domenica 13 maggio 2018

È fedifrago il marito in cerca di incontri amorosi sul web

La condotta del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, integra una violazione dell’obbligo di fedeltà ex art. 143 cod. civ., in quanto costituisce una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione.
Lo stabilisce la Cassazione, sez. I civ., con l'ordinanza 16 aprile 2018, n. 9384.
PB ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna, che aveva confermato la prima decisione in controversia concernente la separazione giudiziale da FM: in primo grado, respinta la domanda di addebito a carico della moglie, il marito era stato onerato di un contributo al di lei mantenimento in € 600,00 al mese.
In particolare, con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto giustificato l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale, senza preavviso, esclusivamente per la scoperta di un interesse del marito alla ricerca di compagnie femminili sul web; sostiene che tale circostanza non era sufficiente a provare che l’allontanamento fosse dipeso esclusivamente da ciò, in assenza di pregresse tensioni tra i coniugi.
La Suprema Corte, nel ritenere il motivo inammissibile, ha osservato che la Corte di appello aveva escluso la violazione dell’obbligo di coabitazione, ravvisando una violazione dell’obbligo di fedeltà ex art. 143 c.c. da parte del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, ritenendo ciò circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione; su tale statuizione, non oggetto di impugnazione, in quanto il ricorrente si è limitato a minimizzare la sua condotta, si è formato un giudicato interno, incompatibile con la pronuncia di abbandono del tetto coniugale, perché questo è stato ritenuto giustificato dalla Corte territoriale proprio dalla violazione degli obblighi di fedeltà.
L’ordinanza in commento si segnala per due motivi.
In primo luogo, la pronuncia costituisce applicazione del tradizionale orientamento giurisprudenziale secondo cui, affinché una condotta violativa dei doveri coniugali possa essere motivo di addebito della separazione, occorre che essa sia in rapporto causale con la crisi matrimoniale.
Nel caso di specie, la condotta della donna non è stata ritenuta giustificativa dell’addebito della separazione, giacché essa non è stata individuata come la causa della rottura coniugale, che, invece, era da attribuirsi alla condotta del marito, dedito alla ricerca tramite internet di incontri con altre donne.
E’ stato, invero, ripetutamente affermato in giurisprudenza che la pronuncia di addebito postula in ogni caso l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Si è andato consolidando il principio secondo cui grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.
In secondo luogo, l’ordinanza conferma l’orientamento favorevole ad una nozione ampia di obbligo di fedeltà.
Infatti, mentre in passato si riteneva che l'unica violazione dell'obbligo di fedeltà fosse costituita dall'adulterio, dopo la riforma del diritto di famiglia si è ampliata la sfera dei comportamenti "infedeli", giacché la fedeltà viene considerata un impegno globale che presuppone la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Ne consegue che sono sanzionabili con l'addebito tutti quei comportamenti, sessuali e non, che comportino una lesione del reciproco dovere di devozione dei coniugi e, quindi, della comunione materiale e spirituale. La valutazione di tali comportamenti non è tuttavia automatica, ma è rimessa all'apprezzamento del giudice il quale può addebitare la separazione al coniuge infedele solo «ove ne ricorrano le circostanze»:
Secondo la giurisprudenza, il dovere di fedeltà - la cui inosservanza costituisce una violazione particolarmente grave - consiste appunto nell'impegno, sussistente in capo a ciascun coniuge, di non tradire la fiducia dell'altro ovvero il rapporto di dedizione fisica e spirituale, sicché si potrà avere violazione del suddetto dovere e addebito della separazione anche in assenza di relazioni sessuali extraconiugali, essendo sufficiente l'esternazione di comportamenti tali da ledere la sensibilità e la dignità del coniuge. In applicazione di tali principi è stato ritenuto rilevante, ad esempio, il mero «tentativo di adulterio», ancorché non comportante addebito nel caso di specie.
Di recente, si è affermato in giurisprudenza - riprendendo, in sostanza, il tema della infedeltà apparente – che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.

fonte: www.altalex.com/È fedifrago il marito in cerca di incontri amorosi sul web | Altalex

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