giovedì 3 aprile 2014

Portiera sostituita, ma con un ‘pezzo’ di un modello precedente: risarcito l’automobilista

Nessun dubbio sul ‘gioco di prestigio’ realizzato da un’officina. Assolutamente impensabile che l’operazione sia stata autorizzata dal proprietario del veicolo, anche tenendo presente che il costo era coperto integralmente dall’assicurazione. Evidente la violazione della clausola di buonafede. 
Il caso 
Pessima sorpresa per il proprietario di un’automobile – una ‘Renault Scenic’ a cinque porte, per la precisione –: lo sportello, sostituito, a seguito di un incidente, da una ‘autocarrozzeria’, non è originale. A svelare il ‘pacco’ è un altro carrozziere, che segnala all’automobilista la presenza dello sportello ‘tarocco’, proveniente da un modello di veicolo precedente e adattato per l’occasione alla sua ‘Renault Scenic’. Scontata l’arrabbiatura del proprietario dell’automobile, che, però, ottiene almeno la soddisfazione, da parte della ‘autocarrozzeria’ responsabile del bluff, di un risarcimento dei danni (Cassazione, sentenza 1179/14). A dirla tutta, comunque, il quantum stabilito dal Giudice di pace e confermato dalla Corte d’Appello non è clamoroso: l’automobilista dovrà ricevere poco più di mille euro come «risarcimento del danno» – soddisfazione più per l’orgoglio che per le tasche... – per l’«installazione di una portiera non originale». Decisivo, per i giudici, innanzitutto, il fatto che l’officina non ha dimostrato che la «sostituzione» con un pezzo non originale «era stata autorizzata». E a dare forza a questa visione anche alcune considerazioni fondate sul buon senso: «carenza di interesse, del proprietario del veicolo, ad autorizzare la sostituzione, posto che il pagamento del lavoro veniva coperto dall’assicurazione; assenza di urgenza del lavoro, perché provata la disponibilità di altre autovetture» per il proprietario della ‘Renault Scenic’, e, infine, «tempestività della richiesta di spiegazioni dopo la scoperta del ‘fattaccio’». Buona fede. Questione chiusa? Assolutamente no. Perché i titolari dell’officina, nonostante l’obolo ‘minimal’ da versare all’automobilista, decidono di proporre ricorso in Cassazione, ribadendo la tesi della «autorizzazione del cliente al montaggio della portiera di un modello precedente della stessa autovettura», e aggiungendo che, comunque, avrebbe dovuto essere il proprietario del veicolo a «provare il dolo incidente e la violazione dei principi di correttezza e buonafede». Ma queste obiezioni vengono respinte in maniera netta dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali mostrano di condividere in pieno l’ottica adottata dalla Corte d’Appello, poggiata sulla acclarata installazione di una «portiera» non originale e sulla considerazione logica della mancanza di «interesse» dell’automobilista a «consentire l’utilizzo di una portiera di un precedente modello di vettura, peraltro modificata e da adattare, con svalutazione dell’automezzo acquistato un anno prima, atteso che il danno sarebbe stato risarcito dall’assicurazione». Senza dimenticare, poi, la mancanza di «urgenza di ottenere la restituzione del veicolo» e la «meraviglia» espressa dall’automobilista, una volta conosciuta la sgradevole ‘sorpresa’... Tutti questi elementi, come detto, sono assolutamente rilevanti. Altrettanto decisiva è la considerazione, evidenziano i giudici, che la «domanda di risarcimento» è da accogliere alla luce della «non conformità a buonafede dell’esecuzione del contratto, in quanto la sostituzione della portiera era avvenuta mediante la installazione di un ricambio pertinente ad un modello della medesima autovettura non più in produzione». Tale passaggio è fondamentale perché «la clausola di buonafede nell’esecuzione del contratto» rappresenta «un dovere giuridico autonomo a carico delle parti, a prescindere dalla esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge»: di conseguenza, la «violazione» di tale «clausola di buonafede», concludono i giudici, «costituisce, di per sé, inadempimento, e può comportare l’obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato». Per questo, sono state sufficienti «la prova del contratto di riparazione» e l’evidenza del comportamento dell’officina, «contrario a buonafede», per considerare legittima la richiesta di risarcimento avanzata dall’automobilista. 
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Portiera sostituita, ma con un ‘pezzo’ di un modello precedente: risarcito l’automobilista

Omicidio colposo: per la vittima limitato il concorso di colpa

Non è esonerato da responsabilità il conducente del veicolo che ha travolto ed ucciso un pedone, il quale, appena sceso da un autobus, aveva attraversato la strada, priva, in quel punto, di strisce per l’attraversamento pedonale, avventatamente e senza prima assicurarsi che non sopraggiungesse alcun veicolo.
Questo è quanto affermato dalla Corte di cassazione, sezione IV penale, con sentenza n. 14776, depositata il 31 marzo 2014, che ha rigettato il ricorso dell’imputato, il quale chiedeva che fosse riconosciuta e addebitata alla vittima la totale responsabilità nel sinistro (in modo da giungere all’assoluzione dall’accusa di omicidio colposo) e non un suo semplice concorso di colpa (nella fattispecie, riconosciuto dalla Corte d’Appello di Roma nella misura del 40% e non più sindacato dalla Suprema Corte di Cassazione, in quanto valutazione di merito - non vagliabile dalla Corte di Cassazione - e non di diritto).
Fondamento della decisione:
1. Disposizioni normative sulla circolazione stradale
Gli ermellini, riprendendo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, affermano che l’articolo 141 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), rubricato “Velocità” e i principi generali della circolazione stradale impongono al conducente l’obbligo non solo di regolare la velocità del veicolo e la propia condotta, in modo che la stessa non costituisca pericolo per per la sicurezza delle persone e delle cose, ma anche di prevedere, a seconda delle circostanze, dei luoghi e delle condizioni, i prevedibili comportamenti irregolari e finanche incoscienti degli altri utenti della strada che possano determinare situazioni di pericolo e tenere, di conseguenza, una condotta tale da prevenire sinistri o altri eventi antigiuridici, quale nella fattispecie l’omicidio di un pedone.
2. Norme prudenziali non scritte 
La Suprema Corte non si ferma qui, ma prosegue specificando come il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro possa considerarsi completamente esonerato da responsabilità solo in caso di sua osservanza di norme precauzionali scritte, assolutamente complete ed esaustive di tutti i possibili comportamenti prudenziali esigibili in relazione a determinate situazioni di pericolosità. 
Tuttavia – per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione – l'osservanza di tutte le norme prudenziali "scritte" non esclude che possa comunque residuare una responsabilità generica derivante da quelle non scritte. In tal caso, l'adempimento delle norme scritte non esaurisce i doveri degli utenti della strada.
Tra le suddette regole cautelari non scritte, relative alla circolazione stradale, rientra certamente il dovere generale del neminem laedere, principio del diritto romano che si riferiva alla civile e pacifica convivenza, nonchè fondamento della responsabilità extracontrattuale, secondo il quale tutti sono tenuti al dovere (generico) di non ledere l'altrui sfera giuridica.
Pertanto, per il solo fatto di aver cagionato un danno ad un altro soggetto, il conducente di un veicolo può essere chiamato a rispondere.
In tal caso per poter escludere del tutto la responsabilità del conducente del veicolo investitore e porre esclusivamente a carico del pedone la responsabilità per i danni o la morte allo stesso derivati, è necessario che il primo si sian trovato nell’impossibilità di prevenire e/o evitare l’investimento stesso, per fatti estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, da qualsiasi fonte derivante.
LE MASSIME
Corte di cassazione, Sezione IV penale, sentenza 31 marzo 2014, n. 14776
Circolazione stradale – Sinistro – Esonero responsabilità del conducente – Norme prudenziali complete ed esaustive - Possibile 
Il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro può considerarsi completamente esonerato da responsabilità solo nel caso in cui le norme che disciplinano la circolazione stradale relative alla fattispecie in questione siano del tutto complete ed esaustive dei comportamenti prudenziali.
Circolazione stradale – Sinistro – Investimento pedone – omicidio colposo – concorso di colpa della vittima - esonero responsabilità del conducente – Negativo 
L'osservanza di tutte le norme prudenziali "scritte" non esclude la responsabilità generica derivante da regole prudenziali non scritte. Tra le suddette regole cautelari non scritte, relative alla circolazione stradale, rientra certamente il dovere generale del neminem laedere, principio del diritto romano che si riferiva alla civile e pacifica convivenza, nonchè fondamento della responsabilità extracontrattuale, secondo il quale tutti sono tenuti al dovere (generico) di non ledere l'altrui sfera giuridica.
Circolazione stradale – Sinistro – Investimento pedone – Articolo 141 CdS - Previsione comportamenti pedoni – Obbligo – Affermativo 
I principi generali della circolazione stradale impongono al conducente l'obbligo non solo di regolare la propia condotta, in modo che la stessa non costituisca pericolo per per la sicurezza delle persone e delle cose, ma anche di prevedere, a seconda delle circostanze, dei luoghi e delle condizioni, i prevedibili comportamenti irregolari degli altri utenti della strada, inclusi i pedoni, che possano determinare situazioni di pericolo.
fonte: ilsole24ore.com/Omicidio colposo: per la vittima limitato il concorso di colpa

mercoledì 2 aprile 2014

Mobbing, è il lavoratore che deve provarne la sussistenza

Il lavoratore ha l’onere di provare il carattere persecutorio dei comportamenti del datore di lavoro, l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente, il nesso eziologico e l’intento persecutorio. È quanto emerge dalla sentenza 898/14 della Cassazione.

Il caso

Una dipendente del Consorzio Nazionale Concessionari (poi Equitalia) si era rivolta al Tribunale per sentir dichiarare la illegittimità delle note di qualifica (mediocre) attribuite dal datore di lavoro e la illegittimità della condotta di mobbing di cui era stata vittima. Inoltre, aveva chiesto la condanna dello stesso Consorzio al pagamento del premio di rendimento in merito agli anni dal 1998 al 2002, cioè per il tempo di attribuzione del giudizio di mediocre; e al risarcimento di tutti i danni causati dall’illegittima condotta persecutoria: danno biologico, danno esistenziale e danno alla professionalità. La domanda dell’attrice, però, viene accolta parzialmente, sia in primo che in secondo grado. Alla lavoratrice, infatti, viene riconosciuto il premio di rendimento previsto dal 1998 al 2002, vista l’illegittimità delle note di qualifica attribuitegli, ma nessun risarcimento viene disposto in merito alla condotta di mobbing. E proprio la condotta di mobbing non è sussistente nemmeno per i Giudici di Cassazione, i quali, rigettando il ricorso della lavoratrice, precisano che per mobbing deve intendersi la condotta del datore di lavoro consistente in «reiterati e prolungati comportamenti ostili, di intenzionale discriminazione e di persecuzione psicologica, con mortificazione ed emarginazione del lavoratore». Sono 4 gli elementi che configurano la condotta di cui si tratta: la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio; l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore; e, infine, la prova dell’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio. Tutti elementi che deve provare la lavoratrice e, nel caso di specie, proprio tale prova è venuta a mancare.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Mobbing, è il lavoratore che deve provarne la sussistenza

Detenzione illecita di stupefacenti: la Cassazione fornisce chiarimenti sul consumo di gruppo

Il cosiddetto consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’art. 75 d.P.R. n. 309/1990, in presenza di determinate condizioni. È quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza 1874/14.

Il caso

Il Tribunale di Agrigento condannava quattro uomini per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, sulla base di una serie di conversazioni telefoniche. Ciascuno degli imputati propone ricorso in Cassazione, con distinti atti. Le intercettazioni, se correttamente interpretate, possono fondare una decisione di condanna. Gli imputati lamentano il fatto che la sentenza di condanna si sia basata unicamente su una serie di conversazioni telefoniche non correttamente interpretate. La Cassazione respinge tale censura sostenendo che la Corte territoriale ha ritenuto le dichiarazioni rese da un testimone pienamente attendibili e riscontrate dalle riprese effettuate mediante una telecamera. L’interpretazione delle conversazioni costituisce questione di fatto, sindacabile dal giudice di merito. Tra l’altro, i Giudici del Palazzaccio ribadiscono che esula dai loro poteri una rilettura dei dati di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Con particolare riferimento alle intercettazioni telefoniche, «l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza». Uno degli imputati denuncia, inoltre, il fatto che sia stata fatta rientrare nel reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990 anche la condotta di detenzione di sostanza stupefacente destinata al c.d. uso di gruppo, nel caso in cui l’acquirente detentore sia anche assuntore. Osserva che la codetenzione in concorso con altri è compatibile con la quantità della sostanza, stante l’importo dell’acquisto, tale da rendere verosimile la destinazione all’uso personale. Anche tale doglianza è infondata: l’acquisto per il consumo di gruppo è stato escluso in forza della circostanza della corresponsione del prezzo dello stupefacente per intero da parte di uno degli imputati. Se si fosse trattato effettivamente di un acquisto in comune, lo stesso avrebbe dovuto corrispondere solo un terzo del complessivo importo. Tra l’altro, la condanna è in primo luogo fondata sull’esclusione degli estremi atti a ravvisare l’uso di gruppo non punibile secondo i parametri indicati dalla Sezioni Unite: il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’art. 75 d.P.R. n. 309/1990, a condizione che: a) l’acquirente sia uno degli assuntori; b) l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa fin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto. Alla luce di quanto detto, il ricorso si intende respinto.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Detenzione illecita di stupefacenti: la Cassazione fornisce chiarimenti sul consumo di gruppo