Alle imprese che risentono della crisi economica d'ora in avanti non saranno più applicabili gli studi di settore.
Lo ha sancito senza troppi giri di parole la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 12273 del 18 maggio 2018, ha ritenuto nullo l'accertamento induttivo spiccato a carico di una piccola impresa edile che aveva subito una sensibile flessione delle commesse e degli ordini.
A nulla è valso il ricorso ai giudici del Palazzaccio presentato dall'Agenzia delle entrate. L'atto impositivo è definitivamente nullo. E questo perché l'ufficio aveva applicato gli studi di settore nonostante la piccola azienda risentisse della pesante crisi che aveva colpito i costruttori.
Per decidere i Supremi giudici «la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati- meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente» e hanno pure aggiunto che «in tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello «standard» prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente».
Per la Cassazione, giustamente, dunque, la Ctr di Venezia ha escluso l'applicabilità degli studi di settore rilevando che «nel caso di specie la particolarità dell'attività svolta con l'ausilio di un solo collaboratore familiare, caratterizzata da una flessione nelle commesse e degli ordini tali da indurre a licenziare personale dipendente, rappresenta un aspetto particolarmente grave ed il contribuente prima che non congruo in relazione al volume di ricavi, si palesava altresì non coerente con riferimento al valore aggiunto per addetto».
Insomma per il Collegio di legittimità è dunque appurato che il contribuente, esercente l'attività di artigiano edile, aveva risentito della crisi economica che aveva colpito il settore di appartenenza e che nessuna specifica verifica era stata svolta dall'ufficio, prima di emettere l'accertamento.
fonte: Studi di settore aboliti per imprese in crisi economica - ItaliaOggi.it
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domenica 20 maggio 2018
Studi di settore aboliti per imprese in crisi economica

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