giovedì 2 aprile 2020

Emergenza Coronavirus: legittimo sospendere gli incontri tra padre e figlio minore

Il Tribunale di Bari ha ritenuto legittimo sospendere gli incontri tra padre e figlio minore residenti in due Comuni diversi, al fine di rispettare le disposizioni volte a contenere il contagio da COVID-19.
Istanza di sospensione degli incontri. La madre, convivente con il figlio minore, domanda al giudice la sospensione degli incontri tra quest’ultimo con il padre, residente in un comune diverso.
Utilizzo di strumento tecnologici. Il Tribunale di Bari rileva che gli incontri tra figli minori e genitori che dimorano in due comuni diversi non sono in linea con le condizioni di sicurezza previste dai d.p.c.m del 9 marzo 20202, dell’11 marzo 20202, del 21 marzo 2020 e di quello del 22 marzo 2020.
Infatti, posto che lo scopo della normativa è la limitazione dei movimenti sul territorio (compresi gli spostamenti da un comune ad un altro) al fine di contenere il contagio, a questa devono attenersi tutti i cittadini, tra cui i minori.
Inoltre, il Tribunale osserva che non è verificabile se, durante gli incontri con il padre, il minore sia stato esposto a rischio sanitario.
Poiché, nell’emergenza in corso, il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone e rispetto al diritto alla salute (art. 32 Cost.), il Tribunale accoglie l’istanza ritenendo opportuno interrompere fino al 3 aprile 2020 le visite paterne, stabilendo l’opportunità di esercitare il diritto di visita attraverso lo strumento della videochiamata o Skype.

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