lunedì 11 giugno 2018

Nel processo penale inammissibile l’opposizione via Pec

E' inammissibile l'apposizione al decreto penale di condanna fatta via Pec. La corte di cassazione, con la sentenza 25986, chiarisce, infatti le parti private, e per loro i propri difensori, possono assumere, rispetto all'utilizzo del sistema telematico, solo la posizione di soggetti destinatari delle comunicazioni, ma mai di soggetti agenti. In assenza di una un'esplicita norma in tal senso non possono, infatti, “fare comunicazioni o depositare gli atti di notifica a mezzo Pec, le cui forme sono tassativamente disciplinate dal Codice di procedura penale. Partendo da questo presupposto i giudici della seconda sezione penale, bollano come inammissibile il l'opposizione del ricorrente affidata ad una posta certificata elettronica. La Suprema corte ricorda che il principio è stato affermato anche in relazione ad altri casi. Si è ritenuto ad esempio che fosse inammissibile l'impugnazione cautelare proposta dal Pm, attraverso l'uso della pec, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione disciplinate dal Codice di rito penale, sono applicabili anche alla pubblica accusa “e non ammettono equipollenti, stabilendo soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma al fine di garantire l'autenticità dell'uso della Pec. Per il ricorrente all'inammissibilità del ricorso si aggiunge anche la condanna alle spese processuali e il versamento di 2 mila euro alla cassa ammende.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

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