Definitiva la sanzione per un uomo finito sotto processo perché beccato ad andare in giro portando con sé un telefonino oggetto di una denuncia per furto. Ha spiegato di aver trovato il cellulare abbandonato su una panchina, ma questo elemento non è sufficiente, secondo i Giudici, per rendere meno grave la sua condotta ed evitargli la condanna.
Pessima idea quella di raccogliere e portar via un telefono cellulare – poi risultato rubato – trovato su una panchina. Tale comportamento può valere, difatti, una condanna per furto (Cassazione, sentenza n. 32419/201919, sez. V Penale).
Possesso. Concordi i Giudici del Tribunale e della Corte d’Appello sulla pena nei confronti dell’uomo beccato ad andare in giro portando con sé un cellulare – oggetto di denuncia di furto – e finito per questo sotto processo: due mesi e venti giorni di reclusione e 80 euro di multa. In secondo grado, però, viene data una lettura diversa all’episodio, verificatosi nel Palermitano: i giudici, difatti, ritengono legittimo contestare il reato di furto, e non quello di ricettazione, come invece fatto in primo grado.
Inevitabile la contestazione da parte dell’uomo sotto processo, che attraverso il proprio legale prova ad alleggerire la propria posizione, sostenendo che «il semplice possesso dell’apparecchio telefonico non può integrare il reato di ricettazione o di furto, essendo stato rinvenuto in stato di abbandono su una panchina».
Proprietà. Per il difensore è evidente che la condotta tenuta dal cliente ha avuto ad oggetto «una res derelicta».
Questa visione viene censurata subito dai giudici della Cassazione, i quali osservano che «la condotta ha riguardato un bene che non poteva ritenersi abbandonato, in quanto oggetto di furto».
Per meglio inquadrare la vicenda viene poi richiamato il principio secondo cui «integra il delitto di furto semplice la condotta di colui che sottragga una cosa rubata, perché essa, ancorché abbandonata dal ladro, non costituisce res derelicta, appropriabile da chiunque, considerato che non vi è abbandono senza una volontà in tal senso dell’avente diritto, che nella specie è il proprietario».
In sostanza, «la cosa rubata, una volta abbandonata dal ladro, deve considerarsi nuovamente in possesso del proprietario», concludono i giudici della Cassazione.
Nessun dubbio, quindi, sulla condanna dell’uomo che sostiene di avere preso possesso del cellulare – risultato rubato – dopo averlo trovato abbandonato su una panchina.
fonte:www.lastampa.it
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