del regolamento n. 261/2004 non compromettono il suo diritto di chiedere il risarcimento, conformemente al diritto nazionale applicabile, a qualsiasi soggetto all’origine dell’inadempimento di tale vettore ai propri obblighi, inclusi i terzi, come prevede l’articolo 13 di tale regolamento.
Ha di conseguenza risposto alla questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e l’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria di cui a tali disposizioni in caso di cancellazione del volo che non è stata oggetto di una comunicazione ai passeggeri almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, anche qualora tale vettore abbia informato di tale cancellazione, almeno due settimane prima di tale data, l’agente di viaggio tramite il quale il contratto di trasporto è stato stipulato con il passeggero interessato e quest’ultimo non sia stato informato da tale agente entro detto termine.
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Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
giovedì 1 giugno 2017
Giudici pace, scioperi a intervalli di un mese e per i prossimi 4 anni
I giudici di pace in sciopero dal 15 maggio fino all'11 giugno preannunciano un altro sciopero di un mese a partire dal 26 giugno e fino al 23 luglio. I giudici di pace contestano l'operato del Governo e chiedono l'immediato ritiro dello schema di decreto legislativo annunciando che nel malaugurato caso in cui venga approvato, per i prossimi 4 anni faranno scioperi ininterrotti di un mese ad intervalli di 10 giorni l'uno dall'altro. “Bloccheremo tutti gli uffici - dichiara Alberto Rossi, segretario dell'Unione nazionale giudici di pace-. I cittadini toccheranno con mano cosa succederà quando la sciagurata riforma Orlando entrerà in vigore con i giudici di pace che non potranno tenere più di una udienza a settimana.
Fonte:www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2017-06-01/giudici-pace-scioperi-intervalli-un-mese-e-i-prossimi-4-anni-120852.php
Fonte:www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2017-06-01/giudici-pace-scioperi-intervalli-un-mese-e-i-prossimi-4-anni-120852.php
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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