lunedì 28 settembre 2020

Superbonus al 110%: tutto quello che c'è da sapere

Grazie al Superbonus al 110% chi esegue una ristrutturazione fino al 31 dicembre 2021 può contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico.

Il Decreto Rilancio ha introdotto il cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e sarà suddivisa in 5 rate di pari ammontare. Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro, si ottengono 11.000 euro di detrazione pari a 2.200 euro annui da recuperare nelle 5 dichiarazioni dei redditi presentate successivamente all’esecuzione dei lavori.

Quando puoi usare il superbonus
Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% sono sostanzialmente di due tipi e possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio, sono in ogni caso escluse le nuove costruzioni, infatti gli immobili oggetto dell’intervento devono esser già esistenti. Di fatto si agevolano i grossi interventi che migliorano la prestazione termica dell'edificio e quelli volti a ridurre il rischio sismico, secondo uno schema preciso confermato dall'Agenzia delle entrate. Vediamo nel dettaglio l’elenco dei lavori così detti “trainanti”:
- Interventi di isolamento termico delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali (delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno, i vani non riscaldati o il terreno, compreso il tetto) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia indipendente e disponga di accesso autonomo all'esterno. In attesa dell'emanazione del decreto del Mise che definisca i nuovi requisiti, gli interventi di isolamento devono rispettare i requisiti di trasmittanza U indicati nel decreto del Mise dell'11 marzo 2008. I materiali isolanti utilizzati, inoltre, devono rispettare i criteri ambientali minimi stabiliti dal decreto dell’11 ottobre 2017 firmato dal ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La detrazione spetta per una spesa massima di 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità. Se l’edificio ha più di 8 unità abitative la spesa massima si abbassa a 30.000 euro a unità. Per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti in condominio ma con accesso autonomo all’esterno la spesa massima detraibile è di 50.000 euro.
- Interventi condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento (nel caso si installino pompe di calore reversibili) e alla produzione di acqua calda sanitaria. Gli impianti centralizzati devono essere dotati di:
- generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
- generatori a pompa di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
- apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- sistemi di microcogenerazione che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%;
- collettori solari;
- esclusivamente per i Comuni montani è ammesso anche l'allaccio al teleriscaldamento. 
La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell'impianto sostituito, per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente con sistemi fumari multipli o collettivi nuovi compatibili con apparecchi a condensazione, per le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione come i tubi, di emissione come i sistemi scaldanti e di regolazione come sonde, termostati e valvole termostatiche. La spesa massima per usufruire del 110% è di 20.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici fino a 8 unità. Se le unità sono più di 8 la spessa massima per ognuna si abbassa a 15.000 euro.
- Interventi su edifici singoli (o dell’unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e dispongano di accesso autonomo all’esterno) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti aventi le stesse caratteristiche di quelli appena visti per gli interventi condominiali, con l’aggiunta per le aree non metanizzate, dell’installazione di caldaie a biomassa con prestazioni emissive almeno pari alla classe di qualità 5 stelle. La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell’impianto sostituito. La spesa massima per usufruire del 110% è di 30.000 euro. 
Se su di uno stesso immobile vengono eseguiti più interventi che danno diritto al superbonus, la spesa massima detraibile è data dalla somma dei limiti di spesa fissati per ogni intervento. Allo stesso modo, per gli interventi condominiali, la spesa detraibile che spetta ad ogni condomino è fissata in base ai millesimi di parti comuni di sua competenza, infatti, i limiti che variano in base al numero di unità immobiliari che costituiscono il condominio servono esclusivamente per calcolare la spesa massima complessivamente detraibile.
La detrazione del 110% si applica anche alle spese funzionali all’esecuzione dell’intervento, quali l’acquisto di materiali, la progettazione e le spese professionali, perizie, installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi, Iva, imposta di bollo, diritti sui titoli abilitativi edilizi.
Il superbonus del 110% spetta anche per alcuni interventi che vengono eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli appena visti e che per questo vengono definiti “trainati”. Occorre prestare attenzione alla data di effettuazione di questi lavori infatti, possono ottenere la detrazione maggiorata del 110% solo se eseguiti nell’intervallo di tempo che va dalla data di inizio lavori a quella di fine lavori degli interventi così detti trainanti. In particolare, viene riconosciuto  il superbonus per:
altri lavori di riqualificazione energetica, la detrazione del 110% spetta anche su questi lavori nei limiti di spesa relativi a questi ultimi;
l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo a questi integrati.
In particolare, in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, la detrazione del 110% spetta su una spesa massima di 48.000 euro e comunque entro il limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico per ogni singola unità immobiliare. La detrazione è vincolata alla cessione in favore del GSE (gestore dei servizi energetici) dell’energia non autoconsumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo. La detrazione spetta anche in caso di installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
La detrazione del 110% spetta per un limite di spesa più basso, cioè di 1.600 euro per ogni kWh nel caso in cui sia contestuale anche un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.
Il limite di spesa di 48.000 euro è cumulativo per impianto fotovoltaico e sistema di accumulo integrato ed è riferito alla singola unità immobiliare.
La detrazione non spetta se si percepiscono altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.
Interventi antisismici
Gli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nell’attuale sismabonus con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, ma senza vincoli sul numero massimo di immobili su cui effettuare gli interventi. Infatti, l’unico requisito richiesto è che le abitazioni si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Sono detraibili anche le spese sostenute per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici. Nel limite di spesa di 96.000 euro rientra anche il caso di “acquisto di case antisismiche”.
Se, al posto della detrazione, si decide di cedere il credito corrispondente a un'impresa di assicurazione con la contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione del premio assicurativo, al posto del 19% spetta per il 90%. La detrazione per il premio assicurativo non è cedibile.
Chi ne ha diritto
Per le persone fisiche, l’utilizzo delle detrazioni è ammesso su al massimo due unità immobiliari, oltre agli eventuali interventi su parti comuni condominiali. In caso di interventi condominiali hanno diritto alla detrazione anche i possessori di sole pertinenze (ad esempio box o cantine) che abbiano partecipato alla spesa.
In ogni caso, la detrazione massima che ogni contribuente può ottenere è pari all’imposta annua che dovrebbe versare, se si è incapienti, la parte di detrazione non goduta non può esser recuperata negli anni successivi o chiesta a rimborso, ma può essere ceduta a terzi. Sono in ogni caso escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 cioè le abitazioni di lusso.
La spesa deve essere sostenuta da:
- condomini (in caso di assenza dell’amministratore, in dichiarazione va inserito il codice fiscale del condomino che si fa carico di effettuare gli adempimenti richiesti dalla normativa);
- persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, cioè solo per gli immobili che non sono compresi nei beni dell’azienda o che siano strumentali all’esercizio dell’attività lavorativa professionale;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (in questo caso la detrazione è possibile per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022);
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e dalle associazioni sportive dilettantistiche (per queste ultime solo per la parte di immobile destinato agli spogliatoi).
Per usufruire della detrazione si deve possedere o detenere l'immobile in base a un titolo idoneo. In particolare, la detrazione spetta:
- ai proprietari e nudi proprietari;
- ai titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- ai locatari o comodatari (previo consenso del legittimo possessore);
- ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile ristrutturato, a condizione che sostenga le spese e siano intestati a lui bonifici e fatture;
- al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato.
La spesa massima detraibile è riferita all’immobile, da dividere tra gli aventi diritto in base alla quota di spesa sostenuta.
In caso di cessione dell’immobile su cui sono stati fatti interventi, le quote residue di superbonus passano all’acquirente salvo diverso accordo tra le parti, in caso di successione invece, passano all’erede che materialmente dispone dell’immobile.
Come ottenere la detrazione
Per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi, nel complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla D alla B), anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Se questo “salto” di 2 classi non è possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta, quindi per chi si trova nella classe energetica "A3" il superbonus viene riconosciuto con il passaggio alla "A4". Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Gli interventi relativi all’ecobonus devono essere asseverati da tecnici abilitati per il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. I professionisti incaricati attestano anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 
Gli interventi relativi al sismabonus devono essere asseverati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. 
Ai fini del rilascio di attestazioni e asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi che hanno certificato e comunque, almeno pari a 500.000 euro, a garanzia dei propri clienti e del bilancio dello Stato per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica un a sanzione da 2.000 a 15.000 euro per dichiarazione infedele resa e il beneficio fiscale decade.
L’asseverazione per ecobonus e sismabonus viene rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori pari almeno al 30% del valore complessivo del preventivo dei lavori da effettuare. L’asseverazione deve esser predisposta online sul sito di ENEA tramite la modulistica ufficiale emanata dal MISE, diversa a seconda che venga resa per la fine dei lavori o per lo stato di avanzamento e deve essere stampata e firmata con apposizione del timbro del tecnico in ogni pagina. Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa in via telematica ad ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico) entro 90 giorni dal termine dei lavori, insieme alla copia della dichiarazione del massimale della polizza di assicurazione professionale sottoscritta dal professionista e a una copia del documento d’identità. 
Enea potrà fare controlli a campione sul 5% delle asseverazioni caricate sul portale.
Per ottenere il superbonus è necessario pagare tramite bonifico bancario o postale parlante dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva del soggetto destinatario del bonifico. Possono essere usati anche i moduli di bonifico attualmente predisposti dalle banche per i pagamenti di ristrutturazioni edilizie ed ecobonus.
Cedere la detrazione o sconto in fattura 
In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare per la cessione della detrazione. In accordo con il fornitore si può ottenere uno sconto in fattura di importo massimo pari alla spesa da sostenere, che lui recupera sottoforma di credito d’imposta, oppure si può optare per la cessione a terzi, comprese banche e finanziarie del credito d’imposta pari alla detrazione spettante. Sia il fornitore che gli altri soggetti che ricevono la detrazione possono cederla a loro volta ad altri soggetti sempre sottoforma di credito d’imposta nei confronti dello Stato.
Nel caso in cui ci siano più soggetti che hanno diritto alla detrazione, ognuno può scegliere come comportarsi indipendentemente dalla scelta fatta dagli altri tra ottenere la detrazione o optare per la cessione. Inoltre, il contribuente può scegliere ad esempio di fruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi del 2020 e del 2021 per le spese sostenute nel 2020 e cedere il credito corrispondente alle altre 3 rate di detrazione.
Per accedere alla cessione del credito devi richiedere ad un CAF o a un professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi (commercialisti, consulenti del lavoro…) del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che, in pratica, attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi realizzati.
Inoltre, la cessione del credito deve esser comunicata all’Agenzia delle entrate tramite apposito modulo online oppure affidandosi a un intermediario abilitato. Ricorda che per il 2020 e il 2021 la cessione del credito o lo sconto in fattura sono permessi anche sui seguenti lavori, svincolati dal superbonus:
- interventi di ristrutturazione edilizia;
- riqualificazione energetica;
- interventi antisismici;
- rifacimento delle facciate;
installazione di impianti fotovoltaici;
installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici
di conseguenza anche questa cessione deve esser comunicata tramite la modulistica predisposta dall’Agenzia delle Entrate.
L’opzione della cessione del credito è l’unica opzione disponibile se percepisci solo redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva (ad esempio hai aderito al regime forfettario o percepisci solo redditi da cedolare secca sulle locazioni) oppure rientri nella no tax area e per questo sei incapiente cioè non hai un’imposta lorda da ridurre tramite l’utilizzo della detrazione. 

Sorpasso oltre la linea continua: legittima la sanzione per guida contromano

L’ordinanza 19 febbraio - 4 settembre 2020, n. 18493 della Corte di Cassazione affronta due temi degni di nota: la fattispecie della circolazione contromano e la legittimazione passiva nei giudizi di opposizione all’ordinanza ingiunzione.

Quanto al primo aspetto, la pronuncia chiarisce che l’invasione dell’altra corsia non è giustificata dalla manovra di sorpasso e, pertanto, è legittima l’ordinanza ingiunzione che irroghi la sanzione per l’occupazione della corsia contraria, ai sensi dell’art. 143 c. 11 Codice della Strada.
In merito alla seconda questione, la Corte chiarisce che la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'amministrazione che abbia adottato il provvedimento impugnato. Pertanto, compete alla Prefettura nell’ipotesi di ordinanze ingiunzioni emesse dalla stessa. Viceversa, è inammissibile evocare in causa altri soggetti e non è possibile l'intervento di terzi (principale o ad adiuvandum), poiché il giudizio verte esclusivamente sulla legittimità dell'esercizio della potestà sanzionatoria.

La vicenda
Un automobilista veniva sanzionato per aver invaso la corsia di marcia opposta, delimitata dalla striscia continua, durante una manovra di sorpasso, in violazione dell’art. 143 c. 11 Codice della Strada. Egli si opponeva all’ordinanza ingiunzione, ma l’opposizione veniva rigettata dal Giudice di pace. In appello, l’opponente lamentava il difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione comunale, la quale aveva partecipato al giudizio su ordine del giudice di pace. Il Tribunale rilevava che il Comune aveva assunto la posizione di interventore adesivo dipendente (art. 105 c. 2 c.p.c.), avendo interesse alla lite e, pertanto, aveva titolo a partecipare al giudizio di secondo grado stante l’inscindibilità della causa in sede di impugnazione. Inoltre, il ricorrente contestava la legittimità della sanzione, giustificando l’invasione della corsia opposta con la manovra di sorpasso. Si giungeva così in Cassazione.
La legittimazione passiva nell’opposizione all’ordinanza ingiunzione
Uno dei motivi di ricorso riguarda la carenza di legittimazione passiva in capo al Comune nell’ambito del giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione. Secondo il ricorrente, infatti, l’unica legittimata passiva è la Prefettura; inoltre, il Comune non aveva partecipato all’appello in virtù della delega rilasciata dall’amministrazione prefettizia (ex art. 6 c. 9 D.Lgs. n. 150/2011), in quanto la Prefettura si era costituita in ambo i gradi.
La Suprema Corte considera fondati ambedue i motivi.
Infatti, per giurisprudenza costante, nel giudizio di opposizione alle sanzioni, è legittimata passiva esclusivamente l’amministrazione che abbia adottato il provvedimento impugnato. Nel caso di specie, l’ordinanza ingiunzione è stata emessa dalla Prefettura e ad essa compete la legittimazione passiva. Il giudizio di opposizione ha ad oggetto la legittimità dell’esercizio della potestà sanzionatoria, da ciò consegue che:
- è inammissibile evocare in giudizio altri soggetti,
- non è consentito l’intervento di terzi, sia principale che ad adiuvandum.
Il Comune non è legittimato passivo nel giudizio di opposizione
Ut supra ricordato, l’intervento nel giudizio di opposizione è escluso, anche se effettuato dall’amministrazione che beneficia delle somme derivanti dalla riscossione della sanzione. Infatti, nell'opposizione all'ordinanza ingiunzione, non si discute del credito spettante all’ente a cui sono destinati gli importi derivanti dalla sanzione (Cass. 8759/2002; Cass. 10300/2002; Cass. 11926/2003; in senso contrario, Cass. 9152/1995; in generale, per l'ammissibilità dell'intervento di terzi nel giudizio di opposizione, Cass. 3545/1990).
Tale orientamento restrittivo in ordine all’inammissibilità dell’intervento nell’opposizione risulta corroborato anche dalle modifiche normative succedutesi nel tempo.
Doppia violazione con un’azione: circolazione contromano e violazione segnaletica
Il ricorrente lamenta che la Prefettura non abbia dimostrato la sussistenza della violazione, inoltre, la presenza della striscia longitudinale continua, oltrepassata durante la manovra di sorpasso, non aveva costituito oggetto di discussione tra le parti, in quanto riguardava la diversa fattispecie prevista dall’art. 146 c. 2 Codice della Strada (ossia “violazione della segnaletica stradale”).
La Suprema Corte respinge tale doglianza, ritenendo provata la presenza della linea continua di mezzeria dal contenuto dell’ordinanza ingiunzione e dal rilievo fotografico dedotto dalla Prefettura. La sanzione comminata all’automobilista è quella prevista dall’art. 143 c. 11 Codice della Strada:"Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 666".
In buona sostanza, viene contestata l’invasione della contraria corsia di marcia, anche se l’ordinanza menziona la presenza della segnaletica (ossia la linea continua di mezzeria).
I supremi giudici chiariscono che:
- la circolazione contromano (art. 143 c. 11 e 12 C.d.S.)si verifica quando il veicolo, percorrendo una strada a doppio senso di circolazione, invade la corsia destinata alla opposta direzione di marcia ovvero procede nella carreggiata destinata al senso opposto;
- la violazione della segnaletica stradale (art. 146 C.d.S.) «sanziona la violazione della segnaletica stradale di cui agli artt. 38-43, ipotesi che può ritenersi integrata anche dalla semplice circolazione sopra le strisce longitudinali, senza alcuna invasione della corsia contrapposta (art. 40, comma 10, lett. b)».
Il divieto di circolazione in contromano (art. 143 c. 11) concorre con la fattispecie della violazione di segnaletica (art. 146), in quanto non si pone con essa in rapporto di specialità.
Da quanto detto emerge che, con un’unica azione, sia possibile commettere due infrazioni: il divieto di contromano (invadendo l’altra corsia durante il sorpasso) e la violazione della segnaletica (oltrepassando la linea continua). Le due violazioni restano autonome anche se derivano dalla stessa azione. In buona sostanza, «il superamento della linea longitudinale non imponeva di contestare esclusivamente la violazione dell'art. 146, comma 1, potendosi applicare la sanzione prevista per l'infrazione più grave (art. 143 C.d.S.), eventualmente con l'aumento di legge».
La Corte rigetta, altresì, la tesi dell’automobilista secondo cui l’”occupazione” momentanea dell’altra corsia era stata determinata dalla manovra di sorpasso. Ebbene, il conducente, quando supera un altro mezzo, deve posizionarsi alla sua sinistra, superandolo rapidamente, tenendosi ad un'adeguata distanza laterale e riportandosi a destra appena possibile, senza creare pericolo (art. 148 c. 3 C.d.S.).
Inoltre, il sorpasso non comporta sempre l'invasione dell'altra corsia di marcia, ma deve avvenire:
«sulla sinistra del veicolo o di altro utente della strada che procede nella stessa corsia o
sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende sorpassare solo se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie» (Cass. 1683/2019; Cass. 16515/2005).
La mancata sottoscrizione dell’atto non ne comporta l’invalidità
Il ricorrente lamenta la mancata sottoscrizione del provvedimento sanzionatorio da parte dell’amministrazione emittente. Anche tale doglianza viene rigettata, infatti, l'ordinanza ingiunzione di cui trattasi era stata redatta con sistemi meccanizzati e la firma del dirigente era stata sostituita dall'indicazione a stampa del suo nominativo (art. 3 d.lgs. n. 39/1993). La legittimità di tale modalità di firma si evince: 
dall’art. 383 c. 4 C.d.S. e dall’art. 385 Reg. Esec. Att. C.d.S., commi 3 e 4
dall’art. 3 c. 2 d.l.gs. n. 39/1993 secondo il quale nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto.
La sottoscrizione autografa non sempre è necessaria in quanto si può garantire l’attribuibilità dell'atto al soggetto che deve esserne l'autore anche con le modalità su descritte (Cass. 8269/2010; Cass. 17573/2007; Cass. 21918/2006; Cass. 3122/2002; Cass. 10012/2002; Cass. 2080/2003; Cass. 1752/2006; Cass. 19780/2006; Cass. 1923/1996).
Conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio al altro magistrato del Tribunale che deciderà anche in punto spese. In particolare, gli ermellini hanno affermato che:
«questa Corte ha […]costantemente affermato che la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alle sanzioni compete esclusivamente all'amministrazione che abbia adottato il provvedimento impugnato, e, quindi, alla Prefettura per le ordinanze emessa da quest'ultima, non essendo ammissibile evocare in causa altri soggetti, né essendo consentito l'intervento di terzi (principale o ad adiuvandum), poiché il giudizio verte esclusivamente sulla legittimità dell'esercizio della potestà sanzionatoria».

Sinistro stradale: è responsabile chi invade la corsia opposta

Nessun concorso di colpa per il veicolo che procede, sulla propria corsia di marcia, con andatura elevata, poiché la responsabilità intera del sinistro ricade sul conducente che invade la corsia. La Corte di Cassazione (VI Sezione Civile, ordinanza n. 19115 del 15 settembre 2020), ha chiarito che, colui che si trova la carreggiata invasa, nonostante la velocità sostenuta, per tentare di evitare l’impatto, può unicamente frenare.

La vicenda
La compagna di un uomo, deceduto in un sinistro stradale, anche per conto della figlia minore, avanzava domanda di risarcimento. Nei tre gradi di giudizio la donna soccombe, in quanto i giudici hanno rilevato la colpa esclusiva del deceduto, il quale, alla guida della propria autovettura, aveva invaso la corsia opposta, in tal modo entrando in collisione con l’autovettura che procedeva in direzione opposta, e nonostante l’andatura di marcia sostenuta.
La mancata operatività del concorso di colpa concorrente ex art. 2054 c.c.
Il collegio di legittimità ribadisce la regola, già applicata dalla Corte territoriale, e già affermata dalla stessa Cassazione (numero 124 del 2016) secondo la quale, in materia di responsabilità civile da circolazione stradale, anche se dalla valutazione delle prove resta individuata la condotta colposa di uno solo dei due conducenti, per attribuire allo stesso la causa determinante ed esclusiva dell’incidente, deve parimenti accertarsi che l’altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, in quanto è necessario dimostrare di aver operato tutto il possibile al fine di evitare il danno, altrimenti si deve presumere anche il suo colpevole concorso. La stessa Cassazione, in più occasioni, ha inoltre chiarito che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli, come pure a quelle di comune prudenza, può essere acquisita anche in modo indiretto, attraverso l’accertamento del collegamento causale esclusivo o assorbente dell’evento dannoso con la condotta dell’altro conducente. Nella specie, sul conducente che invade la carreggiata di marcia opposta ricade l’intera responsabilità del sinistro, pur se al momento dell’impatto il veicolo antagonista procedeva a velocità sostenuta. Nella specie, secondo il collegio, pur essendo ipotizzabile un’andatura non commisurata del veicolo, tale circostanza resta assorbita dalla condotta dell’altro conducente, il quale ha oltrepassato la striscia continua senza neanche rallentare. Pertanto, il concorso di colpa si vanifica quando la violazione imputabile al veicolo antagonista non ha incidenza causale nell’incidente, in quanto il guidatore, preso atto che un veicolo, superando la striscia continua ed invadendo la corsia, sta per impattare frontalmente, può unicamente compiere una manovra d’emergenza, e cioè frenando per tentare di evitare lo scontro.
La prova liberatoria
E’ stato anche affermato che l’infrazione pur grave, quale l’invasione dell’altra corsia, posta in essere da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare finanche la condotta dell’altro guidatore nella finalità di stabilire se, in rapporto alla situazione accertata nei fatti, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso (Cassazione numero 477 del 2003). Ciò tuttavia non esclude che pure in detta circostanza possa, in ogni caso, ritenersi raggiunta la prova liberatoria anche in modo indiretto, in base alla valutazione dell’efficacia eziologica della condotta dell’altro conducente. La prova liberatoria si può raggiungere finanche in modo indiretto, nell’ipotesi ove emerga che l’invasione della corsia presenta un’efficacia causale assorbente nello stesso incidente. Secondo il collegio, il giudice territoriale, a ragione, ha evidenziato che tale, pur ipotizzabile, circostanza, non ha avuto alcuna incidenza causale dal momento che il conducente non avrebbe potuto compiere ulteriori manovre di emergenza, oltre a quella di frenare, per evitare l’impatto. La presunzione di colpa concorrente, ex art. 2054, II comma, c.c., opera sul piano causale, tuttavia la presunzione di colpa deve pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l’evento. Quando, al contrario, risulti che quella violazione non abbia avuto incidenza causale, non sussiste ragione di ritenere non superata quella presunzione: una differente interpretazione finirebbe con l’attribuire, alla norma in questione, una valenza puramente sanzionatoria. Il giudice d’appello, infatti, aveva accertato l’esclusiva responsabilità del guidatore deceduto evidenziando l’assorbente valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica dell’incidente, per l’improvvisa invasione della carreggiata.
L’accertamento dei fatti
Ulteriormente, la Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale in tema di responsabilità da incidenti derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un sinistro e alla condotta delle persone alla guida dei veicoli coinvolti, si concretizza in un giudizio di merito fatto, il quale rimane insindacabile in sede di legittimità, nell’ipotesi ove sia stato adeguatamente motivato, e sia immune da vizi logici o errori giuridici, e ciò pure per quanto concerne il punto se il guidatore di uno dei vicoli abbia fornito la prova liberatoria ex articolo 2054 c.c.

fonte: www.altalex.com

Violazioni al Codice della Strada: le nuove modalità di accertamento

Il 14 settembre 2020 è stata pubblicata la L. 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, rubricato "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in breve "decreto semplificazione", che ha introdotto alcune modificazioni alle norme contenute nel codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in particolare, per quanto qui di interesse, relativamente alle modalità di accertamento delle violazioni.
L'art. 49, comma 5-ter, lett. d), inserisce nel codice della strada il nuovo art. 12-bis, rubricato "Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata", prevedendo che con provvedimento del Sindaco, possano essere conferite le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni:
- in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi;
- di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle attività di raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette funzioni di prevenzione e accertamento;
- in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea di trasporto pubblico di persone, al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone.
Tali funzioni sono svolte da personale, nominativamente designato, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione, il quale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
Il personale che svolge le suddette le funzioni hanno il potere di effettuare la contestazione delle infrazioni di cui agli artt. 7, 157 e 158 del c.d.s., in ragione delle funzioni loro attribuibili, di disporre la rimozione dei veicoli (ai sensi dell'art. 159), limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di loro competenza.
Al personale del comune e delle aziende municipalizzate o di raccolta rifiuti e delle aziende di trasporto pubblico viene, inoltre, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di loro competenza che siano funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani ovvero alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Per quanto riguarda il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi la possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata, anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento, è consentita solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.
L'attività sanzionatoria successiva all'emissione del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza dell'Amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato.
I Comuni possono conferire alle società di raccolta rifiuti, di controllo della sosta e di trasporto pubblico urbano, la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero, sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.
Per l'accertamento e per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici. In quest'ultima ipotesi, trattandosi di violazioni in assenza di trasgressore, si ritiene che la formulazione sia piuttosto ampia, lasciando intendere anche la possibilità di effettuare il rilevo delle violazioni della sosta con strumenti che registrino le immagini dei luoghi, con successiva notifica dei verbali di contestazione direttamente al domicilio dell'obbligato in solido come risultante dai pubblici registri automobilistici.
I commi 132 e 133 dell'art. 17, L. n. 127/1997, che avevano introdotto la disciplina degli ausiliari del traffico, sono stati abrogati, dall'art. 49, comma 5-duodecies, così come l'art. 68 L. 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per l'anno 2000) che ne forniva una interpretazione autentica è stato abrogato dal successivo comma 5-terdecies.
L'art. 49, comma 5-ter, lett. r) modifica l'art. 201, comma 1-bis, lettera g), del c.d.s., avente ad oggetto la disciplina dell'accesso controllato ai centri storici e alle altre aree di accesso limitato (ZTL, aree pedonali, ecc.) al fine di estendere la possibilità di accertamento attraverso mezzi elettronici anche ai casi di aree con accesso o transito vietato e prevedendo che l'accertamento possa effettuarsi attraverso dispositivi omologati, come previsto da apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il medesimo regolamento definisce le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, per consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone.
Il nuovo comma 5-decies dell'art. 49, del decreto in commento, stabilisce un termine di sessanta giorni per aggiornare il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Il nuovo comma 5-undecies, dell'art. 49 D.L. 16 luglio 2020, n. 76, novella l'art. 4, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, relativa ai dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento, che, già presenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, potranno essere utilizzati o installati anche sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto competente. Al momento tale possibilità era limitata alle strade extraurbane di tipo C e a quelle urbane di tipo D, di cui all'art. 2, comma 2, del codice, così, in futuro, si aprirà la possibilità di installare rilevatori di velocità, (o di altre norme di comportamento) debitamente omologati, funzionanti in automatico, cioè senza obbligo della presenza di operatori di polizia stradale anche sulle altre strade urbane.
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