martedì 13 giugno 2023

Furto di generi alimentari: lo stato di bisogno non è scriminante

 La causa di giustificazione dello stato di bisogno deve essere ricollegabile ad un bisogno impellente, e dunque ad una sottrazione minimale, destinata ad una immediata soddisfazione dell'esigenza alimentare non diversamente soddisfacibile e sempre imposta dalla necessità di evitare il pericolo di un danno grave alla persona. Questo è quanto emerge dalla sentenza 22 maggio 2023, n. 21900 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Il caso vedeva un uomo senza fissa dimora, ritenuto responsabile del delitto di furto di generi alimentari, ricorrere per cassazione lamentando la mancata applicazione della scriminante dello stato di bisogno, ex art. 54 c.p., ricollegabile al proprio stato di indigenza economica.

Secondo gli ermellini, l'asserita situazione di indigenza non è, di per sé, idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Cass. pen., Sez. V, 19 marzo 2008, n. 27049).

Si è ritenuto, infatti, che lo stato di bisogno dell'imputato non possa integrare la scriminante ex art. 54 c.p., e che non possa essere riconosciuto al mendicante che si trovi in ristrettezze economiche, poiché la possibilità di ricorrere all'assistenza di enti che la moderna organizzazione sociale ha predisposto per l'aiuto degli indigenti ne esclude la sussistenza, in quanto fa venir meno gli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo grave alla persona.

Nè la circostanza della destinazione del bene a soddisfare un bisogno alimentare esclude la configurazione del furto trattandosi pur sempre di un bene avente valore economico il cui impossessamento realizza un vero e proprio profitto laddove la destinazione al nutrimento si risolve nell'uso di cui l'autore dell'impossessamento fa del bene.

Si può affermare, quindi, che in tema di operatività dello stato di necessità con riferimento al reato di furto di generi alimentari, pur dovendosi ritenere corretta una interpretazione di tale scriminante che si riferisca alla esigenza di far fronte a un bisogno quale può certamente essere anche quello alimentare, la cui mancata soddisfazione in determinate circostanze ben potrebbe compromettere la salute della persona, occorre potere escludere in modo assoluto la sussistenza di ogni altra concreta possibilità, priva di disvalore sociale, di soddisfare diversamente quel bisogno evitando il danno altrui.

La stato di necessità deve consistere in forze estranee alla volontà dell'agente, che costringono costui ad agire in modo contrario al diritto penale oggettivo per sottrarre se stesso o altri al pericolo di un danno grave alla persona; il soggetto, in altri termini, deve trovarsi di fronte all'alternativa o di attendere inerte le conseguenze di un danno inevitabile alla persona ovvero di sottrarsi ad esso mediante un'azione od omissione prevista penalmente dalla legge.


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