domenica 22 novembre 2020

Multa nulla se il tutor non è tarato periodicamente

Sull’amministrazione grava l’onere di dar prova del regolare funzionamento del dispositivo SICVE-tutor, sebbene operi un automatico. Per l’effetto, la multa per eccesso di velocità è valida se il tutor è sottoposto a tarature periodiche che devono essere comprovate in giudizio dall’amministrazione convenuta.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione che, tramite l’ordinanza n. 24993 depositata il 9 novembre 2020, ha accolto il ricorso di un automobilista richiamando la lettura ermeneutica, fornita dalla Consulta, all'art. 45, comma 6, C.d.S.

La mancata dimostrazione del corretto funzionamento del tutor
Un automobilista ha adito la Corte di Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 273 del 1991, art. 4, art. 45 C.d.S., comma 6 e art. 142 C.d.S., comma 6, degli artt. 192 e 345 reg. att. C.d.S., per avere il Tribunale, in sede d’appello, disatteso il motivo di gravame in relazione alla mancata dimostrazione da parte dell'amministrazione del corretto funzionamento del dispositivo col quale era stato rilevato l’eccesso di velocità, ovvero il Tutor Sicve.
Più in dettaglio, la sentenza d'appello non aveva tenuto conto dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 45 C.d.S., comma 6, nella parte in cui non aveva previsto che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità debbano essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura (Corte Cost. n. 113/2015). Inoltre, l’automobilista ha lamentato l'erroneità della sentenza in quanto, nonostante l'eccezione di nullità sollevata dallo stesso per omessa dimostrazione della corretta funzionalità del dispositivo elettronico, non ne aveva tenuto conto argomentando che l’automobilista non aveva specificamente contestato e confutato l'allegazione della amministrazione circa l'effettuazione della taratura "cronologica".
L’obbligo di verifica periodica è esteso a tutti i dispositivi di accertamento delle infrazioni stradali
Il collegio di ermellini condivide le censure osservando che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, C.d.S. (Corte Cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e in ipotesi di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se dette verifiche siano state o meno effettuate (tra le tante, Cassazione n. 24757 del 2019).
La sentenza della Consulta n. 113 del 2015
Perciò, non è risultata corretta la distinzione operata dal giudice di seconde cure ai fini dell'applicazione dell’art. 45, c. 6, C.d.S., nell’ambito della lettura ermeneutica fornita dalla Consulta in occasione della sentenza n. 113/2015, fra apparecchi sottoposti a diretta vigilanza della Polizia Stradale e apparecchiature SICVE che funzionano in automatico ed in autonomia e che sono sottoposte a controlli annuali per la sincronizzazione degli orologi.
Più precisamente, la Corte costituzionale aveva rilevato che ogni strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e, quindi, a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione; tale profilo interessa anche i meccanismi di autodiagnosi che appaiono suscettibili, come le altre apparecchiature, di obsolescenza e di deterioramento.
L’annullamento con rinvio
Per lo stesso collegio di legittimità, non è risultato idoneo a superare l'applicabilità dell'art. 45 cit. C.d.S., comma 6, nella portata precettiva assegnata dalla Consulta, l'argomento utilizzato dal tribunale secondo il quale il ricorrente non avrebbe specificamente contestato l'allegazione dell'amministrazione circa l'effettuazione della taratura, dovendosi rilevare come sia sufficiente, a detto fine, la contestazione, incombendo sull'amministrazione la prova dell'effettuazione del periodico controllo. Per l’effetto, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale in persona di diverso magistrato.
fonte:www.altalex.com

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