Se dagli accertamenti tecnici risulta un regolare funzionamento del sistema di segnalazione luminosa,dedurre la breve durata della luce semaforica gialla “di avvertenza” non è sufficiente per sottrarre un automobilista dalla sanzione amministrativa per violazione della segnaletica stradale.
Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 567, depositata l’11 gennaio 2019.
La vicenda. Un conducente prosegue la marcia non osservando il segnale rosso d’arresto impartito dal semaforo e nei suoi confronti la Polizia Municipale emette un verbale nel quale accerta la violazione dell’art. 146 del codice della strada.
Avverso tale verbale l’automobilista propone opposizione sostenendo che la durata di proiezione della luce semaforica gialla sia stata così breve da non consentire «l’arresto in sicurezza del veicolo all’apparire della luce rossa».
Secondo i Giudici del Tribunale la prova dell’insufficiente durata della luce gialla avrebbe dovuto essere fornita dall’automobilista e nel caso concreto non è stata dimostrata.
Di conseguenze l’automobilista ricorre in Cassazione sostenendo la violazione delle disposizione del codice civile in tema dell’onere probatorio, poiché, a suo dire, dimostrare l’adeguatezza dei tempi di permanenza della luce semaforica gialla sarebbe un dovere del Comune.
Gli adeguati accertamenti. Riguardo la dedotta violazione delle norme sull’onere della prova, la Corte di Cassazione ritiene che gli accertamenti svolti dal Tribunale non contengano lacune. Dalle risultanze della sentenza impugnata emerge, infatti, che l’esclusione dell’insufficiente durata della luce semaforica gialla è stata la conseguenza del cronometraggio effettuato dagli organi della Pulizia Municipale (verifica che ha comprovato l’adeguatezza del segnale stradale rispetto alla normativa di settore). Inoltre, è stato depositato «il certificato di omologazione e il verbale di collaudo e di verifica annuale» circa il corretto funzionamento del sistema di segnalazione luminosa.
In conclusione, considerato che sulla base degli accertamenti eseguiti in sede d’appello risulta che il segnale d’arresto rosso – sistema correttamente funzionante – era già scattato ancor prima che il veicolo attraversasse la linea semaforica, la Cassazione rigetta il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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