Il provvedimento col quale viene disposta la revisione della patente di guida non presuppone l’avvenuta comunicazione, ad opera della Pubblica Amministrazione, della modificazione del punteggio, in quanto il titolare della patente di guida può conoscerla in ogni momento, e già dall’esame del verbale di accertamento dell’infrazione cui sia connessa la sanzione accessoria della sottrazione dei punti.
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. II Civile, con l'ordinanza 16 aprile 2018, n. 9270.
Il titolare di una patente di guida aveva infatti convenuto in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Direzione Generale e Territoriale della competente Motorizzazione Civile, chiedendo l’annullamento del provvedimento col quale la Motorizzazione civile aveva disposto la revisione del proprio titolo di guida.
Soccombente anche in grado d’appello, l’uomo adiva i giudici di piazza Cavour, denunciando, peraltro, l’omessa comunicazione, ad opera dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, delle intercorse diminuzioni dei punti patente, collegate ad antecedenti trasgressioni stradali. Secondo la difesa sostenuta dal ricorrente, l’omessa comunicazione del saldo punti avrebbe inficiato la validità del provvedimento amministrativo di revisione della patente, poiché lo stesso abilito alla guida, nell’ipotesi ove avesse avuto contezza del numero effettivo dei punti, avrebbe potuto iscriversi ai corsi di recupero del punteggio, così come prescritto dall’art. 6, D.M. 29 luglio 2003.
I giudici ermellini condividono e confermano la tesi dei colleghi di merito, rilevando che l’art. 126 bis del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992), pur prescrivendo che ogni mutamento di punteggio sia comunicata agli interessati dall’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, al contempo consente ad ogni patentato di controllare, agevolmente, ed in tempo reale, il saldo del proprio punteggio. Consegue pertanto che la comunicazione di cui all’art. 126 bis C.d.S., rivesta valore unicamente “informativo” e, per l’effetto, sia priva di valore provvedimentale.
Il provvedimento amministrativo di revisione della patente di guida secondo i giudici, rappresenta un atto vincolato all’azzeramento dei punti patente, agganciato alla definitività dell’accertamento delle trasgressioni stradali, in esito alle quali sia stato decurtato la globalità del punteggio disponibile, e senza che occorra quindi la previa comunicazione della variazione dei punti, di cui il conducente può sincerarsi in qualsiasi momento. Ulteriore conseguenza è che, una volta accertato il saldo dei punti, l’abilitato alla guida ben può iscriversi ai corsi di recupero.
Ad ulteriore supporto del dichiarato rigetto, la II Sezione civile ha evidenziato che il sistema normativo in questione garantisce la possibilità del recupero dei punti patenti decurtati già in epoca anteriore all’eventuale azzeramento, ed al preciso fine di evitare la revisione, rimarcando l’evidenza, ai fini dell’iscrizione ai corsi di recupero del punteggio, che non debba essere richiesta la previa comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti. Ciò è stato anche affermato, ed in più occasioni, dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 6189 del 2012), la quale ha finanche chiarito che l’iscrizione ai corsi di recupero è consentita agli automobilisti che esibiscono:
a) la comunicazione dell’Anagrafe;
b) il duplicato della comunicazione, ottenuto tramite il numero verde;
c) la stampa del report in rete su “il portale dell’automobilista”;
d) l’attestazione a stampa della posizione del conducente rilasciata dall’Ufficio della Motorizzazione (Circolare Ministero dei trasporti, n. 11490 in data 8 maggio 2013).
fonte: Patente a punti: per l'azzeramento non occorre la comunicazione | Altalex
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domenica 17 giugno 2018
Patente a punti: per l'azzeramento non occorre la comunicazione
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