giovedì 24 giugno 2021

Contributo a fondo perduto del decreto Sostegni bis

Contributo automatico, alternativo e perequativo: sono i nuovi ristori messi in campo dal decreto Sostegni bis. Per ogni contributo, ci sono requisiti e modalità di accesso differenti.

Contributo automatico
È riconosciuto, senza necessità di presentare una nuova istanza all’Agenzia delle Entrate, a tutti i soggetti titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, che hanno ottenuto il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni, purché esso non sia stato restituito o non risulti indebitamente percepito.
Il nuovo indennizzo è di importo pari al precedente contributo e sarà corrisposto con la stessa modalità scelta:
- erogazione diretta sul conto corrente bancario o postale, ovvero
- riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Contributo alternativo
Spetta a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA, attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019, che abbiano subìto una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
La misura del contributo varia a seconda se il soggetto interessato abbia o meno beneficiato del contributo del primo decreto Sostegni.
a) se il soggetto interessato ha beneficiato del contributo del primo decreto Sostegni, il nuovo contributo è determinato applicando alla suddetta differenza tra la media del fatturato e dei corrispettivi dei due periodi indicati (1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020), le seguenti percentuali differenziate in base ai ricavi/compensi 2019: 60% fino a 100.000 euro; 50% da 100.000 a 400.000 euro; 40% da 400.000 a un milione; 30% da uno a 5 milioni; 20% da 5 a 10 milioni;
b) se il soggetto interessato non ha beneficiato del contributo del primo decreto Sostegni, alla suddetta differenza si applicano, invece, le seguenti percentuali, variabili sempre a seconda dei ricavi/compensi 2019: 90% fino a 100.000 euro; 70% da 100.000 a 400.000 euro; 50% da 400.000 a un milione; 40% da uno a 5 milioni; 30% da 5 a 10 milioni.
In ogni caso, il contributo non può essere superiore a 150.000 euro e può essere riconosciuto direttamente sul conto corrente o tramite credito d’imposta.
Per ottenere il contributo è necessario presentare istanza all’Agenzia delle Entrate.
Contributo perequativo
E’ collegato al calo degli utili, non alla riduzione di fatturato.
Il beneficio, infatti, è a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019, il cui risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia peggiore, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze con apposito decreto.
L’ammontare del contributo (che, comunque, non sarà superiore 150.000 euro) è determinato applicando alla differenza tra il risultato economico dei due esercizi, al netto dei contributi anti Covid già ottenuti (tra cui il contributo del decreto Rilancio, quelli dei decreti Ristori, il contributo del primo decreto Sostegni, il contributo automatico e il contributo alternativo) una specifica percentuale, che dovrà essere individuata del Ministro dell’Economia e delle Finanze con il predetto decreto.
Per ottenere il contributo è necessario presentare istanza all’Agenzia delle Entrate, che potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 sarà presentata entro il 10 settembre 2021.

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