giovedì 24 novembre 2022

Violenza sessuale: la manifestazione di disprezzo verso la vittima impedisce di attenuare la pena

Il vilipendio verbale è indicativo di una concezione dei rapporti umani improntata alla prevaricazione e alla lesione della dignità della vittima e, come tale, indicativo della gravità delle condotte tenute.
Questo è quanto deciso dalla Cassazione penale con la sentenza n. 40607/2022.
Il fatto
Il ricorrente veniva condannato nel giudizio di merito alla pena di anni 5 e mesi 1 di reclusione per una pluralità di episodi di violenza sessuale in danno della convivente.
La difesa interponeva impugnazione di legittimità avverso la sentenza di conferma della condanna emessa dalla Corte d’appello articolando tre motivi.
Con il primo censurava la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza dal momento che quest’ultima non faceva cenno alle modalità di compressione della libertà decisionale della vittima che erano state contestate.
Con il secondo motivo si doleva del vizio di motivazione in relazione alla confermata responsabilità penale.
Con il terzo, infine, censurava la mancata riqualificazione del reato nell’ipotesi gradata di violenza sessuale.
La sentenza
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi proposti confermando la condanna.
Quanto alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ha escluso che ricorresse nel caso di specie dal momento che il nucleo centrale degli episodi di violenza sessuale era rimasto invariato, fra quanto descritto nel capo di imputazione e quanto riportato poi in sentenza, e, pertanto, a prescindere dal mezzo con cui era stata ritenuta coartata la volontà della vittima, l’imputato aveva potuto esercitare il diritto di difesa rispetto all’accusa mossagli.
A riguardo mette conto di ricordare come, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il principio di correlazione non è violato quando, in esito alla istruttoria dibattimentale o comunque al giudizio, i fatti risultino essersi verificati secondo modalità marginalmente difformi rispetto a come gli stessi erano stati descritti nel capo di imputazione, ma quando, a seguito del diverso accertamento fattuale operato in sede di giudizio, sia impedito all'imputato, cui era stata rappresentata una determinata ipotesi di accusa, di potere adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, per avere, la decisione assunta, come oggetto un evento della vita sostanzialmente diverso da quello rappresentatagli.
Quanto al vizio di motivazione in ordine alla confermata responsabilità penale, addotto sostanzialmente con riguardo alla contestata attendibilità della vittima, la Corte ha precisato come le accuse mosse dalla persona offesa fossero state suffragate dalla figlia di costei la quale non solo aveva confermato che l'imputato fosse nella disponibilità di armi bianche e fosse in tal guisa nelle condizioni di rendere verosimili le minacce profferite alla persona offesa ma aveva anche confermato che l'imputato fosse avvezzo a vilipendere verbalmente la compagna, alludendo alle particolari modalità con le quale egli riteneva di doversi congiungere carnalmente con costei.
La circostanza che ciò avvenisse fra le mura della camera da letto condivisa con la persona offesa e che non fossero stati reperiti i filmati con cui l’imputato era solito riprendere le violenze con cui dava sfogo alla sua libido, non sarebbero, infatti, secondo la Corte, idonei ad inficiare la motivazione circa l’attendibilità della vittima posto che i giudici di merito avevano argomentato, nell’un caso, che la parte offesa, atterrita dalle minacce subite, faceva sì che per i comportamenti del convivente non vi fosse strepito al di fuori delle mura della stanza in questione, nell’altro caso che il mancato riscontro documentale era giustificabile con il mero mancato reperimento degli strumenti adoperati dall'imputato per eseguire le riprese in questione.
In materia di valenza probatoria della testimonianza della persona offesa, occorre ricordare che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
Il Giudice, quindi, può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni.
Tale principio è stato ribadito anche di recente, avendo la Corte di cassazione affermato, in tema di testimonianza, che le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e che, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, nè assistere ogni segmento della narrazione (Cass. Pen., Sez.V, n. 21135/2019, Rv.275312).
Nella specie, la Corte di appello, nel confermare l'affermazione di responsabilità dell’imputato, in linea con i suesposti principio di diritto, aveva posto a fondamento della decisione le dichiarazioni rese dalla persona offesa e della figlia di questa, con motivazioni che la Corte di cassazione ha ritenuto congrue e logiche anche con riferimento alla esclusione della sussistenza della circostanza attenuante del fatto di minore gravità di cui all'ultimo comma dell’art. 609 bis c.p., posto che, indipendentemente dai mezzi di costrizione effettivamente utilizzati dall'imputato per coartare la volontà della persona offesa, ciò che rilevava era la gravità delle minacce a questa rivolte.
Appare significativo che la Corte abbia in tal senso ritenuto non solo priva di significato la dedotta circostanza che i due intrattenessero anche rapporti sessuali di tipo consensuale, ma abbia valorizzato in senso contrario la stessa evidenziando come semmai tale fattore fosse da intendersi indicativo della esistenza da parte della persona offesa della volontà di intrattenere per il resto una ordinaria relazione interpersonale con l'imputato, cui questi, invece, corrispondeva con un deplorevole atteggiamento prevaricatore e violento.
Anzi la Corte è andata oltre considerando indicativo di una concezione dei rapporti umani improntata alla prevaricazione e alla lesione della dignità della vittima e, quindi, indicativo della gravità delle condotte il fatto che l’imputato considerasse dichiaratamente la persona offesa, con disprezzo, al pari di una bestia e, pertanto, ritenesse che corretto fosse il congiungersi con essa more bestiarum.
Di qui il rigetto del ricorso e la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
fonte: altalex.com

Bonus sociali: chi può avere lo sconto in bolletta e come si ottiene

Nel pacchetto delle misure che il Governo Meloni ha inserito in Finanziaria per combattere il caro-bollette c'è anche la revisione dei cosiddetti "Bonus sociali": la manovra, infatti, ha confermato gli importi dei Bonus già in vigore, ma ha ulteriormente innalzato la soglia limite di Isee sotto la quale è possibile beneficiare dei bonus, portandola da 12 mila a 15 mila euro. Questa serie di bonus nati, ormai già da qualche anno per aiutare le fasce più deboli della popolazione a contrastare gli aumenti di luce e gas arriveranno quindi a una platea più ampia di cittadini. E' bene ricordare inoltre che chi ne ha diritto non deve fare praticamente nulla per ottenerlo.
Ma vediamo in che cosa consistono i "Bonus sociali per il disagio economico" (questo il nome completo), da cosa si compongono, chi ne ha diritto e quali documenti occorre presentare per ottenerli. 
Bonus sociali: che cosa sono
I Bonus sociali sono una serie di sconti direttamente in bolletta destinati alle famiglie maggiormente in difficoltà, ovvero quelle con un Isee sotto i 12 mila euro oppure sotto i 20 mila euro se hanno almeno 4 figli a carico. Si tratta in sostanza di una serie di 3 bonus divisi in base al tipo di utenza. Di questi fanno parte:
- il bonus luce;
- il bonus gas;
- il bonus acqua.
Le quote destinate a questi bonus sono state aumentate dal Governo per tutto il 2022 in modo da ridurre il più possibile l'impatto del caro bollette. 
Per ottenere questi sconti è necessario possedere determinati requisiti reddituali, cui si aggiunge a determinate condizioni, il bonus elettrico per situazione di disagio fisico.
Possono ottenere i bonus per disagio economico tutti gli intestatari di un contratto di fornitura:
- elettrica ad uso domestico;
- di gas naturale ad uso domestico;
- di acqua.
Il contratto deve essere attivo presso l’abitazione di residenza ed è necessario che il nucleo familiare abbia un indicatore ISEE inferiore a 12.000 euro o a 20.000 euro in presenza di almeno 4 figli a carico.
I titolari del reddito di cittadinanza hanno diritto ad accedere al bonus elettrico, gas e idrico anche se la soglia ISEE è superiore ai valori richiesti.
Quali documenti presentare e come si ottengono
Dal 2021 non è più necessario inoltrare la domanda presso il Comune o il CAF, tuttavia è obbligatorio presentare la DSU (dichiarazione sostitutiva unica) per ottenere l’ISEE. Infatti, l’INPS attraverso l’ISEE riconosce se il nucleo familiare rientra in una delle condizioni di disagio economico appena viste e invia automaticamente i dati della famiglia al SII (Sistema Informativo Integrato). 
Questo sistema incrocerà i dati ricevuti con quelli delle forniture di elettricità, gas e acqua, permettendo di erogare automaticamente il bonus in bolletta. Per questo motivo è importante ottenere l’Isee, infatti il Governo ha previsto che in caso di requisiti attestati successivamente all’inizio dell’anno, i bonus sociali vengono riconosciuti retroattivamente con accredito diretto sulla bolletta.
Ma vediamo nel dettaglio in che cosa consistono i tre bonus che compongono i Bonus sociali.
Bonus Luce
Il bonus elettrico è uno sconto concesso sulla bolletta della luce per far risparmiare le famiglie che si trovano in condizione di disagio fisico oppure in situazione di difficoltà economica anche dovuta alla numerosità dei suoi componenti. I due bonus sono cumulabili qualora ricorrano entrambi i rispettivi requisiti di ammissibilità.
Bonus Gas
Possono utilizzare il bonus gas sia gli utenti di una fornitura diretta e quelli che utilizzano impianti condominiali.
Per i clienti diretti l’importo viene scontato direttamente sulla bolletta del gas suddiviso nelle singole fatture, pertanto ogni bolletta riporta la parte del bonus proporzionale al periodo che copre. La voce viene indicata nella sezione "totale servizi di rete - quota fissa", in ogni caso, quando viene concesso trovi l’apposita comunicazione nella bolletta.
Per i clienti indiretti l'erogazione avviene attraverso la comunicazione da parte di SGAte dell'emissione di un bonifico domiciliato, che viene erogato in un'unica soluzione.  Il bonifico domiciliato è un sistema di pagamento per cui il titolare del bonus, a seguito dell'accettazione della domanda di bonus, recandosi presso un ufficio postale con il documento di identità e il codice fiscale ritira la somma di denaro cui ha diritto.
Bonus Acqua
Il bonus acqua consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua a persona per anno, individuato in 50 litri al giorno a persona (18,25 mc di acqua all’anno), corrispondenti al soddisfacimento dei bisogni essenziali.

Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale

Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...