lunedì 28 settembre 2020

Sorpasso oltre la linea continua: legittima la sanzione per guida contromano

L’ordinanza 19 febbraio - 4 settembre 2020, n. 18493 della Corte di Cassazione affronta due temi degni di nota: la fattispecie della circolazione contromano e la legittimazione passiva nei giudizi di opposizione all’ordinanza ingiunzione.

Quanto al primo aspetto, la pronuncia chiarisce che l’invasione dell’altra corsia non è giustificata dalla manovra di sorpasso e, pertanto, è legittima l’ordinanza ingiunzione che irroghi la sanzione per l’occupazione della corsia contraria, ai sensi dell’art. 143 c. 11 Codice della Strada.
In merito alla seconda questione, la Corte chiarisce che la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'amministrazione che abbia adottato il provvedimento impugnato. Pertanto, compete alla Prefettura nell’ipotesi di ordinanze ingiunzioni emesse dalla stessa. Viceversa, è inammissibile evocare in causa altri soggetti e non è possibile l'intervento di terzi (principale o ad adiuvandum), poiché il giudizio verte esclusivamente sulla legittimità dell'esercizio della potestà sanzionatoria.

La vicenda
Un automobilista veniva sanzionato per aver invaso la corsia di marcia opposta, delimitata dalla striscia continua, durante una manovra di sorpasso, in violazione dell’art. 143 c. 11 Codice della Strada. Egli si opponeva all’ordinanza ingiunzione, ma l’opposizione veniva rigettata dal Giudice di pace. In appello, l’opponente lamentava il difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione comunale, la quale aveva partecipato al giudizio su ordine del giudice di pace. Il Tribunale rilevava che il Comune aveva assunto la posizione di interventore adesivo dipendente (art. 105 c. 2 c.p.c.), avendo interesse alla lite e, pertanto, aveva titolo a partecipare al giudizio di secondo grado stante l’inscindibilità della causa in sede di impugnazione. Inoltre, il ricorrente contestava la legittimità della sanzione, giustificando l’invasione della corsia opposta con la manovra di sorpasso. Si giungeva così in Cassazione.
La legittimazione passiva nell’opposizione all’ordinanza ingiunzione
Uno dei motivi di ricorso riguarda la carenza di legittimazione passiva in capo al Comune nell’ambito del giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione. Secondo il ricorrente, infatti, l’unica legittimata passiva è la Prefettura; inoltre, il Comune non aveva partecipato all’appello in virtù della delega rilasciata dall’amministrazione prefettizia (ex art. 6 c. 9 D.Lgs. n. 150/2011), in quanto la Prefettura si era costituita in ambo i gradi.
La Suprema Corte considera fondati ambedue i motivi.
Infatti, per giurisprudenza costante, nel giudizio di opposizione alle sanzioni, è legittimata passiva esclusivamente l’amministrazione che abbia adottato il provvedimento impugnato. Nel caso di specie, l’ordinanza ingiunzione è stata emessa dalla Prefettura e ad essa compete la legittimazione passiva. Il giudizio di opposizione ha ad oggetto la legittimità dell’esercizio della potestà sanzionatoria, da ciò consegue che:
- è inammissibile evocare in giudizio altri soggetti,
- non è consentito l’intervento di terzi, sia principale che ad adiuvandum.
Il Comune non è legittimato passivo nel giudizio di opposizione
Ut supra ricordato, l’intervento nel giudizio di opposizione è escluso, anche se effettuato dall’amministrazione che beneficia delle somme derivanti dalla riscossione della sanzione. Infatti, nell'opposizione all'ordinanza ingiunzione, non si discute del credito spettante all’ente a cui sono destinati gli importi derivanti dalla sanzione (Cass. 8759/2002; Cass. 10300/2002; Cass. 11926/2003; in senso contrario, Cass. 9152/1995; in generale, per l'ammissibilità dell'intervento di terzi nel giudizio di opposizione, Cass. 3545/1990).
Tale orientamento restrittivo in ordine all’inammissibilità dell’intervento nell’opposizione risulta corroborato anche dalle modifiche normative succedutesi nel tempo.
Doppia violazione con un’azione: circolazione contromano e violazione segnaletica
Il ricorrente lamenta che la Prefettura non abbia dimostrato la sussistenza della violazione, inoltre, la presenza della striscia longitudinale continua, oltrepassata durante la manovra di sorpasso, non aveva costituito oggetto di discussione tra le parti, in quanto riguardava la diversa fattispecie prevista dall’art. 146 c. 2 Codice della Strada (ossia “violazione della segnaletica stradale”).
La Suprema Corte respinge tale doglianza, ritenendo provata la presenza della linea continua di mezzeria dal contenuto dell’ordinanza ingiunzione e dal rilievo fotografico dedotto dalla Prefettura. La sanzione comminata all’automobilista è quella prevista dall’art. 143 c. 11 Codice della Strada:"Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 666".
In buona sostanza, viene contestata l’invasione della contraria corsia di marcia, anche se l’ordinanza menziona la presenza della segnaletica (ossia la linea continua di mezzeria).
I supremi giudici chiariscono che:
- la circolazione contromano (art. 143 c. 11 e 12 C.d.S.)si verifica quando il veicolo, percorrendo una strada a doppio senso di circolazione, invade la corsia destinata alla opposta direzione di marcia ovvero procede nella carreggiata destinata al senso opposto;
- la violazione della segnaletica stradale (art. 146 C.d.S.) «sanziona la violazione della segnaletica stradale di cui agli artt. 38-43, ipotesi che può ritenersi integrata anche dalla semplice circolazione sopra le strisce longitudinali, senza alcuna invasione della corsia contrapposta (art. 40, comma 10, lett. b)».
Il divieto di circolazione in contromano (art. 143 c. 11) concorre con la fattispecie della violazione di segnaletica (art. 146), in quanto non si pone con essa in rapporto di specialità.
Da quanto detto emerge che, con un’unica azione, sia possibile commettere due infrazioni: il divieto di contromano (invadendo l’altra corsia durante il sorpasso) e la violazione della segnaletica (oltrepassando la linea continua). Le due violazioni restano autonome anche se derivano dalla stessa azione. In buona sostanza, «il superamento della linea longitudinale non imponeva di contestare esclusivamente la violazione dell'art. 146, comma 1, potendosi applicare la sanzione prevista per l'infrazione più grave (art. 143 C.d.S.), eventualmente con l'aumento di legge».
La Corte rigetta, altresì, la tesi dell’automobilista secondo cui l’”occupazione” momentanea dell’altra corsia era stata determinata dalla manovra di sorpasso. Ebbene, il conducente, quando supera un altro mezzo, deve posizionarsi alla sua sinistra, superandolo rapidamente, tenendosi ad un'adeguata distanza laterale e riportandosi a destra appena possibile, senza creare pericolo (art. 148 c. 3 C.d.S.).
Inoltre, il sorpasso non comporta sempre l'invasione dell'altra corsia di marcia, ma deve avvenire:
«sulla sinistra del veicolo o di altro utente della strada che procede nella stessa corsia o
sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende sorpassare solo se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie» (Cass. 1683/2019; Cass. 16515/2005).
La mancata sottoscrizione dell’atto non ne comporta l’invalidità
Il ricorrente lamenta la mancata sottoscrizione del provvedimento sanzionatorio da parte dell’amministrazione emittente. Anche tale doglianza viene rigettata, infatti, l'ordinanza ingiunzione di cui trattasi era stata redatta con sistemi meccanizzati e la firma del dirigente era stata sostituita dall'indicazione a stampa del suo nominativo (art. 3 d.lgs. n. 39/1993). La legittimità di tale modalità di firma si evince: 
dall’art. 383 c. 4 C.d.S. e dall’art. 385 Reg. Esec. Att. C.d.S., commi 3 e 4
dall’art. 3 c. 2 d.l.gs. n. 39/1993 secondo il quale nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto.
La sottoscrizione autografa non sempre è necessaria in quanto si può garantire l’attribuibilità dell'atto al soggetto che deve esserne l'autore anche con le modalità su descritte (Cass. 8269/2010; Cass. 17573/2007; Cass. 21918/2006; Cass. 3122/2002; Cass. 10012/2002; Cass. 2080/2003; Cass. 1752/2006; Cass. 19780/2006; Cass. 1923/1996).
Conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio al altro magistrato del Tribunale che deciderà anche in punto spese. In particolare, gli ermellini hanno affermato che:
«questa Corte ha […]costantemente affermato che la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alle sanzioni compete esclusivamente all'amministrazione che abbia adottato il provvedimento impugnato, e, quindi, alla Prefettura per le ordinanze emessa da quest'ultima, non essendo ammissibile evocare in causa altri soggetti, né essendo consentito l'intervento di terzi (principale o ad adiuvandum), poiché il giudizio verte esclusivamente sulla legittimità dell'esercizio della potestà sanzionatoria».

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