E' illegittimo l'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui, con riguardo alle ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida, dispone che il prefetto “provvede”, invece che “può provvedere”, alla revoca della patente.
E' quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza del 9 febbraio 2018, n. 22.
Secondo quanto disposto dall'art. 120 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sotto la rubrica “Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi all'art. 116”, dispone che non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali, le persone condannate per i reati in materia di stupefacenti di cui agli artt. 73 e 75 del T.U. Sugli stupefacenti, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.
Se le condizioni soggettive di cui sopra intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida.
Secondo i giudici delle leggi la disposizione in commento, sul presupposto di una indifferenziata valutazione di sopravvivenza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, ricollega in via automatica il medesimo effetto, ovvero la revoca del titolo, ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve entità.
Reati che possono essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio. Inoltre, mentre il giudice penale ha la facoltà di disporre il ritiro della patente, qualora sia ritenuto opportuno, il prefetto ha il dovere di disporne la revoca.
Per tali motivi, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, cod. strad. nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” anziché “può provvedere” alla revoca della patente di guida in caso di sopravvenuta condanna del titolare per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/1990.
fonte: Stupefacenti: illegittima la revoca automatica della patente | Altalex
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martedì 20 febbraio 2018
Stupefacenti: illegittima la revoca automatica della patente

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