Va condannato per furto ex art. 624 c.p. anche chi ruba beni alimentari per un valore di 32,77 euro.
Questo è quanto emerge dalla sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 3 aprile 2020, n. 11289.
Il caso vedeva un uomo essere condannato per tentato furto aggravato per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a impossessarsi di generi alimentari per un valore complessivo di euro 32,77, avendo asportato detti beni dai banchi di vendita di un esercizio commerciale e avendoli poi nascosti sotto la giacca, senza riuscire nel proprio intento per cause indipendenti dalla propria volontà.
Con ricorso per Cassazione l'imputato sosteneva di avere tentato il furto per fame, sebbene la corte territoriale avesse escluso l'esimente dello stato di necessità, ritenendo il valore della merce non rilevante ma considerevole.
Secondo gli ermellini i giudici del merito hanno evidenziato la mancanza di prova circa la finalità legata alla commissione del reato, ovvero quella di sopperire a gravi ed urgenti esigenze alimentari. In tale contesto, secondo i giudici, va inteso il riferimento al valore non rilevante ma considerevole delle merci sottratte. Pur trattandosi di una cifra modesta, la causa di giustificazione dello stato di necessità deve essere ricollegabile ad un bisogno impellente e quindi una sottrazione esigua, destinata ad una immediata soddisfazione delle esigenze alimentari.
Parimenti i giudici escludono l'applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., adducendo l'abitualità del comportamento e desumendo tale circostanza da alcune precedenti condanne del ricorrente sempre per furto. Si tratta di un ragionamento compatibile con le norme di legge e che costituisce esercizio di una valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito.
Considerata la dedizione del ricorrente al furto deve, infine, ritenersi corretta la decisione del giudice territoriale di non applicare la misura della sostituzione della pena, in considerazione, per l'appunto, con l'esistenza delle precedenti condanne e della non occasionalità della condotta.
(fonte: www.altalex.com)
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