In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità e dunque, in caso di contestazione, grava sul fruitore l’onere di dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo. Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7045/18, depositata il 21 marzo.
Il caso. Il Tribunale di Termini Imerese riformava solo parzialmente la sentenza del Giudice di Pace, confermando la condanna del convenuto al pagamento a favore di Enel Energia S.p.a. del corrispettivo equitativamente determinato per il consumo di energia elettrica fornitagli in circa 2 anni e mezzo.
L’utente ricorre dunque in Cassazione impugnando la predetta sentenza dolendosi, per quanto d’interesse, per la violazione dell’onere della prova in quanto il Tribunale avrebbe considerato assolto l’onere probatorio a carico del fornitore di energia elettrica sulla base di fatture oggetto di contestazione.
Onere della prova. La Corte esclude l’ammissibilità del motivo poiché la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto provati i consumi effettivi di energia come indicati in una fattura prodotta in giudizio dallo stesso utente e non oggetto di specifica e congrua contestazione da parte sua. Tale importo risultava inoltre confermato sia dai dati relativi ai consumi, sia dal funzionamento della relativa rilevazione da parte del misuratore posizionato sul contatore e regolarmente funzionante (essendo guasto solo il dispaly che avrebbe consentito l’immediata lettura dei consumi).
Il Giudice d’Appello ha dunque fatto corretta applicazione del principio secondo cui «in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministratore l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi».
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Bolletta da capogiro: spetta all’utente “smentire” i dati rilevati dal contatore - La Stampa
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sabato 24 marzo 2018
Bolletta da capogiro: spetta all’utente “smentire” i dati rilevati dal contatore
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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