giovedì 17 maggio 2018

Matrimonio omosessuale all’estero: no alla trascrizione

Respinta definitivamente la richiesta presentata da un cittadino italiano e uno straniero, sposatisi all’estero. Impossibile riconoscere in Italia, secondo i Giudici, le nozze tra persone dello stesso sesso. Possibile, invece, il riconoscimento come unione civile.
Niente trascrizione in Italia per il matrimonio omosessuale celebrato all’estero tra un cittadino italiano ed uno straniero. I Giudici del Palazzaccio hanno ritenuto legittima la scelta dell’amministrazione comunale di una città del nord Italia con la quale è stata respinta la richiesta avanzata dalla coppia gay, che invece avrebbe dovuto puntare all’inserimento nel Registro delle unioni civili (Cassazione, sentenza n. 11696, Sezione Prima Civile, depositata il 14 maggio).
Unione civile. Chiusa definitivamente con una sconfitta la battaglia portata avanti da una coppia che, sposatisi all’estero, aveva chiesto ad una città italiana la trascrizione del loro matrimonio.
La risposta negativa da parte del Comune era stata ritenuta corretta già dai giudici del Tribunale e della Corte d’Appello, ma a darle ancora più legittimità hanno provveduto i magistrati della Cassazione, respingendo in modo netto le obiezioni proposte dalla coppia e spiegando che in Italia «il legislatore ha inteso esercitare pienamente la libertà di scelta del modello di riconoscimento delle unioni omoaffettive», inquadrandole nel regime ad hoc – la l. n. 76/2016, legge Cirinnà – previsto per le unioni civili.
Riconoscendo piena applicabilità alle nuove disposizioni anche alle coppie unitesi in matrimonio all’estero prima della sua entrata in vigore, il Supremo Collegio sottolinea la peculiarità del caso di specie dovuta al fatto che i due sposi hanno chiesto categoricamente «il riconoscimento della loro unione coniugale come matrimonio» a tutti gli effetti, ritenendo illegittima l’applicazione del c.d. «drowngrading, ovvero la conversione della loro unione matrimoniale in unione civile».
In virtù dell’art. 32-bis l. n. 218/1995, la Corte nega fondamento alla richiesta dei ricorrenti posto che la norma citata recita testualmente «Il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana». Ugualmente, nel caso in cui solo uno dei due coniugi sia cittadino italiano, la tutela che può essere riconosciuta dall’ordinamento italiano non è quella del matrimonio ma solo quella dell’unione civile omoaffettiva, al cui favor è ispirato l’intervento della legge Cirinnà con la quale il legislatore ha esercitato pienamente la liberà di scelta del modello di riconoscimento giuridico delle unioni omoaffettive coerentemente con il quadro di diritto comunitario.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Matrimonio omosessuale all’estero: no alla trascrizione - La Stampa

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