Il codice di procedura penale non prevede all'art. 172 la parificazione del sabato alla domenica nel caso di scadenza dei termini nelle rispettive giornate.
E' quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 28 febbraio 2018, n. 9171.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire recentemente che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 c.p.p., in relazione alla diversa disciplina dettata dall'art. 155 c.p.c., in base alla quale il termine stabilito a giorni che scade il sabato è prorogato al primo giorno non festivo, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla necessità di una disciplina processuale dei termini differenziata, in considerazione dei beni e degli interessi in rilievo nel processo penale, primo fra tutti quello della libertà personale (Cass. pen., Sez. IV, 7 settembre 2015, n. 36046).
La norma introdotta nel codice di procedura civile all'art. 155, quinto comma, inerente la proroga del termine scadente nella giornata di sabato per il compimento degli atti processuali svolti fuori udienza, è norma che pur applicandosi al processo civile a tutti i termini anche perentori, riguarda in modo esclusivo il processo civile, non potendosi analogicamente estendere una simile scelta ad un sistema processuale, quale quello penale, che ha peculiarità diverse e proprie, inerenti fra l'altro non solo i beni che ne formano oggetto, ma altresì l'efficacia esecutiva delle sentenze di condanna, che nel processo penale divengono esecutive solo laddove irrevocabili, contrariamente a quelle civili, cui appartiene un regime di immediata esecutività e rispetto alle quali la scelta della postergazione del termine cadente nella giornata di sabato non riveste alcuna incidenza.
Secondo gli ermellini, la mancata previsione, nell'art. 172 c.p.p., di una regola che parifichi il sabato alla domenica, sotto il profilo del differimento dei termini scandenti nelle rispettive giornate, al primo giorno successivo non festivo, non corrisponde affatto ad un vuoto normativo, che possa colmarsi con una lettura analogica, né ad una scelta diseguale del legislatore che assicura tutele diverse a situazioni identiche, ma alla precisa volontà legislativa di assicurare una disciplina diversa per situazioni processuali del tutto diverse e non sovrapponibili, quali sono il processo civile e quello penale, anche in relazione al computo dei termini.
fonte: Scadenze penali: il sabato non va considerato festivo | Altalex
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giovedì 22 marzo 2018
Scadenze penali: il sabato non va considerato festivo
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