lunedì 7 febbraio 2022

Passaggio col rosso, il ''red delay'' non può essere inferiore a 3 secondi

Il tempo di accensione della luce gialla del semaforo, la cui durata non può essere inferiore a 3 secondi, in corrispondenza al tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 km/h, ed è modificabile in un intervallo superiore.
Lo ha stabilito la II Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza 26 gennaio 2022, n. 2305. 

Le multe per essere passata col rosso
Il Comune appellava la pronuncia con cui il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione formulata da una donna contro due verbali di contestazione di una duplice violazione prevista dall'art. 146 C.d.S., comma 3, elevati dalla Polizia municipale, consistita nell'aver proseguito nel percorso stradale malgrado il semaforo lampeggiasse luce rossa, sulla base di un sistema di rilevamento automatizzato (c.d. "Vista red") e, quindi, senza la presenza sul luogo di agenti di polizia.
Decidendo sull’appello, il Tribunale, lo accoglieva, così rigettando l'originaria opposizione avanzata dalla donna avverso i due verbali di accertamento notificatile, con la sua conseguente condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
La Cassazione rigetta le doglianze formulate dall’automobilista.
I secondi del red delay
Per l’automobilista il cd. red delay dovrebbe essere applicato in misura fissa ed immodificabile, corrispondente a 5 secondi e non a 3, come rimasto appurato nel caso di specie mediante la c.t.u. Ciò avrebbe dovuto comportare l'illegittimità degli accertamenti per violazione delle richiamate disposizioni regolamentari. Ma i giudici hanno evidenziato che si applica la risoluzione ministeriale n. 67906/2007, dove si stabilisce il principio secondo cui il c.d. "red delay" non può essere inferiore a 3 secondi e, nel caso di specie, con gli eseguiti accertamenti era stato attestato il rispetto di tale tempo minimo.
Tale principio è stato affermato dalla Cassazione (Cass. n. 18470/2014): in tema di violazioni del C.d.S., la citata risoluzione del Ministero dei trasporti regola, in assenza di apposite indicazioni del C.d.S., il tempo di accensione della luce gialla del semaforo, la cui durata non può essere inferiore a 3 secondi in corrispondenza al tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 km/h, pur rimanendo possibile procedere all'impostazione di un intervallo superiore.
Segnaletica della presenza del sistema di rilevazione elettronica
Diversamente dalla disciplina in tema di violazione dei limiti di velocità, non esiste una prescrizione che imponga un'apposita segnaletica relativa alla presenza del sistema di rilevazione elettronica in prossimità delle installazioni semaforiche. Oltretutto, il sistema "Vista Red" non è propriamente uno strumento di misurazione o di accertamento della violazione, bensì un mero documentatore automatico video-fotografico che è preposto a riprendere il momento dell'attraversamento veicolare con il semaforo rosso; in seguito poi allo sviluppo dei relativi fotogrammi da parte del competente ufficio di polizia si procede alla conseguente attività di accertamento in senso proprio e alla contestazione dell'infrazione, ove sussistente, a carico del trasgressore.
È stato inoltre rilevato che dalla sentenza di appello emerge che, per quanto accertato dal c.t.u., sul posto era stato installato un segnale verticale indicante la presenza del sistema di rilevazione elettronico delle violazioni delle segnalazioni semaforiche.
Modalità di rilevazione senza la presenza di agenti di polizia
La giurisprudenza (Cass. n. 21605/2017) ha statuito che, in materia di violazione dell'art. 146 C.d.S., comma 3, (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), per effetto dell'art. 201, comma 1-ter C.d.S., al quale si correla il successivo comma 1-quater, i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia.
fonte: altalex.com

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