I giudici della terza sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 4010 del 20 febbraio 2018 hanno ritenuto che il danneggiato ha l'obbligo di convenire in giudizio oltre alla compagnia di assicurazioni, anche il proprietario del veicolo.
Il caso - Il legale rappresentante di un'autocarrozzeria ricorre per la cassazione sulla sentenza del Tribunale di Palermo che, confermando la pronuncia di primo grado resa tra il conducente del veicolo danneggiato, la proprietaria del veicolo danneggiante e il conducente del veicolo danneggiante, ha condannato solo quest'ultimo al risarcimento del danno nei confronti della conducente del veicolo danneggiato. Il Giudice di Pace, confermato dal Tribunale, aveva ritenuto che la ficta confessio determinata dalla mancata presentazione del conducente del veicolo danneggiante a rendere l'interrogatorio formale, trattandosi nel caso di specie di litisconsorzio facoltativo, non spiegava alcun effetto nei confronti del proprietario del veicolo e dell'assicurazione ma soltanto nei confronti del confitente.
Entrambi i giudici di merito hanno precisato che, non essendo il conducente del veicolo assicurato un litisconsorte necessario della compagnia di assicurazioni e/o del proprietario assicurato ma un coobbligato solidale con il proprietario del veicolo, la confessione del conducente stesso, ivi compresa quella resa nel Cid, debba essere liberamente apprezzata dal giudice del merito nei confronti del proprietario del veicolo e dell'assicuratore, mentre faccia piena prova, a norma degli artt. 2733 e 2735 c.c., nei confronti del conducente confitente.
La decisione - Gli Ermellini rigettano il ricorso ricordando che il codice delle assicurazioni private prevede all'art. 143 la denuncia di sinistro, per cui, nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari, sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il modello di contestazione amichevole di incidente (Cid o Cai). Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. Tale modello, per assumere pieno valore confessorio, deve essere sottoscritto dal conducente del veicolo che sia, tuttavia, anche proprietario dello stesso. Inoltre il danneggiato ha l'obbligo di convenire in giudizio oltre alla compagnia di assicurazioni, anche il proprietario del veicolo, atteso che, ai sensi dell'art. 102 del codice di procedura civile, la decisione in questi casi non può che pronunciarsi nei confronti di più parti, quali appunto l'assicuratore e il proprietario che, pertanto, deve essere necessariamente convenuto nello stesso processo. Il conducente, qualora non rivesta contestualmente anche la qualità di proprietario, è un mero litisconsorte facoltativo, ex art. 103 codice di procedura, vale a dire che lo stesso può anche essere citato in giudizio ma che, tuttavia, non esiste alcun obbligo in tal senso, al pari dello stipulante il contratto di assicurazione qualora sia persona diversa tanto dal proprietario quanto dal conducente del veicolo.
fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato
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mercoledì 13 giugno 2018
Cid: ha valore confessorio solo se firmato dal proprietario del veicolo assicurato
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