giovedì 16 gennaio 2020

Cassazione: “I racconti dei richiedenti asilo sono stereotipati e troppo simili tra loro”

Gli stranieri arrivati in Italia con mezzi di fortuna richiedono lo status di rifugiati «sovente attraverso narrazioni stereotipate e tessute intorno a canovacci fin troppo ricorrenti» e quindi palesemente false, da smascherare attraverso «un controllo di logicità, che appare ormai la principale, se non l’unica, difesa dell’ordinamento». Così scrive la prima sezione civile della Cassazione, in una sentenza in materia di protezione internazionale.

La vicenda riguarda A.S., togolese cui sia la commissione della prefettura sia il tribunale hanno rifiutato lo status di protezione internazionale e umanitaria. A.S., musulmano, aveva raccontato di essere stato costretto a fuggire dal suo Paese per evitare le ritorsioni causate dalla distruzione di un idolo in una zona in cui si pratica la religione animista.
Ma secondo esperti della commissione amministrativa e tribunale il suo racconto non era credibile, in quanto sfornito sia di riscontri oggettivi, sia di quella intrinseca ed elementare coerenza logica, che consentirebbe di ritenere provate «circostanze che non lo sono affatto». E’ infatti «del tutto implausibile che A.S., appartenente alla minoranza musulmana, avesse distrutto l’idolo da solo e lo avesse fatto repentinamente pur nella consapevolezza delle reazioni alle quali sarebbe andato incontro, così da pregiudicare, per un gesto tanto insensato, non solo la buona posizione lavorativa raggiunta, ma anche la relazione familiare con la moglie e una figlia appena nata».
La Cassazione difende «il controllo di logicità», senza il quale «al giudice non resterebbe che prendere supinamente atto della domanda proposta, accogliendola in ogni caso, per quanto strampalata possa apparire».
Il giudice, spiega la Cassazione, ha la possibilità di «stabilire quale sia la situazione complessiva in cui versa il Paese di provenienza (esistenza di culti animisti e di minoranze di religione musulmana)», ma non «di accertare in concreto se la narrazione dei fatti riferita dal richiedente sia vera o inventata di sana pianta». Come appare quella del musulmano A.S, «della cui fede pare nessuno si fosse mai interessato fino alla discreta età di circa 25 anni», fino a che, «improvvisamente sollecitato dal capo villaggio a partecipare a una cerimonia animista, preso da incontenibile furia iconoclasta nei riguardi di un idolo, e dimentico della famiglia e del suo avviato mestiere di sarto, lo abbia distrutto a colpi di bastone e di machete e, già con i soldi in tasca per darsi alla premeditata fuga, sia poi scappato immediatamente dopo perché una donna lo aveva visto e riconosciuto».
La Cassazione non solo boccia il ricorso del togolese A.S., ma trae da esso ulteriore conferma di una generalizzata tendenza che «emerge dall’esperienza dal collegio», al punto da poterne ricavare una casistica di «narrazioni stereotipate», che il relatore impietosamente elenca: «quella del giovane musulmano che ha messo incinta una ragazza cristiana, o del giovane cristiano che ha fatto lo stesso con una musulmana (le religioni possono peraltro variare), e scappa dalle furie dei genitori di lei; quella dell’uomo che il capo-villaggio ha destinato a sacrifici umani (il caso in esame appare una variante di questa trama) o ad altra non commendevole sorte; quella del sedicente omosessuale che, se lo fosse, sarebbe perseguitato al suo Paese; quello della lite degenerata in fatti di sangue in cui il richiedente ha, si intende senza volerlo, ferito o ucciso il proprio contendente, in un contesto in cui, quale che sia il Paese di provenienza, le forze di polizia del luogo sono sempre e irrimediabilmente corrotte ed astrette da oscuri vincoli alla potente famiglia della vittima, e così via».
La sentenza, risalente all’agosto 2019, è stata pubblicata ora da Questione Giustizia, rivista online di Magistratura Democratica, e accompagnata da un commento critico di Alessandro Simoni, professore di sistemi giuridici comparati dell’Università di Firenze. Il quale, pur dubitando del criterio logico seguito dai giudici («in astratto non sembra regola universale che ogni fervore religioso o iconoclasta si spenga una volta che si è messa su famiglia e gli affari procedono»), rispetta la decisione giudiziaria, poiché «è ben possibile che le carte non lasciassero grandi spazi di manovra anche all’ermellino più benevolo».
Tuttavia Simoni vede nell’argomentazione generalizzata, «inutile» ai fini del caso concreto, «un interessante indicatore della permeabilità dei corpi giudiziari a un modo sempre più diffuso di leggere il mondo». I giudici della Cassazione, anziché limitarsi a un’asettica valutazione probatoria sul caso di A.S., non hanno resistito «alla tentazione di fare dell’ironia» sul suo racconto e su quelli di gran parte dei richiedenti asilo, «in particolare quelli dell’Africa subsahariana (quindi di un gruppo umano accomunato da una precisa immagine razziale o etnica»), tacciandoli di ricorrere a «narrazioni di fantasia, unicamente finalizzate a vincere i ricorsi».
«La rappresentazione caricaturale - conclude Simoni - produce una sensazione sgradevole», evocando «stereotipi sui migranti che hanno radici solidissime nella cultura italiana meanstream».

fonte: www.lastampa.it

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