domenica 6 dicembre 2015

Tra moglie e marito…Il vademecum della Cassazione sulla separazione tra coniugi

Con una pronuncia (24473/15), il Supremo Collegio è tornato ad occuparsi di separazione personale e particolarmente di addebito, assegno di mantenimento alla prole e assegnazione della casa coniugale.

Il caso

Nell’ambito di un procedimento di separazione personale, la Corte d’appello territoriale, riformando parzialmente la pronuncia di primo grado, revocava la dichiarazione di addebito ad entrambi i coniugi e disponeva un assegno per la moglie, confermando l’assegnazione della casa coniugale a quest’ultima – affidataria e convivente con i figli – e il contributo al mantenimento dei figli. Avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione il marito; resiste la moglie con controricorso.

Né moglie, né marito hanno adeguatamente illustrato l’intollerabilità della convivenza. Con riferimento all’addebito alla moglie, gli Ermellini hanno chiarito che le doglianze del ricorrente, che sottolineano una sostanziale difformità dall’apprezzamento dei fatti e delle prove condotto dal giudice a quo rispetto a quello preteso dallo stesso ricorrente, non indicano il nesso di causalità che avrebbe comportato l’intollerabilità della convivenza.

Quanto all’addebito al marito, poi, i Giudici di Piazza Cavour ritengono pacifica l’esistenza dello schiaffo alla moglie, ma, pur riconoscendo il carattere riprovevole del comportamento dell’uomo - che, certamente, costituisce «violazione degli obblighi matrimoniali» -, anche in tal caso non rinvengono indicazioni specifiche sul rapporto tra tale comportamento e l’intollerabilità della convivenza.

Quanto al mantenimento delle figlie di primo letto, secondo il Palazzaccio la Corte ne ha tenuto implicitamente conto, valutando che tale profilo non era idoneo ad incidere sul tenore di vita pregresso della famiglia, nonché sulla notevole disparità economica tra le parti.

Quanto alla casa coniugale, avendo lo stesso ricorrente riconosciuto che essa era finalizzata alla tutela della prole e dell’interesse di quest’ultima a permanere nell’ambiente domestico, secondo il Supremo Collego è corretta la valutazione del giudice a quo, che ne ha tenuto conto nel rigettare la domanda della madre di porre a carico del marito le spese di manutenzione dell’immobile adibito ad abitazione familiare, suggerendo al riguardo un accordo tra i coniugi. Per tutti questi motivi, la Corte ha rigettato il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Tra moglie e marito… Il vademecum della Cassazione sulla separazione tra coniugi - La Stampa

giovedì 3 dicembre 2015

Espulso un calciatore, il tifoso reagisce lanciando un oggetto dagli spalti: condannato

Contestazioni per l’espulsione decisa dall’arbitro. Il tifoso sugli spalti sfoga la propria rabbia lanciando un pezzo di seggiolino verso il campo da gioco. Momento di follia che costa carissimo: condanna per il supporter (Cassazione, sentenza 45261/15).

Il caso

Allo stadio, una decisione dell’arbitro scatena la rabbia dei tifosi. L’episodio clou è l’espulsione di un giocatore della squadra di casa, costretta a proseguire la partita in dieci uomini. Proteste in campo e sugli spalti, ma un tifoso esagera. L’uomo, preso dalla rabbia per la decisione arbitrale, lancia «verso il campo un pezzo di seggiolino, di plastica tagliente». Tale momento di follia viene, però, valutato dai giudici di merito come idoneo a «creare pericolo» sia per le «persone negli spalti sottostanti» sia per quelle – «operatori televisivi, sanitari, steward» – posizionate ai bordi del campo. Consequenziale la condanna a «un anno di reclusione», periodo ridotto per il ricorso al «rito abbreviato».

Secondo il legale del tifoso, però, la visione compiuta dai giudici di merito è viziata da alcuni errori. Innanzitutto, il «comportamento» tenuto allo stadio non avrebbe potuto «arrecare pregiudizio» ad alcuno: «il pezzo di plastica» pesava solo «106 grammi» ed era «privo di spigoli vivi o parti contundenti»; esso è «caduto» in una zona «lontana decine di metri da operatori televisivi, sanitari e steward»; il «lancio», comunque, non ha creato pericolo per «gli altri tifosi presenti sugli spalti». Allo stesso tempo, non va trascurato, aggiunge l’avvocato, che la «condotta» è stata «meramente istintiva», frutto di rabbia momentanea e «non volta a danneggiare alcuno»: non a caso, il tifoso non si è «allontanato dal suo posto» e si è «assunto subito la responsabilità del lancio». Per completare il quadro difensivo, infine, viene evidenziato che l’uomo «è persona incensurata, padre di famiglia e onesto lavoratore».

Ogni obiezione, però, si rivela inutile, ribattono i giudici della Cassazione. Nessun dubbio è possibile, difatti, sulla ‘lettura’ del comportamento tenuto allo stadio: il «pezzo di plastica» era «indirizzato verso il campo, in evidente protesta contro la decisione arbitrale di espellere un calciatore». Significativa, in questa ottica, la «lunghezza» del lancio, tale da «consentire il superamento della barriera metallica e della vetrata antisfondamento», alta quasi 3 metri. E rilevanti sono anche le caratteristiche dell’oggetto lanciato: il pezzo di seggiolino aveva «bordi frastagliati, tali da poter» colpire «le persone poste» nelle vicinanze del «punto di caduta». Evidente, quindi, il «pericolo» creato, concludono i giudici. E altrettanto lapalissiani, aggiungono, sono i «futili motivi», poiché il gesto è stato causato da una mera «decisione arbitrale», valutata come un’ingiustizia in ambito sportivo. Tutto ciò conduce a ritenere assolutamente corretta la condanna del tifoso.

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Collisione tra sciatori: responsabile il gestore che non previene i pericoli atipici

Il pericolo da prevenire, afferma la Cassazione (sentenza 44796/15) non è solo quello interno alla pista: l’obbligo di protezione-proiezione della posizione di garanzia, infatti, riguarda anche i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si aspetta di incontrare, quei pericoli diversi da quelli connaturati alla pericolosità insita nell’attività.

Il caso

La Suprema Corte è intervenuta sull’inosservanza da parte di una s.p.a. gestrice di una pista da sci di delimitare la pista gestita al fine di proteggere gli sciatori da pericoli atipici: la s.p.a., infatti, aveva omesso di apporre a lato della pista medesima le protezioni necessarie per impedire che gli sciatori tagliassero la pista invadendola dai lati. In esito a tale inosservanza, si verificava una collisione tra due sciatori, una delle quali riportava una malattia della durata di sei settimane.

Il giudice di pace aveva assolto il presidente del cda, il consigliere delegato e l’addetto alla sicurezza, manutenzione e preparazione delle piste da sci della s.p.a. dal reato di cui agli artt. 40, comma 2, c.p. in riferimento alla l. prov. n. 14/2010 (Ordinamento delle aree sciabili attrezzate) ed agli artt. 113 (Cooperazione nel delitto colposo), 590, comma 2, c.p. (Lesioni personali colpose). Avverso tale pronuncia, proponeva appello il Procuratore della Repubblica, e il Tribunale trasmetteva gli atti al Supremo Collegio, trattandosi di sentenza inappellabile dal pm. La colpa omissiva può derivare anche dall’attività propria dell’obbligato.

Gli Ermellini hanno innanzitutto osservato che la normativa provinciale richiamata, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito, prevede espressamente, oltre all’obbligo di delimitazione, anche quello di protezione delle piste. Non solo: da Piazza Cavour hanno ulteriormente chiarito che la colpa omissiva deve ancorarsi ad un obbligo giuridico «che non è necessariamente vincolato all’esistenza di una norma o regola dettata da fonte pubblicistica o privatistica», ma può derivare anche «dall’attività propria dell’obbligato in quanto possibile fonte di pericolo». Sul gestore dell’impianto e delle piste servite, infatti, grava l’obbligo della manutenzione in sicurezza delle piste stesse, che deriva altresì dal contratto concluso con lo sciatore che utilizza l’impianto.

L’obbligo di protezione riguarda anche i percoli atipici. Il pericolo da prevenire, continuano i Giudici del Palazzaccio, non è dunque solo quello interno alla pista: l’obbligo di protezione -proiezione della posizione di garanzia -, infatti, riguarda anche i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si aspetta di incontrare, quei pericoli diversi da quelli connaturati alla pericolosità insita nell’attività. Tale obbligo di protezione, specificano i Giudici di legittimità, non può essere esteso sino a ricomprendervi i pericoli esterni, ma, il gestore, nel caso in esame, doveva prevenire «quei pericoli fisicamente esterni alle piste, ma cui si poteva andare incontro anche in caso di comportamento imprudente di terzi».

Nel caso, la pericolosità del passaggio dove era avvenuto l’incidente era nota agli imputati, o quanto, avrebbe dovuto esserlo, riguardando essa la gestione della pista e la conseguente necessità di apprestare le dovute protezioni o comunque di segnalare la situazione di rischio. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha ritenuto sussistente, in capo al gestore di impianti sciistici, «l’obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore può andare incontro». La Corte, pertanto, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata.

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martedì 1 dicembre 2015

Palloncino pieno d’acqua centra un passante: quattro ragazzi condannati per lesioni

Giochi proibiti e pericolosi. Condannati quattro ragazzi che, in piena estate, si sono dilettati lanciando sui passanti palloncini pieni d’acqua. Fatale, in particolare, il gavettone che ha centrato in pieno un uomo, provocandogli una grave lesione all’occhio (Cassazione, sentenza 46992/15).

Il caso

Agosto caldissimo in una piccola isola. Quattro giovani scelgono il modo peggiore per passare il tempo, cioè cominciano a lanciare «da una terrazza alcuni palloncini pieni d’acqua sulle persone presenti in strada». Diversi i gavettoni realizzati, e accompagnati dalle risate dei ragazzi. Il clima di goliardia, però, svanisce in un attimo, quando un palloncino «colpisce all’occhio destro» un uomo, provocandogli un «trauma contusivo con emorragia bulbare» con conseguente «lesione» e successiva «perdita di funzionalità visiva». A quel punto, su richiesta dei passanti, arrivano i Carabinieri, che individuano prima «l’unico immobile munito di terrazzo» in quella strada e, subito dopo, i presunti autori dei lanci.

Una volta ricostruita in aula la vicenda, viene sancita la colpevolezza dei quattro ragazzi, condannati per «lesioni personali colpose». La condotta dei giovani non viene reputata meno grave in Cassazione. Per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, è da confermare, senza tentennamenti, la condanna decisa in Appello. Innanzitutto, appare evidente la «consapevolezza» della follia compiuta col lancio dei palloncini pieni d’acqua. Ciò significa che è «scontata la prevedibilità, in concreto, di eventi lesivi», alla luce della sicura «potenzialità lesiva di un corpo avente un certo peso (come un palloncino pieno d’acqua) che venga lanciato dall’alto» verso delle persone.

E' impossibile parlare di «particolare tenuità del fatto», illogicamente richiamata dai difensori dei ragazzi. E tale visione, concludono i giudici, è applicabile a tutti e quattro i ‘protagonisti’ di questa vicenda. Detto in maniera chiara, non può essere ritenuto responsabile solo chi ha effettuato materialmente il lancio del palloncino che ha colpito all’occhio un uomo. Corretto, invece, parlare di «cooperazione colposa» tra i ragazzi, tutti «consapevoli della condotta sconsiderata» che veniva messa in atto «lanciando i palloncini pieni d’acqua» verso la strada.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Palloncino pieno d’acqua centra un passante: quattro ragazzi condannati per lesioni - La Stampa