È entrato in vigore il Decreto legislativo n.196 del 8 novembre 2021 per l'attuazione in Italia della direttiva (UE) 2019/904, ovvero la direttiva SUP sulle plastiche monouso. SUP sta per “Single-Use Plastic” e comprende una vasta gamma di prodotti che troppo spesso finiscono per inquinare l’ambiente e soprattutto i mari e le spiagge. Oltre l’80% dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge europee sono di plastica; di questi, il 50% sono oggetti di plastica monouso e il 27% sono attrezzatura collegata alle attività di pesca.
La messa al bando di prodotti monouso
L'obiettivo di riduzione della plastica monouso e della sua dispersione nell'ambiente passa anche dal divieto, riduzione o dalla regolamentazione del consumo degli oggetti di plastica monouso che più frequentemente si rinvengono sulle spiagge dell'Unione europea:
- Bastoncini cotonati (già vietati in Italia)
- Piatti, posate, cannucce, agitatori per bevande e bicchieri (aggiunti nel recepimento italiano)
- Palloncini e aste per palloncini
- Contenitori in polistirene per asporto e consumo diretto di alimenti
Questi prodotti non potranno più essere commercializzati se sono fatti di plastica tradizionale: è consentita la presenza sul mercato solo fino a esaurimento delle scorte.
Al bando anche tutti gli oggetti in plastica oxo-degradabile, già abbandonati diversi anni fa dal mercato italiano.
L’apertura italiana ai prodotti biodegradabili e compostabili
Rispetto a quanto previsto dalla direttiva UE, il recepimento italiano prevede che possano essere immessi in commercio prodotti monouso realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, purché certificati conformi allo standard europeo UNI EN 13432 (se sono imballaggi) o UNI EN 14995 (se sono altri manufatti in plastica). Queste alternative biodegradabili e compostabili devono anche avere percentuali crescenti di materia prima rinnovabile: almeno il 40% da subito e almeno il 60% a partire dal 1° gennaio 2024.
Il recepimento italiano prevede il ricorso alle soluzioni biodegradabili e compostabili solo in alcuni casi specifici:
- quando l’uso di alternative riutilizzabili non sia possibile
- quando l’impiego avvenga in circuiti controllati, con destinazione dei rifiuti alla raccolta differenziata (es. mense, ospedali)
- quando le alternative riutilizzabili non offrono adeguate garanzie di igiene e sicurezza
- nei casi in cui si ha presenza di un elevato numero di persone (es. sagre, fiere…)
- in tutti i casi in cui le alternative riutilizzabili abbiano un impatto ambientale peggiore delle soluzioni biodegradabili e compostabili (sulla base di analisi del ciclo di vita da parte del produttore).
Questa apertura all’uso delle soluzioni biodegradabili e compostabili che è stata da più parti criticata e rischia ancora di portare l’Italia a una procedura di infrazione da parte della Commissione UE, poiché sono state prese decisioni diverse da quelle individuate con le Linee Guida di orientamento delle Commissione UE per l’applicazione della Direttiva SUP.
Oltre a indebolire gli obiettivi di riduzione al ricorso ai prodotti monouso, in favore di soluzioni riutilizzabili, l’apertura italiana ai prodotti biodegradabili e compostabili lascia anche qualche perplessità in merito alla sicurezza di nuovi prodotti nel contatto con alimenti. Nella nostra ultima inchiesta siamo andati a capire quanto i prodotti monouso ecologici siano sicuri. E anche una precedente inchiesta sulle stoviglie riutilizzabili contenenti bambu aveva portato a qualche brutta sorpresa.
Bottiglie di plastica: dal 2024 solo con tappo vincolato
Cambio di rotta anche per le bottiglie in plastica. A partire dal 3 Luglio 2024, le bottiglie fino a 3 litri di volume potranno essere commercializzate esclusivamente se il loro tappo di plastica rimane attaccato alla bottiglia dopo l'apertura, per la durata dell’uso previsto del prodotto. Le bottiglie per bevande in PET, inoltre, dovranno contenere almeno il 25% di PET riciclato entro il 2025 e almeno il 30% a partire dal 2030.
Ambiziosi anche i target di raccolta e riciclo per le bottiglie, più restrittivi rispetto ad altri imballaggi in plastica: in Italia, così come negli altri paesi UE si dovrà raccogliere il 90% di quanto immesso al consumo entro il 2029, con una tappa intermedia del 77% entro il 2025.
Salviette e assorbenti con un'apposita marcatura
Un'altra importante modifica riguarda i prodotti per l'igiene personale e della casa. Per esempio le salviette umidificate per l'igiene personale o domestica a base di fibre di plastica (poliestere e poliidrossialcanoati - PHA) devono riportare una precisa etichettatura che ne evidenzi il contenuto di plastica e le conseguenze della dispersione di questi prodotti nell'ambiente. Anche assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi devono riportare l'apposita marcatura. Per i prodotti come le salviette umidificate, interamente costruite con polimeri naturali non modificati chimicamente (come la viscosa e il lyocell), non si applicano le regole della direttiva: non esiste quindi alcun obbligo di indicazione sulle confezioni. Rientrano tra gli oggetti per cui è obbligatorio riportare l'apposita marcatura anche i prodotti del tabacco con filtri e le tazze o bicchieri per le bevande, se contengono parti o strati di plastica.
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