venerdì 4 febbraio 2022

Super Green pass, tutto sulle nuove regole: dove e quando serve

A partire dal 1 febbraio 2022 si riduce anche la durata della certificazione verde che passa per i vaccinati da 9 mesi a 6 mesi.  Però per chi ha fatto il booster oppure ha fatto due dosi ed è guarito da COVID il green pass avrà durata illimitata. Lo ha deciso il Governo con l’ultimo decreto legge.
Ormai senza  Green pass base o rafforzato si può fare davvero poco. Dopo che già dallo scorso 10 gennaio 2022 non è più possibile salire su mezzi mezzi pubblici locali e regionali come tram e metropolitane senza il Super Green pass (ovvero quello che si ottiene solo se si è vaccinati o guariti), scatta dal 1° febbraio anche l'obbligo di esibire il green pass (base) nei negozi (esclusi alimentari e farmacie), per entrare in banca, in posta, negli uffici comunali, dal parrucchiere e dall’estetista.   
Altra grande novità che entra in vigore dal 1° febbraio sono le sanzioni (100 euro una tantum) per coloro che, sottoposti all'obbligo vaccinale per gli over 50, non si sono vaccinati. A partire dal 15 febbraio, poi, il Super Green pass diventerà obbligatorio al lavoro per chi ha compiuto 50 anni. A partire dal 1 febbraio 2022 si riduce anche la durata della certificazione verde che passa per i vaccinati da 9 mesi a 6 mesi.  
Il Green pass base (quello che si ottiene anche solo con un tampone negativo) resta sufficiente per tutti gli altri lavoratori, ma è necessario ora anche per avere accesso a molte attività prima libere. Dal 20 gennaio 2022 il green pass base serve per accedere ai servizi alla persona, quindi per andare dal parrucchiere, dal barbiere o dall’estetista. Dal 1 febbraio il green pass base dovrà essere esibito anche per poter entrare negli uffici comunali, negli uffici pubblici, in posta (anche per prendere la pensione), in banca, dal parrucchiere, dagli estetisti ma anche in quasi tutti gli altri. Restano libere senza necessità di green pass solo queste attività: alimentari, negozi di surgelati, farmacie e parafarmacie, negozi di ortopedia e dispositivi medici, negozi di alimenti per animali, pompe di benzina, negozi di prodotti di articoli igienici sanitari, ottici, negozi di vendita combustibile per riscaldamento e uso domestico.  
Obbligo vaccinale per gli over 50
Dall’8 gennaio 2022 l’obbligo vaccinale è stato esteso a tutte le persone che hanno compiuto 50 anni, anche gli stranieri residenti in Italia. Le sanzioni però scattano solo dal 1° febbraio 2022. Ricordiamo che dal 15 dicembre l'obbligo esiste già per gli insegnanti (e altro personale del settore scolastico) e le forze dell’ordine; era già previsto inoltre per il personale sanitario e delle rsa; per tutti ci sarà anche l’obbligo della terza dose. Per chi non rispetta l'obbligo è prevista la sospensione della prestazione lavorativa e dunque dello stipendio. La stessa regola vale anche per il personale universitario. Sono tenuti a garantire il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono prestazione di lavoro in virtù di contratti esterni.
Quando serve il Super Green pass e quando no
Già dal 6 dicembre (e fino al 31 marzo 2022) è necessario per tutti coloro che hanno più di 12 anni avere il Super Green pass per entrare nei ristoranti e nei bar al chiuso, ma anche nelle palestre, impianti sportivi, spettacoli, feste e cerimonie pubbliche. Fino alla fine dello stato di emergenza (fissato al 31 marzo 2022), perciò, per poter consumare al tavolo e al bancone bisogna esibire il pass che dimostra di aver completato il ciclo di vaccinazione o di essere guariti dal Covid. E' inoltre vietata la possibilità di consumare cibo e bevande al chiuso in cinema, teatri ed eventi sportivi.
Dal 10 gennaio 2022 c'è anche l'obbligo di Super Green pass per tutti i mezzi di trasporto pubblico anche quello locale e regionale. Sui mezzi è necessario anche indossare una mascherina Ffp2. Ma la novità più importante è che dal 15 febbraio 2022 chi ha compiuto 50 anni potrà lavorare solo presentando il Super Green pass. 
In caso di passaggio a zona gialla o arancione le attività che finora erano state sottoposte a limiti e restrizioni resteranno aperte, ma solo ed esclusivamente a possessori del Super Green pass. In zona rossa invece le restrizioni scatteranno per tutti.
Mascherine all'aperto
A partire dal 1° febbraio 2022 si riduce anche la durata della certificazione verde che passa per i vaccinati da 9 mesi a 6 mesi.  Però per chi ha fatto il booster oppure ha fatto due dosi ed è guarito da COVID il green pass avrà durata illimitata. Lo ha deciso il Governo con l’ultimo decreto legge.
Tutti devono indossare la mascherina fuori abitazione; sono esentati i bambini fino ai sei anni di età e le persone con disabilità. La mascherina non va indossata all’esterno quando si fa attività sportiva. La mascherina va sempre indossata al chiuso, anche nella propria abitazione, quando si sta con altre persone non conviventi.
È da ricordare che la mascherina FFP2 è obbligatoria per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al covid e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza (perché hanno fatto dose booster), fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.
Arrivano regolamentazioni speciali
Dopo il Super Green pass, ottenuto solo da chi ha completato il ciclo vaccinale e da chi è guarito dall'infezione, arriva ora il Mega Green pass per chi ha effettuato anche la terza dose (il cosiddetto booster) di vaccino anti Covid. Il nuovo certificato servirà per esempio per entrare in una RSA e fare visita a un parente anziano ricoverato. Senza terza dose servirà il Super Green pass e un tampone negativo antigenico o molecolare.
Fino al 31 gennaio 2022 sono chiuse sala da ballo, discoteche, non ci saranno eventi e feste all’aperto e al chiuso e dopo fino al 31 marzo 2022 sarà necessario avere effettuato la terza dose oppure avere completato il ciclo vaccinale primario e avere un tampone negativo antigenico o molecolare. 
Dall’11 settembre e fino alla fine dello stato di emergenza chi accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde covid (normale non super), questo vale anche per i genitori. L’obbligo  non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative, sono incaricati di verificare il possesso del Green pass da parte del prestatore di lavoro. Se l’accesso è motivato da ragioni di lavoro, la verifica il rispetto dell’obbligo ricade sui rispettivi datori di lavoro.
Le sanzioni per il mancato rispetto delle nuove norme di legge variano da 400 a 1.000 euro. Inoltre è stato deciso anche che dopo la seconda infrazione il gestore del locale rischia la chiusura del locale fino ad un massimo di 10 giorni.
Lavoro privato
Devono esibire il Green pass per accedere nei luoghi in cui svolgono l’attività lavorativa anche i lavoratori del settore privato. Dal 15 febbraio 2022 i lavoratori che hanno compiuto 50 anni (o che compiranno 50 anni entro il 15 giugno 2022) devono presentare il Super Green Pass. Come per il settore pubblico, l’obbligo si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato nelle aziende private, anche sulla base di contratti esterni. Il titolare di un'azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda.  I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il Covid, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente (previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza) non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
Anche in questo caso, sono i datori di lavoro che devono organizzare le verifiche del Green pass ai dipendenti. Come nel pubblico, i controlli devono essere effettuati prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso: l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;  per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC. Infine è stata introdotta la possibilità per il datore di lavoro, per specifiche esigenze lavorative, di verificare il Green pass o Super Green Pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede del lavoratore, il quale è tenuto a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del Green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze. I lavoratori possono consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde. I lavoratori che la consegnano, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. In ogni caso i lavoratori non avranno sanzioni disciplinari e mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 (comunque, non oltre il 31 marzo 2022 ), termine di cessazione dello stato di emergenza. Le imprese dopo il quinto giorno di mancata presentazione certificazione, possono sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Lo smartworking non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di Green pass o di Super Green Pass. In sostanza il datore di lavoro non può concedere smartworking ai lavoratori controllati e che sono risultati sprovvisti di Green pass.
Anche per il settore privato, l’accesso del personale nei luoghi di lavoro senza Green pass o Super Green Pass se necessario è punito per il lavoratore con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500 con segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa, ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti. Per il datore di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole, invece, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. 
Liberi professionisti
L’obbligo di Green pass per l’ingresso nei luoghi di lavoro vale per tutti i lavoratori privati, quindi anche collaboratori familiari e autonomi. Il governo ha però precisato che mentre l’obbligo di controllo nel caso di colf e badante ricade sul datore di lavoro, questo obbligo non esiste nel caso entri in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico perché in quel momento si sta acquistando un servizio e non si è datori di lavoro. Resta però facoltà di chiedere l’esibizione del Green pass. Non esiste invece l’obbligo di Green pass per i clienti che salgono su un taxi. Ugualmente i parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il Green pass dei propri dipendenti. Le nuove regole impongono anche ai loro clienti la presentazione del Green pass; l’obbligo ricade in capo agli operatori dei servizi alla persona. 
Tribunali
Dal 15 ottobre al 31 marzo 2022, anche il  personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le certificazioni verdi. E dal 15 febbraio 2022 gli over 50 dovranno presentare il Super Green Pass. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.
Le sanzioni previste per gestori e clienti
Chi viola le regole e viene quindi sorpreso in un locale pubblico al chiuso senza Green pass rischia una multa da 400 a 1.000 euro. La situazione si aggrava nel caso in cui il lasciapassare risulti contraffatto o di un’altra persona: si rischia la denuncia per falso. Anche il gestore del locale può subire conseguenze, chi fa entrare un cliente senza Green pass può incorrere - oltre alla multa - anche in una sanzione amministrativa che va da 1 a 10 giorni di chiusura. La circolare però chiarisce che "qualora si accerti la con corrispondenza fra il possessore della certificazione e l'intestatario, la sanzione viene applicata solo all'avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell'esercente".
In quali casi può essere revocato?
Nel decreto è prevista anche la possibilità che il Green pass venga revocato. Qualora una struttura pubblica del Servizio sanitario regionale, un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) o Sasn (Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile) dovesse comunicare alla piattaforma nazionale la positività al Covid-19 di una persona vaccinata o guarita dal virus, la piattaforma genererebbe una revoca del Green pass eventualmente già rilasciato alla persona e ancora in corso di validità, «inserendo gli identificativi univoci nella lista delle certificazioni revocate e comunicandoli al gateway europeo». In questo caso la piattaforma invierebbe all’interessato una notifica della revoca.

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