mercoledì 4 marzo 2020

Reato cambiare la serratura della casa in affitto

Se non si desidera più il proprio inquilino e si vuole recuperare la disponibilità dell'appartamento dato in affitto, meglio rivolgersi al giudice e non fare da sé, ad esempio, cambiando la serratura e lasciando lo stesso fuori casa.
Tale condotta, infatti, come confermato di recente dal Tribunale di Ferrara (sentenza n. 468/2019) integra reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

La vicenda
La vicenda ha per protagonista (suo malgrado) una donna che, dovendosi sottoporre ad un intervento chirurgico, lasciava temporaneamente l'abitazione in affitto, chiudendola a chiave.
Rientrata a casa dopo un po' di tempo, trovava la triste sorpresa: la serratura della porta di ingresso era stata sostituita e non poteva più rientrare. Chieste spiegazioni alla proprietaria, questa le riferiva semplicemente di aver cambiato la serratura perché "non la voleva più in casa".
Inevitabilmente la questione finiva in tribunale.
La decisione
Per il giudice, non ci sono dubbi sulla responsabilità penale della proprietaria per il reato di cui all'art. 392 c.p., in quanto al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ben ricorrere al giudice, si faceva ragione da sé, peraltro approfittando dell'assenza dell'inquilina per motivi di salute.
Sul punto, rileva il tribunale emiliano, depongono non solo le dichiarazioni della persona offesa, ma anche la pacifica giurisprudenza secondo cui "integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta del locatore che, a seguito del decesso del conduttore e della mancata restituzione dell'immobile da parte dell'erede, riacquisti il possesso dell'immobile sostituendo la serratura della porta d'ingresso, anziché esperire l'azione di rilascio per occupazione ‘sine titulo' nei confronti del successore del conduttore, divenuto detentore precario del bene" (cfr. Cass. n. 3348/2017). E ancora: "risponde del reato di cui all'art. 392 c.p. il proprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte all'inottemperanza del conduttore dell'obbligo di rilascio, anziché ricorrere al giudice con l'azione di sfratto, si fa ragione da sé, sostituendo la serratura della porta di accesso e apponendovi un lucchetto" (cfr. Cass. n. 10066/2005).
Alcun ragionevole dubbio può, pertanto, porsi circa la sussistenza della penale responsabilità dell'imputata cui vengono negate anche le attenuanti generiche, ma concessa la sospensione condizionale della pena data l'assenza di precedenti penali.
fonte: www.ilsole24ore.com

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