Nessun concorso di colpa per il veicolo che procede, sulla propria corsia di marcia, con andatura elevata, poiché la responsabilità intera del sinistro ricade sul conducente che invade la corsia. La Corte di Cassazione (VI Sezione Civile, ordinanza n. 19115 del 15 settembre 2020), ha chiarito che, colui che si trova la carreggiata invasa, nonostante la velocità sostenuta, per tentare di evitare l’impatto, può unicamente frenare.
La vicenda
La compagna di un uomo, deceduto in un sinistro stradale, anche per conto della figlia minore, avanzava domanda di risarcimento. Nei tre gradi di giudizio la donna soccombe, in quanto i giudici hanno rilevato la colpa esclusiva del deceduto, il quale, alla guida della propria autovettura, aveva invaso la corsia opposta, in tal modo entrando in collisione con l’autovettura che procedeva in direzione opposta, e nonostante l’andatura di marcia sostenuta.
La mancata operatività del concorso di colpa concorrente ex art. 2054 c.c.
Il collegio di legittimità ribadisce la regola, già applicata dalla Corte territoriale, e già affermata dalla stessa Cassazione (numero 124 del 2016) secondo la quale, in materia di responsabilità civile da circolazione stradale, anche se dalla valutazione delle prove resta individuata la condotta colposa di uno solo dei due conducenti, per attribuire allo stesso la causa determinante ed esclusiva dell’incidente, deve parimenti accertarsi che l’altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, in quanto è necessario dimostrare di aver operato tutto il possibile al fine di evitare il danno, altrimenti si deve presumere anche il suo colpevole concorso. La stessa Cassazione, in più occasioni, ha inoltre chiarito che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli, come pure a quelle di comune prudenza, può essere acquisita anche in modo indiretto, attraverso l’accertamento del collegamento causale esclusivo o assorbente dell’evento dannoso con la condotta dell’altro conducente. Nella specie, sul conducente che invade la carreggiata di marcia opposta ricade l’intera responsabilità del sinistro, pur se al momento dell’impatto il veicolo antagonista procedeva a velocità sostenuta. Nella specie, secondo il collegio, pur essendo ipotizzabile un’andatura non commisurata del veicolo, tale circostanza resta assorbita dalla condotta dell’altro conducente, il quale ha oltrepassato la striscia continua senza neanche rallentare. Pertanto, il concorso di colpa si vanifica quando la violazione imputabile al veicolo antagonista non ha incidenza causale nell’incidente, in quanto il guidatore, preso atto che un veicolo, superando la striscia continua ed invadendo la corsia, sta per impattare frontalmente, può unicamente compiere una manovra d’emergenza, e cioè frenando per tentare di evitare lo scontro.
La prova liberatoria
E’ stato anche affermato che l’infrazione pur grave, quale l’invasione dell’altra corsia, posta in essere da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare finanche la condotta dell’altro guidatore nella finalità di stabilire se, in rapporto alla situazione accertata nei fatti, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso (Cassazione numero 477 del 2003). Ciò tuttavia non esclude che pure in detta circostanza possa, in ogni caso, ritenersi raggiunta la prova liberatoria anche in modo indiretto, in base alla valutazione dell’efficacia eziologica della condotta dell’altro conducente. La prova liberatoria si può raggiungere finanche in modo indiretto, nell’ipotesi ove emerga che l’invasione della corsia presenta un’efficacia causale assorbente nello stesso incidente. Secondo il collegio, il giudice territoriale, a ragione, ha evidenziato che tale, pur ipotizzabile, circostanza, non ha avuto alcuna incidenza causale dal momento che il conducente non avrebbe potuto compiere ulteriori manovre di emergenza, oltre a quella di frenare, per evitare l’impatto. La presunzione di colpa concorrente, ex art. 2054, II comma, c.c., opera sul piano causale, tuttavia la presunzione di colpa deve pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l’evento. Quando, al contrario, risulti che quella violazione non abbia avuto incidenza causale, non sussiste ragione di ritenere non superata quella presunzione: una differente interpretazione finirebbe con l’attribuire, alla norma in questione, una valenza puramente sanzionatoria. Il giudice d’appello, infatti, aveva accertato l’esclusiva responsabilità del guidatore deceduto evidenziando l’assorbente valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica dell’incidente, per l’improvvisa invasione della carreggiata.
L’accertamento dei fatti
Ulteriormente, la Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale in tema di responsabilità da incidenti derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un sinistro e alla condotta delle persone alla guida dei veicoli coinvolti, si concretizza in un giudizio di merito fatto, il quale rimane insindacabile in sede di legittimità, nell’ipotesi ove sia stato adeguatamente motivato, e sia immune da vizi logici o errori giuridici, e ciò pure per quanto concerne il punto se il guidatore di uno dei vicoli abbia fornito la prova liberatoria ex articolo 2054 c.c.
fonte: www.altalex.com
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lunedì 28 settembre 2020
Sinistro stradale: è responsabile chi invade la corsia opposta
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