Dal 1 ottobre è entrato in vigore il Decreto Ministeriale relativo alle misure alternative di pneumatici e al montaggio di cerchi di lega non originali. In pratica è possibile montare sulle automobili cerchi in lega di misura diversa rispetto a quelli previsti dalla casa produttrice senza dover richiedere il nulla osta.
Niente più sequestro dell’automobile per chi monta cerchi e gomme più larghi: dopo una lunga attesa per la liberalizzazione invocata da decenni dal 1 ottobre non ci sono più quelle restrizioni che caratterizzavano il nostro codice della strada ed imponevano sulle nostre carte di circolazione dei limiti molto restrittivi per la gioia degli appassionati di Tuning e non solo.
Decreto gomme
Con il Decreto Ministeriale n.20 del 10/1/2013 in vigore dal 1/10/2015 chiamato ‘Decreto Gomme’ gli automobilisti che vogliono personalizzare senza eccessi la propria auto con cerchi particolari potranno scegliersi quelli che meglio rispecchia il proprio gusto. Non sarà più necessario il nulla osta della casa automobilistica.
Il requisito affinché si possa agire è che il modello dell’automobile sul quale si cambieranno pneumatici e / o cerchi deve aver citato nel Documento d’istallazione il cosi-detto ‘ambito d’impiego’ per cui la ruote stessa è omologata. Una volta effettuato il montaggio di materiale omologato e adatto alla propria vettura si dovrà ottenere la ‘Dichiarazione di corretto montaggio’ e il certificato di ‘conformità della ruota’. Se la ruota è del tipo previsto sul libretto non si dovrà far altro che tenere i documenti menzionati in auto per evitare multe salate o addirittura il sequestro dell’automobile come sarebbe avvenuto prima dell’entrata in vigore del ‘Decreto Gomme’.
Fonte: www.formulapassion.it//'Decreto Ruote': sì a pneumatici e cerchi più larghi
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
domenica 11 ottobre 2015
'Decreto Ruote': sì a pneumatici e cerchi più larghi
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
sabato 10 ottobre 2015
Le nuove norme sul contenzioso tributario
La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato (n. 233, supplemento ordinario 55) il testo del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, confermando dunque la fine del percorso del nuovo contenzioso tributario. Le disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 (ad eccezione di alcuni punti dell’art. 9, in vigore dal 1° giugno 2016).
Il decreto introduce numerose novità alla disciplina del contenzioso tributario e degli interpelli, tra le quali alcuni punti meritano di essere ricordati. La mediazione diventa obbligatoria per le controversie di valore inferiore ai ventimila euro: dunque, non varrà solo per gli atti impugnati emessi dall’Agenzia. “Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro – recita l’art. 9 – il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa”.
Altro tema fondamentale, quello della sospensione delle sentenze. Contribuente ed ente impositore potranno chiedere alla Commissione Regionale di sospendere in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata, purché sussistano “gravi e fondati motivi”. Sempre all’art. 9 leggiamo: “L’appellante può chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile”.
Il decreto introduce anche la conciliazione in secondo grado; si potrà beneficiare delle sanzioni ridotte al 40% del minimo previsto per le conciliazioni in primo grado, del 50% in appello, con versamento delle somme dovute entro i venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.
Tema anch’esso rilevante, l’immediata esecutività delle sentenza di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente. “Tuttavia il pagamento di somme dell’importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia”.
Fonte: www.fiscopiu.it/Le nuove norme sul contenzioso tributario - La Stampa
Il decreto introduce numerose novità alla disciplina del contenzioso tributario e degli interpelli, tra le quali alcuni punti meritano di essere ricordati. La mediazione diventa obbligatoria per le controversie di valore inferiore ai ventimila euro: dunque, non varrà solo per gli atti impugnati emessi dall’Agenzia. “Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro – recita l’art. 9 – il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa”.
Altro tema fondamentale, quello della sospensione delle sentenze. Contribuente ed ente impositore potranno chiedere alla Commissione Regionale di sospendere in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata, purché sussistano “gravi e fondati motivi”. Sempre all’art. 9 leggiamo: “L’appellante può chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile”.
Il decreto introduce anche la conciliazione in secondo grado; si potrà beneficiare delle sanzioni ridotte al 40% del minimo previsto per le conciliazioni in primo grado, del 50% in appello, con versamento delle somme dovute entro i venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.
Tema anch’esso rilevante, l’immediata esecutività delle sentenza di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente. “Tuttavia il pagamento di somme dell’importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia”.
Fonte: www.fiscopiu.it/Le nuove norme sul contenzioso tributario - La Stampa
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
I controlli a distanza sui lavoratori dopo i decreti attuativi del #JobsAct
Con la pubblicazione nel numero 221 della Gazzetta Ufficiale del 23 settembre scorso (Suppl. Ordinario n. 53), è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, recante «Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183».
Unitamente agli altri decreti attuativi del progetto di riforma del lavoro, il Jobs Act, questo testo affronta, in particolare, l’aggiornamento di un insieme di regole e procedure alla luce delle innovazioni tecnologiche intervenute nei modelli e nei contesti aziendali lavorativi e produttivi.
L’articolo 23 del D.Lgs. n. 151/2015 si incarica di modificare l’articolo 4 della Legge n. 300 del 1970 – anche nota come Statuto dei Lavoratori – per rimodulare la fattispecie integrante il divieto dei controlli a distanza, nella consapevolezza di dover tener conto, nell’attuale contesto produttivo, oltre agli impianti audiovisivi, anche degli altri strumenti «dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori» e di quelli «utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa».
Nella sua formulazione originaria l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori al comma 1 stabiliva un divieto assoluto di utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Al secondo comma, invece, il divieto cadeva, soltanto a condizione che il datore avesse osservato quanto ivi tassativamente previsto, in quanto era stabilito che gli impianti e le apparecchiature di controllo «che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori» potevano essere installati previo accordo con le Rappresentanze Sindacali presenti in Azienda (in mancanza delle quali, secondo l’interpello del Ministero del Lavoro del 19 giugno 1989, non si poteva ricercare un accordo con una RSA di una qualsiasi altra unità produttiva della medesima azienda, ma il datore avrebbe potuto avanzare l’istanza direttamente all’Ispettorato provinciale del lavoro, che poteva eventualmente essere impugnata dalle associazioni sindacali individuate dall’art. 19 dello Statuto) o, in caso di mancato accordo, previa autorizzazione della DTL territorialmente competente.
L’intervento riformatore dell’articolo 23 in esame, sembra voler chiarire il dibattito giurisprudenziale sorto attorno alla casistica dei controllo c.d. “difensivi”. A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente confermato che le garanzie poste in materia di divieto di controlli a distanza dal secondo comma dell’articolo 4 dello Statuto si applicano ai controlli difensivi, volti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori «quando, però, tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, e non, invece, quando riguardino la tutela di beni estranei al rapporto stesso», stabilendo che sono legittimi quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti del lavoratore e lesivi del patrimonio aziendale (Cfr. Cass. n. 3122/2015 e Cass. n. 2722/2012).
Lo scopo della norma, dunque, rimane quello di contemperare, da un lato, l’esigenza afferente all’organizzazione del lavoro e della produzione posta in essere dal datore e, dall’altro, il diritto del prestatore a non vedere sottoposto ad un controllato a distanza lo svolgimento delle sue attività nel luogo di lavoro, «individuando una precisa procedura esecutiva e gli stessi soggetti partecipi» (Cass. n. 16622/2012).
Si nota, fin dalla rubrica e dalla prima proposizione succitata della novella all’art. 4, come le «altre apparecchiature» della norma previgente siano state sostituite da una formula che possa comprendere altre ipotesi nelle quali si può incorrere nella casistica di un controllo a distanza (anche, ma non solo, difensivo), adottando quindi un criterio che prende in considerazione «gli altri strumenti», che, evidentemente, il Legislatore del 1970 non poteva immaginare.
Nell’esercizio di bilanciamento fra un’organizzazione aziendale in grado di far acquisire all’imprenditore vantaggi competitivi e il rispetto della dignità dei lavoratori, sul punto la norma traccia una linea al di qua della quale si collocano quegli strumenti il cui utilizzo è potenzialmente in grado di rendere il lavoratore oggetto di controllo, in quanto ai fini dell’espletamento delle attività rese in costanza di lavoro, non è necessario che questi utilizzi tali strumenti per eseguire la prestazione (è il tipico caso degli strumenti audiovisivi e di quelli per la conservazione e il tracciamento dei dati mediante dispositivi di geolocalizzazione). Al di là di tale linea, come enunciato nel secondo comma del nuovo articolo 4 in esame, si collocano tutti quegli strumenti attraverso i quali il lavoratore esercita la sua attività lavorativa, che questi utilizza «per rendere la prestazione lavorativa», compresi quelli per la rilevazione degli accessi e delle presenze (in tale ambito rientrano ad esempio i pc e i telefoni cellulari, i software di comunicazione telematica, la stessa rete intranet aziendale).
Per quanto riguarda l’installazione e l’utilizzo degli strumenti di cui al primo comma, è stata confermata una procedura di codeterminazione fra datore di lavoro e Rappresentanze Sindacali (RSU o RSA) – che trova luogo tramite un Accordo con le rappresentanze sindacali presenti nelle diverse unità produttive dell’azienda ai fini dell’installazione e dell’utilizzo dell’impianto di controllo – preliminare rispetto all’installazione degli strumenti, il cui esito negativo porta il datore a richiedere l’autorizzazione amministrativa della DTL competente.
In tale ambito, la novità è rappresentata dal fatto che il Legislatore ha voluto disciplinare tale procedura anche per il caso delle imprese pluri-localizzate, tipizzando la centralizzazione della procedura mediante la possibilità di stipulare un Accordo fra l’azienda e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in caso di mancato Accordo, tramite l’istanza di autorizzazione da avanzare direttamente al Ministero del Lavoro.
In questo modo – e sulla scorta delle Note del Ministero del Lavoro del 16 aprile e del 7 maggio del 2012 – sembrano essersi decisamente semplificati i vari passaggi ai livelli decentrati, così potendosi evitare possibili orientamenti difformi delle sedi amministrative periferiche, di fronte all’installazione di un impianto tecnologico che presenta caratteristiche costruttive e di funzionamento standardizzate e del tutto identiche sul territorio. Sebbene, a sommesso avviso dello scrivente, vi sarebbe da chiedersi perché il Legislatore se finora ha utilizzato un criterio che si potrebbe definire “di maggiore vicinanza” al personale operante presso le singole unità produttive, giustificato dalla natura personalissima dei diritti potenzialmente limitati dall’uso di impianti di controllo a distanza, ha preferito il criterio comparativo della rappresentatività delle organizzazioni sindacali sul piano nazionale, invece di conferire tale agibilità a quegli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali già previsti dall’ultima parte dell’articolo 19 dello Statuto e riconsiderati dal punto 7, Sezione seconda, del Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil.
L’installazione e l’impiego di tali strumenti necessitano della esclusiva sussistenza di esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro di tutela del patrimonio aziendale, costituendo, queste, i presupposti per la stipula preventiva dell’Accordo sindacale o dell’autorizzazione della DTL.
Inoltre, tutte le informazioni raccolte con i mezzi di controllo di cui ai commi 1 e 2 devono essere utilizzati nel rispetto della disciplina sulla privacy. Infatti il comma 3 del novellato articolo 4, a chiusura della disciplina sui controlli a distanza, prescrive che tali informazioni «sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» sul trattamento dei dati sensibili. Vi sarebbe da chiedersi se fra «tutti i fini connessi al rapporto di lavoro» rientrano anche i fini tipicamente disciplinari, potendosi configurare in tal caso una sorta di espansione del potere direttivo del datore di lavoro.
D’altro canto, dovendo, da un lato, sussistere una esigenza di «tutela del patrimonio aziendale» di cui alla fattispecie regolata al comma 1, e dall’altro rispettare le norme sulla privacy per l’utilizzo dei dati raccolti con gli strumenti diretti di lavoro, non sarebbe inopportuno se le Aziende procedessero ad una revisione non solo dei rispettivi mansionari – ai fini di una migliore demarcazione fra controlli difensivi e gli altri controlli a distanza –, ma anche delle policy di utilizzo di tutti quegli strumenti di lavoro utilizzati dal personale per esercitare le loro mansioni dirette o accessorie, al fine di rimanere coerenti, nel nuovo scenario generato dalla novella dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, rispetto all’applicazione di alcuni fondamentali principi in materia di privacy già valorizzati dal Garante per la protezione dei dati personali dalle Linee Guida per l’utilizzo della posta elettronica e di internet del 2007 (quali pertinenza, correttezza, non eccedenza del trattamento, divieto di profilazione), utili a tutelare il lavoratore da una potenziale sorveglianza massiva e totale.
Fonte: www.altalex.com//I controlli a distanza sui lavoratori dopo i decreti attuativi del Jobs Act | Altalex
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Fumo, stop alle confezioni da 10 e alle e-cig per gli under 18. Foto shock con malati oncologici
Sigarette spente in auto se c’è una donna in gravidanza o un minore di 18 anni. Ma off limit anche vicino agli ospedali. Addio ai pacchetti da 10. E stop all’acquisto di e-cig con nicotina per gli under 18. Non solo: sigarette senza "sapori" e aromi che fanno venire il desiderio di tabacco e affini. Ed esplosione di immagini shock nei pacchetti di bionde, naturali ed elettroniche. Manco a parlarne, sanzioni a go-go: per produttori (fino a 150mila euro) e anche per i tabaccai (fino a 5mila euro).
In omaggio alla direttiva Ue 2014/40, l’Italia si appresta a sferrare un nuovo attacco al vizietto del fumo. Lo schema di Dlgs (Salute, Mef, Agricoltura e Mise), in tutto 31 articoli, è pronto e andrà al Consiglio dei ministri di lunedì 12. Oggi in pre Consiglio dei ministri saranno limati dai tecnici dei ministeri i dettagli finali. Che poi in alcuni casi, tanto dettagli non sono. È il caso della diatriba sui prodotti di nuova generazione, che vede contrapposti i produttori di e-cig e dei bruciatori di nuova generazione.
Sarà una guerra totale a chi ha il vizietto del fumo. Ma anche un colpo potenziale ai produttori. In difesa della salute. Perché i numeri in gioco sono sconcertanti. Nella Ue si contano 700mila morti l'anno per malattie legate al fumo che costano oltre 25 miliardi e altri 8,3 come perdita di produttività. Costi che esplodono, salute che crolla. La Ue spera con la direttiva (da recepire entro marzo 2016) di veder calare i consumi del 2% in cinque anni: 2,4 mln di fumatori in meno, che equivarrebbero a un risparmio di circa 506 mln di euro per l'assistenza sanitaria.
Oltre a fissare regole su autorizzazioni, ingredienti, carico di nicotina e catrame (che restano intatti), fissa paletti rigidi per l'etichettatura e la presentazione dei prodotti. Con tanto di tracciabilità. Le Le immagini shock («pittogrammi») ritrarranno malati oncologici, figureranno in entrambi i lati dei pacchetti. Con tanto di avvertenza per l'uso, dunque per la salute. E potranno riportare un numero verde dell'Osservatorio presso l'Iss: 800554088.
Spariranno dalla circolazione i pacchetti da 10 sigarette, stimolo al consumo per i giovani. Le confezioni saranno di «almeno 20 sigarette. Mentre quelle delle bionde fai-da-te potranno contenere «non meno» di 30 grammi di tabacco trinciato.
Con la tracciabilità si conta di rafforzare la lotta al contrabbando. E naturalmente il fisco spera di veder crescere i suoi ricavi.
Ogni pacchetto dovrà essere contrassegnato da un «identificativo univoco» per monitorare l'intera catena di distribuzione e di vendita dei prodotti da fumo. Anche e-cig e nuove specialità per i fumatori saranno sottoposti alle nuove regole e avranno specifici obblighi di notifica ai ministeri della Salute e dell'Economia, almeno sei mesi prima sulla tipologia dei prodotti in attesa di entrare in commercio.
Le aree off limit sono le pertinenze esterne di ospedali, Policlinici universitari, Irccs pediatrici e quelle dei reparti di ginecologia, ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie.
Fonte: www.ilsole24ore.com//contributo di Marco Mobili e Roberto Turno//Fumo, stop alle confezioni da 10 e alle e-cig per gli under 18. Foto shock con malati oncologici - Il Sole 24 ORE
In omaggio alla direttiva Ue 2014/40, l’Italia si appresta a sferrare un nuovo attacco al vizietto del fumo. Lo schema di Dlgs (Salute, Mef, Agricoltura e Mise), in tutto 31 articoli, è pronto e andrà al Consiglio dei ministri di lunedì 12. Oggi in pre Consiglio dei ministri saranno limati dai tecnici dei ministeri i dettagli finali. Che poi in alcuni casi, tanto dettagli non sono. È il caso della diatriba sui prodotti di nuova generazione, che vede contrapposti i produttori di e-cig e dei bruciatori di nuova generazione.
Sarà una guerra totale a chi ha il vizietto del fumo. Ma anche un colpo potenziale ai produttori. In difesa della salute. Perché i numeri in gioco sono sconcertanti. Nella Ue si contano 700mila morti l'anno per malattie legate al fumo che costano oltre 25 miliardi e altri 8,3 come perdita di produttività. Costi che esplodono, salute che crolla. La Ue spera con la direttiva (da recepire entro marzo 2016) di veder calare i consumi del 2% in cinque anni: 2,4 mln di fumatori in meno, che equivarrebbero a un risparmio di circa 506 mln di euro per l'assistenza sanitaria.
Oltre a fissare regole su autorizzazioni, ingredienti, carico di nicotina e catrame (che restano intatti), fissa paletti rigidi per l'etichettatura e la presentazione dei prodotti. Con tanto di tracciabilità. Le Le immagini shock («pittogrammi») ritrarranno malati oncologici, figureranno in entrambi i lati dei pacchetti. Con tanto di avvertenza per l'uso, dunque per la salute. E potranno riportare un numero verde dell'Osservatorio presso l'Iss: 800554088.
Spariranno dalla circolazione i pacchetti da 10 sigarette, stimolo al consumo per i giovani. Le confezioni saranno di «almeno 20 sigarette. Mentre quelle delle bionde fai-da-te potranno contenere «non meno» di 30 grammi di tabacco trinciato.
Con la tracciabilità si conta di rafforzare la lotta al contrabbando. E naturalmente il fisco spera di veder crescere i suoi ricavi.
Ogni pacchetto dovrà essere contrassegnato da un «identificativo univoco» per monitorare l'intera catena di distribuzione e di vendita dei prodotti da fumo. Anche e-cig e nuove specialità per i fumatori saranno sottoposti alle nuove regole e avranno specifici obblighi di notifica ai ministeri della Salute e dell'Economia, almeno sei mesi prima sulla tipologia dei prodotti in attesa di entrare in commercio.
Le aree off limit sono le pertinenze esterne di ospedali, Policlinici universitari, Irccs pediatrici e quelle dei reparti di ginecologia, ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie.
Fonte: www.ilsole24ore.com//contributo di Marco Mobili e Roberto Turno//Fumo, stop alle confezioni da 10 e alle e-cig per gli under 18. Foto shock con malati oncologici - Il Sole 24 ORE
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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