giovedì 9 aprile 2020

Alcol e droga assunti spontaneamente da vittima: no a violenza sessuale aggravata

No all'aggravante per la violenza sessuale se la vittima degli abusi abbia assunto spontaneamente alcol e droga. Questo è quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 24 marzo 2020, n. 10596.

La fattispecie
Per principio generale accolto dalla dominante giurisprudenza di legittimità, la situazione di approfittamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche da parte della vittima, avvenuta per iniziativa della stessa, o comunque per causa non imputabile all'agente, è ritenuta idonea ad integrare il delitto di violenza sessuale. Tra le condizioni di inferiorità psichica o fisica, previste dall'art. 609-bis, comma 2, n. 1, c.p., rientrano anche quelle determinate dalla volontaria assunzione di alcolici o stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente (Cass. pen., Sez. III, 13 febbraio 2018, n. 16046).
Tale considerazione, però, non implica la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 609-ter, comma 1, n. 2, c.p. Si ritiene, infatti, che l'uso di sostanze alcoliche o droganti debba essere necessariamente strumentale alla violenza sessuale, ovvero debba essere il soggetto attivo del reato che usa l'alcol o la droga per la violenza, somministrandoli alla vittima. L'uso volontario incide sulla configurabilità della violenza sessuale ma non nella sua forma aggravata (Cass. pen., Sez. III, 19 gennaio 2018, n. 32462).
La decisione
Principio accolto anche dagli ermellini nella sentenza in oggetto, i quali specificano che l'art. 609-ter, ,comma 1, n. 2, c.p., ha riguardo ai fatti di cui all'art. 609-bis commessi con l'uso di armi o sostanze alcoliche o narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa.
Il riferimento ai “fatti commessi con l'uso” e l'accostamento, in via alternativa, delle sostanze alcoliche, stupefacenti alle armi, costituiscono elementi dai quali è ragionevolmente inferibile come, per il legislatore, ai fini dell'aggravante in oggetto, il ricorso a tali sostanze rilevi quale strumento per costringere o indurre la vittima a compiere o subire atti sessuali e, quindi, dia luogo ad una situazione diversa e più grave rispetto a quella in cui l'agente si limiti ad approfittare di una situazione di inferiorità della persona offesa.
Nella fattispecie la persona offesa aveva assunto spontaneamente sostanza stupefacente, fumando uno spinello, cedutogli da altra persona al di fuori di ogni accordo con l'imputato. La persona offesa, al momento degli abusi, era già sotto l'effetto della sostanza stupefacente. Conseguentemente, se la droga era stata assunta dalla vittima senza alcuna istigazione o agevolazione da parte dell'imputato deve escludersi che questi abbia costretto o indotto la prima a compiere o subire atti sessuali con l'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti; il reo ha solo approfittato anche dello stordimento della vittima per compiere atti sessuali.

fonte:www.altalex.com

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