venerdì 11 maggio 2018

Omesse ritenute, condanna evitata se l'imprenditore ha acceso un'ipoteca per proseguire l'attività

Va annullata la condanna per omesso versamento delle ritenute se l'imprenditore si è attivato in tutti i modi possibili, anche accendendo mutui e ipoteche sui propri beni personali per assicurare la prosecuzione dell'attività d'impresa. Questa la conclusione cui approda la Corte di cassazione con la sentenza n. 20725 della Terza sezione penale depositata ieri. La Corte ha così annullato la condanna inflitta a un imprenditore al quale era stata contestato l'omesso versamento di ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti per un importo di circa 15.000 euro.
La difesa aveva sostenuto che l'impresa era stata investita non da una semplice crisi di liquidità, quanto piuttosto da una gravissima crisi economica e finanziaria dovuta da una parte a una riduzione del fatturato e dall'altro a importanti oneri finanziari per investimenti soprattutto in macchinari effettuati in una fase antecedente all'esplodere della crisi.
La sentenza ricorda che l'imputato può invocare l'impossibilità di adempiere il debito d'imposta, come causa di esclusone da responsabilità penale, a patto di corroborare anche in via documentale il profilo della sua non imputabilità e l'impossibilità dell'azienda a fronteggiare in altro modo la crisi. Occorre cioè la prova che non è stato altrimenti possibile per il contribuente trovare risorse necessarie a permetterli un puntuale rispetto degli obblighi fiscali.
La condanna inflitta invece non aveva neppure preso in considerazione le argomentazioni dell'imprenditore, che avrebbero potuto cambiare la valutazione almeno sull'elemento psicologico del reato valorizzando, per esempio, afferma la Cassazione, quelle soluzioni, come muti e ipoteche, individuate per reperire liquidità.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

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